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COMUNE
DI GORDONA
Provincia di
Sondrio
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C.F.: 00115780140 Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO) Tel. 0343 42321 -
U.T. 41773
- Fax. 43321 |
e-mail:
acgordona@provincia.so.it |
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REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
RELATIVA AL SERVIZIO COMUNALE GESTIONE R.S.U. E ASSIMILATI
(Decreto Legislativo n. 22/97)
Allegato “A” alla delibera del Consiglio Comunale 28/03/2003 n.10
INDICE
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ART.
1 |
OGGETTO
DEL REGOLAMENTO |
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ART.
2 |
ISTITUZIONE
DELLA TARIFFA |
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ART.
3 |
SOGGETTI
PASSIVI |
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ART.
4 |
DENUNCIA
D’INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E CONDUZIONE |
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ART.
5 |
NUMERO
DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI |
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ART.
6 |
ESCLUSIONI |
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ART. 7 |
CONDIZIONI D’USO PARTICOLARI |
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ART. 8 |
SUPERFICIE UTILE |
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ART. 9 |
UTENZE NON STABILENTE
ATTIVE |
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ART. 10 |
CONGUAGLI |
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ART. 11 |
OBBLIGAZIONE TARIFFARIA |
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ART. 12 |
INTERVENTI A FAVORE DI
SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO |
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ART. 13 |
DETERMINAZIONE DELLE
CLASSI DI ATTIVITA’ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI
PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA |
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ART. 14 |
DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI
PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE
DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE |
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ART. 15 |
ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE
ALLE CLASSI DI ATTIVITA’ |
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ART. 16 |
AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA |
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ART. 17 |
AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE |
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ART. 18 |
DETERMINAZIONE DEL
COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL
RECUPERO |
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ART. 19 |
ACCERTAMENTI |
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ART. 20 |
MANIFESTAZIONI ED EVENTI |
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ART. 21 |
RISCOSSIONE |
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ART. 22 |
PENALITA’ |
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ART. 23 |
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
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ART. 24 |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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ART. 25 |
ENTRATA IN VIGORE |
ART. 1
Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento
disciplina l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista
dall’art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed
integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo
condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché
le connesse misure in caso di inadempienza. ART. 2 Istituzione della tariffa Per la copertura dei costi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata
nel Comune di Gordona nella forma di cui all’art. 113 c. e. del D.Lgs 267/00, è istituita la tariffa
sulla base del comma 2 dell’art. 49
del dlgs 22/97 ed è
determinata in base alla tariffa di
riferimento ai sensi dell’art. 2 del DPR 158/99. La tariffa è
determinata dal Comune sulla base del
piano finanziario ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell’art.21, dal Comune. ART. 3 Soggetti passivi La tariffa è applicata nei
confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti sul territorio comunale. L’obbligazione per la
denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto
dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa
in comune i locali e le aree. ART. 4 Denuncia d’inizio, di
variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione 1) I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell’art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al Comune entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, denuncia unica[1] dei locali ed aree. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 2) La denuncia ha effetto
anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a
tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a
denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni
variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione,
al numero degli occupanti l’abitazione che comporti un diverso ammontare
della tariffa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione
dell’entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3) La denuncia, originaria o
di variazione, deve contenere per le utenze
domestiche: -l’indicazione dei dati
identificativi del soggetto che la presenta, -il codice fiscale, -il numero degli occupanti
l’alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, -l’ubicazione, superficie e
destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro
ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o
conduzione. 4)
La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche: - l’indicazione dei dati identificativi
(codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta
(rappresentante legale o altro), - L’indicazione dei dati identificativi
dell’utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società,
ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale
codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell’attività,
sede principale), - l’ubicazione, superficie e destinazione
d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data
di inizio dell’occupazione o conduzione. La
dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal
rappresentante legale o negoziale. 5) All’atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della
denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno
indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo
ricevimento. 6) La cessazione dell’uso dei locali ed aree deve essere denunciata con
dichiarazione di autocertificazione al Comune appena intervenuta e comunque
entro 30 giorni dal suo verificarsi. 7) E’ fatto obbligo agli
uffici dell’Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza annuale ogni variazione intervenuta relativa alla
nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. all’ufficio
tributi comunale. 8) E’ fatto obbligo agli
uffici del commercio del comune, di comunicare ogni rilascio di licenza
all’esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all’ufficio tributi
comunale 9) E’ fatto obbligo ai
gestori di pubblici servizi ( gas, acqua elettricità etc.) di comunicare ad
ogni evento gli allacciamenti di nuove utenze o cessazioni, all’ufficio
tributi comunale ART. 5 Numero di persone
occupanti i locali Per il calcolo della
tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone
indicato nella denuncia. Ogni
variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata
all’ufficio tributi comunale presentando entro 30 giorni apposita denuncia di
variazione. In sede di prima
applicazione, in considerazione del fatto che le denuncie presentate ante
l’1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici
occupanti, il numero degli occupanti l’alloggio, tale dato viene desunto
d’ufficio dall’anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti
si applica il numero stabilito convenzionalmente. La tariffa viene adeguata
a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si
verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini
previsti. In caso contrario la
variazione in diminuzione comporta l’adeguamento della tariffa dal giorno in
cui viene comunicata. Per le unità immobiliari
ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio
che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. ART. 6 Esclusioni Sono esclusi
dall’applicazione della tariffa : 1.
