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COMUNE DI GORDONA
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C.F.:
00115780140 Piazza
S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO) Tel. 0343 42321 - U.T.
41773 - Fax. 43321 |
e-mail: acgordona@provincia.so.it |
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STATUTO
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Adottato
dal Consiglio Comunale nelle sedute del 30 gennaio e 6 marzo 2001 con
deliberazioni nn. 9 e 12. |
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TITOLO I -
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Denominazione e natura giuridica
1. Il
comune di Gordona, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. L'autogoverno
della comunità, si realizza nel rispetto dei
principi della Costituzione e, con riferimento alle leggi statali e
regionali, tramite gli strumenti di cui al presente Statuto. Art. 2 - Finalità e compiti
1. Il
Comune cura gli interessi della comunità nel rispetto dei propri riferimenti etici storici e
culturali. 2. Ne
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico assicurando ai cittadini la
partecipazione alle scelte
fondamentali dell'attività politico -amministrativa del Comune. 3. Il
Comune, nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e
regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana della Valchiavenna,
l'Amministrazione Provinciale di Sondrio e
gli altri Enti Pubblici, si fa carico di attivare tutte le funzioni
amministrative nei settori organici dei servizi sociali, culturali, dell'istruzione, dell'assetto
utilizzazione e difesa del
territorio, della tutela ambientale e dello sviluppo economico; con particolare riguardo al
sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel
territorio montano sostenendo ogni iniziativa, concertata con la Comunità
Montana, volta a favorire la pari opportunità delle popolazioni di montagna -
alle quali deve essere riconosciuto l'insostituibile ruolo di presidio del territorio - rispetto
alle altre realtà geografiche. Art.3 - Territorio e sede comunale
1. Il
territorio del Comune di Gordona, definito interamente montano, si estende
per una superficie pari a 48,98 kilometri quadrati ed e' confinante: a nord
con i Comuni di Menarola e Mese, a sud con i Comuni di Samolaco e Livo, ad
est con il Comune di Prata Camportaccio ed a ovest con la Confederazione
Elvetica. 2. Il
Municipio e' la sede comunale. 3. Le
adunanze degli organi elettivi si svolgono, di norma, nella sede comunale. 4. Per
particolari esigenze, detti organi, possono riunirsi anche in luoghi diversi
dalla propria sede Art. 4 - Albo Pretorio
1. Presso
il Municipio - sede comunale - e' riservato apposito spazio da destinare ad albo pretorio per
la pubblicazione degli atti ed avvisi
previsti dalla legge, dal presente Statuto, e dai Regolamenti. 2. La
pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilita' di
lettura dei documenti esposti. 3. Il
Segretario comunale cura l'affissione, all'albo pretorio, degli atti ed
avvisi previsti, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo,
ne certifica l'avvenuta pubblicazione. 4. Per
gli altri atti ed avvisi, non necessari della certificazione di avvenuta pubblicazione, oltre all'albo
pretorio, è assicurata la
pubblicizzazione nelle bacheche ubicate nel
centro abitato. Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del
sindaco
1. Il
Comune, con riferimento alle proprie origini e riferimenti etici, storici e culturali, si è dotato in data 30.01.2001 con
delibera n. 8 di un proprio stemma,
gonfalone e bandiera. 2. La
fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma
della Repubblica e dallo stemma del Comune. 3. L'uso
dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla
legge e dal regolamento. 4. L'uso
dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti sul territorio
comunale, per casi particolari, può essere autorizzato dalla G.M. nel
rispetto delle norme regolamentari. TITOLO II -
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
Art.6 - Organi del Comune
1. Gli
organi del Comune sono: il Consiglio,
la Giunta ed il Sindaco. CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE Art. 7 – Elezione, composizione e durata
1. L'elezione
del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri,
le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate
dalla legge. Art. 8 – Competenze
1. Le
competenze del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge. 2.
Nel caso di dubbia interpretazione sulla competenza a deliberare, tra
il Consiglio e la Giunta, l'argomento viene sottoposto all'approvazione del
Consiglio Comunale. 3. Tale
decisione deve valere ad ogni effetto di legge. 4. Il
Consiglio partecipa, mediante riunioni informali convocate dal sindaco,
alla definizione del programma
relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ed
annualmente, entro il termine stabilito dalla legge per la verifica degli
equilibri generali di bilancio, ne verifica lo stato di attuazione. Art. 9 – Funzionamento
1.
Il Consiglio Comunale, nell'ispirare la propria azione al bene comune
ed alla solidarietà, impronta il proprio funzionamento ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e
l'imparzialità delle decisioni assunte. Art. 10 – Sessioni e convocazioni
1.
L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie. 2.
Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte
all'anno per l'approvazione: 2.a) del bilancio di
previsione; b)
del conto consuntivo. 3. Il
Consiglio è convocato, su ordine del giorno formulato dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale. 4. La
convocazione del Consiglio viene fatta con avviso scritto da consegnare o
spedire ai Consiglieri. 5. La
consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione del messo
comunale o dal timbro postale di spedizione. 6. La
convocazione del Consiglio Comunale deve essere consegnata o spedita al
recapito dei Consiglieri almeno 5
giorni prima, per le sessioni ordinarie, ed almeno 3 giorni prima, per
le altre sessioni, del giorno stabilito
per l'adunanza. 7. Solo
in casi di urgenza, il Consiglio Comunale, può essere convocato - od
integrato l'ordine del giorno già recapitato - con avviso consegnato o spedito
con telegramma entro 24 ore prima
dell'adunanza. 8. Integrazioni
dell'ordine del giorno, durante la seduta, sono ammesse solo se presenti tutti i Consiglieri e se la proposta è accolta all'unanimità. Con gli
stessi tempi previsti per la consegna
delle convocazioni, il Segretario Comunale, tramite il messo, cura
l'affissione, dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, all'albo
pretorio e nelle bacheche, in modo
da dare la massima pubblicità alla popolazione. 9. Con
le modalità di cui al comma 6 del presente articolo, copia delle convocazioni del Consiglio Comunale
devono essere trasmesse, a cura del
Segretario Comunale, anche alla Comunità
Montana ed al Revisore del conto. 10. Il
Consiglio può essere convocato anche quando lo richieda almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali
assegnati arrotondato in eccesso. 11. In
questo caso la seduta deve svolgersi entro 15 giorni dalla presentazione, al
Segretario Comunale, della richiesta scritta. 12. Il
Consiglio Comunale può deliberare in prima ed in seconda convocazione. 13. In
prima convocazione non può deliberare se non interviene la meta' più uno (maggioranza assoluta) dei
Consiglieri assegnati al Comune. 14. In
seconda convocazione le deliberazioni saranno valide purché‚ presenti almeno 1/3 dei Consiglieri
assegnati al Comune. 15. Non
può essere prevista la seconda convocazione per le sessioni ordinarie del Consiglio Comunale. 16. Per
favorire la maggior conoscenza e partecipazione sulle decisioni da assumere,
oltre a quanto previsto nei diritti di ciascun Consigliere, il Sindaco
convoca, prima di ogni seduta del
Consiglio Comunale, una riunione informale di tutti i Consiglieri per un
illustrazione preliminare dell'ordine del
giorno proposto. 17.
Per le convocazioni del Consiglio Comunale su iniziativa dei
Consiglieri, il Sindaco assicura la convocazione del Consiglio informale ed il Consigliere, primo
firmatario della richiesta di
convocazione, illustra l'ordine del giorno proposto. 18.
Per consentire una migliore istruttoria di problematiche particolari,
il sindaco convoca appositi consigli informali, non necessariamente seguiti
da convocazione del Consiglio
Comunale. 19. Non
sono precedute dalla riunione informale le sedute del Consiglio convocate d'urgenza. 20. Le
sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco e sono pubbliche, salvo i casi previsti
dalla legge e dal Regolamento che disciplina ulteriormente l'attività del
Consiglio Comunale.
Art. 11 – Commissioni 1.
Il Consiglio Comunale, per il miglior esercizio delle proprie funzioni, può istituire al proprio interno
commissioni permanenti, speciali o
temporanee, garantendo la presenza dei membri di minoranza. 2. L'apposito
Regolamento ne disciplina le finalità, il numero, le competenze, la
composizione e l'organizzazione. 3. Nell’eventuale
costituzione di commissioni con finalità di garanzia e controllo, la
presidenza viene attribuita alla minoranza. Art. 12 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
1. I
Consiglieri Comunali, hanno il dovere di essere d'esempio alla cittadinanza
nell'osservare i principi fondamentali, i compiti e le finalità del presente
Statuto. 2. Inoltre,
nel rispetto delle proprie convinzioni, i Consiglieri hanno il dovere di concorrere attivamente,
secondo le proprie capacità e conoscenze, nelle decisioni da assumere. 3. I consiglieri possono volontariamente
astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi
in cui l'astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione
risultino obbligatori per legge. 4. I
consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed
interpellanze secondo i modi e le forme previste dal Regolamento e dalle
leggi. 5.
Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare
rilevanza per l'attività dell'Ente. 6. Oltre
alle modalità e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
previsti dalla legge e dall'apposito Regolamento, i Consiglieri, hanno
diritto di esaminare le proposte di
deliberazione nelle 12 ore precedenti
la seduta del Consiglio Comunale. 7. Per
consentire di assolvere, con puntualità, il compito della consegna o
dell'invio della documentazione di competenza, ciascun Consigliere Comunale
ha il dovere di eleggere nel territorio comunale un proprio recapito. 8. Nel
caso di Consiglieri residenti in altro Comune il recapito è quello risultante
dalla residenza anagrafica. 9. Negli
altri casi, ciascun Consigliere, una volta eletto, deve comunicare
all’Ufficio protocollo del comune il proprio recapito. 10. Nel
caso di inadempienze, da parte del Consigliere, il recapito è la sede comunale (Municipio). 11. Le
modalità per il riconoscimento dei permessi retribuiti, a ciascun Consigliere per l'espletamento del
proprio mandato, oltre che dalla
legge sono stabiliti dal Regolamento. 12. Per
l’espletamento del proprio mandato, i consiglieri hanno il diritto di
ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal
medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. 13. Si ha decadenza dalla carica di
Consigliere Comunale: a) al verificarsi
di uno degli impedimenti contemplati dalla legge; b)
la mancata partecipazione, senza giustificati motivi, ad una intera
sessione ordinaria da luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione
della decadenza del consigliere, con contestuale avviso all’interessato che
può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso.
Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio.
Copia della delibera è notificata all’interessato entro dieci giorni. Art. 13 – Il Consigliere anziano
1. Il
Consigliere anziano è il Consigliere comunale che ha riportato più voti al
momento delle elezioni del Consiglio, con esclusione del Sindaco neoeletto e
dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri a termini di
legge. 2. Controfirma
le delibere del Consiglio Comunale. 3. In
sua assenza o nel caso della sua nomina ad assessore, è sostituito seguendo
la graduatoria dei voti riportati al momento delle elezioni del Consiglio. 4. In |