COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

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STATUTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 30 gennaio e 6 marzo 2001

con deliberazioni nn. 9 e 12.

 

Esecutive con provvedimento dell’O.RE.CO. del 19 marzo 2001 – n.87.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I   -  PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

 

1.      Il comune di Gordona, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.      L'autogoverno della comunità, si realizza nel rispetto dei  principi della Costituzione e, con riferimento alle leggi statali e regionali, tramite gli strumenti di cui al presente Statuto.

 

Art. 2  - Finalità e compiti

 

1.      Il Comune cura gli interessi della comunità nel rispetto dei  propri riferimenti etici storici e culturali.

2.      Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed  economico assicurando ai cittadini la partecipazione alle scelte  fondamentali dell'attività politico -amministrativa del Comune.

3.      Il Comune, nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana della Valchiavenna, l'Amministrazione Provinciale di Sondrio e   gli altri Enti Pubblici, si fa carico di attivare tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali,  culturali, dell'istruzione, dell'assetto utilizzazione e difesa  del territorio, della tutela ambientale e dello sviluppo  economico; con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano sostenendo ogni iniziativa, concertata con la Comunità Montana, volta a favorire la pari opportunità delle popolazioni di montagna - alle quali deve essere riconosciuto  l'insostituibile ruolo di presidio del territorio - rispetto alle altre realtà geografiche.

 

Art.3 - Territorio e sede comunale

 

1.      Il territorio del Comune di Gordona, definito interamente montano, si estende per una superficie pari a 48,98 kilometri quadrati ed e' confinante: a nord con i Comuni di Menarola e Mese, a sud con i Comuni di Samolaco e Livo, ad est con il Comune di Prata Camportaccio ed a ovest con la Confederazione Elvetica.

2.      Il Municipio e' la sede comunale.

3.      Le adunanze degli organi elettivi si svolgono, di norma, nella sede comunale.

4.      Per particolari esigenze, detti organi, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede

 

Art. 4 - Albo Pretorio

 

1.      Presso il Municipio - sede comunale - e' riservato apposito  spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione  degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente Statuto, e dai Regolamenti.

2.      La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilita' di lettura dei documenti esposti.

3.      Il Segretario comunale cura l'affissione, all'albo pretorio, degli atti ed avvisi previsti, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4.      Per gli altri atti ed avvisi, non necessari della certificazione  di avvenuta pubblicazione, oltre all'albo pretorio, è assicurata  la pubblicizzazione nelle bacheche ubicate nel  centro abitato.

 

Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

 

1.      Il Comune, con riferimento alle proprie origini e  riferimenti etici, storici e culturali,  si è dotato in data 30.01.2001 con delibera n. 8   di un proprio stemma, gonfalone e bandiera.

2.      La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3.      L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4.      L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti sul territorio comunale, per casi particolari, può essere autorizzato dalla G.M. nel rispetto delle norme regolamentari.

 

TITOLO II  -  ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

    

Art.6 - Organi del Comune

 

1.      Gli organi  del Comune sono: il Consiglio, la Giunta  ed   il Sindaco.

 

CAPO I  -  IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 7 – Elezione, composizione e durata

 

1.      L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

                                

Art. 8 – Competenze

 

1.      Le competenze del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge.

2.      Nel caso di dubbia interpretazione sulla competenza a deliberare, tra il Consiglio e la Giunta, l'argomento viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

3.      Tale decisione deve valere ad ogni effetto di legge.

4.      Il Consiglio partecipa, mediante riunioni informali convocate dal sindaco, alla  definizione del programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ed annualmente, entro il termine stabilito dalla legge per la verifica degli equilibri generali di bilancio, ne verifica lo stato di attuazione. 

 

Art. 9 – Funzionamento

 

1.      Il Consiglio Comunale, nell'ispirare la propria azione al bene comune ed alla solidarietà, impronta il proprio funzionamento ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni assunte.

 

Art. 10 – Sessioni e convocazioni

 

1.      L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2.      Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno  per l'approvazione:

2.a) del bilancio di previsione;

       b) del conto consuntivo.

3.      Il Consiglio è convocato, su ordine del giorno formulato dal  Sindaco, sentita la Giunta Municipale.

4.      La convocazione del Consiglio viene fatta con avviso scritto da consegnare o spedire ai Consiglieri.

5.      La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dal timbro postale di spedizione.

6.      La convocazione del Consiglio Comunale deve essere consegnata o spedita al recapito dei Consiglieri almeno 5  giorni prima, per le sessioni ordinarie, ed almeno 3 giorni prima, per le altre sessioni, del giorno stabilito  per l'adunanza.

7.      Solo in casi di urgenza, il Consiglio Comunale, può essere convocato - od integrato l'ordine del giorno già recapitato - con avviso consegnato o spedito con telegramma entro 24 ore  prima dell'adunanza.

8.      Integrazioni dell'ordine del giorno, durante la seduta, sono ammesse solo se presenti  tutti i Consiglieri e se la  proposta è accolta all'unanimità. Con gli stessi tempi previsti per la  consegna delle convocazioni, il Segretario Comunale, tramite il messo, cura l'affissione, dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, all'albo pretorio e nelle bacheche,   in modo da dare la massima pubblicità alla popolazione.

9.      Con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo, copia  delle convocazioni del Consiglio Comunale devono essere  trasmesse, a cura del Segretario Comunale, anche alla Comunità  Montana ed al Revisore del conto.

10.  Il Consiglio può essere convocato anche quando lo richieda  almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati arrotondato in eccesso.

11.  In questo caso la seduta deve svolgersi entro 15 giorni dalla presentazione, al Segretario Comunale, della richiesta scritta.

12.  Il Consiglio Comunale può deliberare in prima ed in seconda convocazione.

13.  In prima convocazione non può deliberare se non interviene la  meta' più uno (maggioranza assoluta) dei Consiglieri assegnati al Comune.

14.  In seconda convocazione le deliberazioni saranno valide purché‚  presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

15.  Non può essere prevista la seconda convocazione per le sessioni  ordinarie del Consiglio Comunale.

16.  Per favorire la maggior conoscenza e partecipazione sulle decisioni da assumere, oltre a quanto previsto nei diritti di ciascun Consigliere, il Sindaco convoca, prima di ogni seduta  del Consiglio Comunale, una riunione informale di tutti i Consiglieri per un illustrazione preliminare dell'ordine del  giorno proposto.

17.  Per le convocazioni del Consiglio Comunale su iniziativa dei Consiglieri, il Sindaco assicura la convocazione del Consiglio  informale ed il Consigliere, primo firmatario della richiesta di  convocazione, illustra l'ordine del giorno proposto.

18.  Per consentire una migliore istruttoria di problematiche particolari, il sindaco convoca appositi consigli informali, non necessariamente seguiti da convocazione del  Consiglio Comunale.

19.  Non sono precedute dalla riunione informale le sedute del  Consiglio convocate d'urgenza.

20.  Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco e  sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento che disciplina ulteriormente l'attività del Consiglio Comunale.

 

Art. 11 – Commissioni

 

1.      Il Consiglio Comunale, per il miglior esercizio delle proprie  funzioni, può istituire al proprio interno commissioni   permanenti, speciali o temporanee, garantendo la presenza dei membri di minoranza.

2.      L'apposito Regolamento ne disciplina le finalità, il numero, le competenze, la composizione e l'organizzazione.

3.      Nell’eventuale costituzione di commissioni con finalità di garanzia e controllo, la presidenza viene attribuita alla minoranza.

 

Art. 12 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

 

1.      I Consiglieri Comunali, hanno il dovere di essere d'esempio alla cittadinanza nell'osservare i principi fondamentali, i compiti e le finalità del presente Statuto.

2.      Inoltre, nel rispetto delle proprie convinzioni, i Consiglieri  hanno il dovere di concorrere attivamente, secondo le proprie capacità e conoscenze, nelle decisioni  da assumere.

3.      I  consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione risultino obbligatori per legge.

4.      I consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme previste dal Regolamento e dalle leggi.

5.      Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco  in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

6.      Oltre alle modalità e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo previsti dalla legge e dall'apposito Regolamento, i Consiglieri, hanno diritto di esaminare le  proposte di deliberazione nelle 12 ore  precedenti la seduta del Consiglio Comunale.

7.      Per consentire di assolvere, con puntualità, il compito della consegna o dell'invio della documentazione di competenza, ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di  eleggere nel  territorio comunale un proprio recapito.

8.      Nel caso di Consiglieri residenti in altro Comune il recapito è quello risultante dalla residenza anagrafica.

9.      Negli altri casi, ciascun Consigliere, una volta eletto, deve comunicare all’Ufficio protocollo del comune il proprio recapito.

10.  Nel caso di inadempienze, da parte del Consigliere, il  recapito è la sede comunale (Municipio).

11.  Le modalità per il riconoscimento dei permessi retribuiti, a  ciascun Consigliere per l'espletamento del proprio mandato,  oltre che dalla legge  sono stabiliti dal  Regolamento.

12.  Per l’espletamento del proprio mandato, i consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

13.  Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

      a)    al verificarsi di uno degli impedimenti contemplati dalla legge;

      b)   la mancata partecipazione, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria da luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere, con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici  giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro dieci giorni.

 

Art. 13 – Il Consigliere anziano

 

1.      Il Consigliere anziano è il Consigliere comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri a termini di legge.

2.      Controfirma le delibere del Consiglio Comunale.

3.      In sua assenza o nel caso della sua nomina ad assessore, è sostituito seguendo la graduatoria dei voti riportati al momento delle elezioni del Consiglio.

4.      In