unità immobiliari adibite a civile abitazione,o altre destinazioni,
prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete,
previo accertamento da parte dell’uffcio tecnico comunale, su richiesta
dell’utente. 2. Le aree che costituiscono accessori
o pertinenze come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997. ART.7
Condizioni d’uso
particolari Nel caso di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a
presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a
corrispondere la relativa tariffa. Nelle unità immobiliari
adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e
professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica
attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Per le parti comuni del
condominio l’obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico
a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree. ART. 8 Superficie utile La superficie di
riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei
muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra
unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali
costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva
è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia
superiore oppure inferiore al mezzo mq. Concorrono a formare
l’anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l’immobile e
per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con
esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali. Non sono soggetti a
tariffa e quindi non si computano, le
superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera
apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in
obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora
riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla
denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione. Presentano
tali caratteristiche, a titolo esemplificativo,: 1. le superfici di edifici o
loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente
connessi all’attività del culto stesso; 2. le superfici destinate a
sale di esposizione museale; 3.
soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di
altezza non superiore a m.1,50; 4. la parte di superficie degli impianti sportivi
riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati
in aree scoperte che in locali; 5.
fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale
circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono
essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea
documentazione. 6. centrali termiche e locali
riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori,
celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione),
silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana. ART. 9 Utenze non stabilmente
attive Per “utenze non stabilmente attive”
previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio : per le
utenze domestiche: -
le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) dei residenti, le
quali sono assoggettate alla tariffa relativa alla superficie della parte
fissa; -
le abitazioni dei non residenti in zona montana, le quali sono
assoggettate alla tariffa per un periodo stabilito convenzionalmente in 3/12
e nucleo composto da due componenti; - le abitazioni dei non
residenti in zona urbana le quali sono assoggettate a tariffa intera con
nucleo composto convenzionalmente da 2 componenti; per le
utenze non domestiche: -
i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività
stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo
inferiore a 183 giorni risultante da
licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni
di vario genere). Alle utenze non domestiche
si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo
di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se
superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. ART. 10 Conguagli Le
modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni
in corso dell’anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione
successiva mediante conguaglio compensativo. ART. 11 Obbligazione tariffaria L’obbligazione concernente
il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio
l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all’ultimo
giorno in cui l’occupazione o conduzione cessa . La denuncia di cessazione
viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 6
dell’art.4. ART. 12 Interventi a favore di
soggetti in condizioni di grave disagio economico Il Comune, nell’ambito degli
interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione
di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o
parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare al
Sindaco, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone
anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in
nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio
economico. ART. 13 Determinazione delle classi
di attività delle utenze non
domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte
fissa e della parte variabile della tariffa I
locali e le aree relative alle utenze non
domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso
tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale
classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di
produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Sino a che non siano messi
a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti
effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa
destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con
riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle
tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/1999. Per
ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della
specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di
cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per
l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno
determinati su base annua contestualmente all’adozione della delibera
tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Per la struttura della
tabella di attività si riporta il seguente esempio: |
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Attività
1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto 2 Cinematografi e teatri 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi 5 Stabilimenti balneari 6 Esposizioni, autosaloni 7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante 9 Case di cura e riposo 10 Ospedali 11 Uffici, agenzie, studi professionali 12 Banche ed istituti di credito 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti, cappelli. e ombrelli,
antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 Attività industriali con capannoni di
produzione 21 Attività artigianali di produzione beni
specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub 23 Mense, birrerie, amburgherie 24 Bar, caffè, pasticceria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio 28 Ipermercati di generi misti 29 Banchi di mercato genere alimentari 30
Discoteche, night club |
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I locali e le aree
eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono
associati ai fini dell’applicazione della tariffa alla classe di attività che
presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso
e quindi della connessa produzione di rifiuti. ART. 14 Determinazione
dei coefficienti per il calcolo
della parte fissa e variabile della
tariffa per le utenze domestiche I locali e le aree relative alle utenze
domestiche sono classificate tenuto
conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola
utenza e della superficie occupata o condotta. Tale
classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di
produzione dei rifiuti per metro quadrato , legata al numero di componenti il
nucleo familiare o conviventi, che
afferiscono alla medesima utenza. I
comuni che hanno già messo a punto,
sistemi di misurazione della produzione di rifiuti utilizzeranno gli stessi
per l’attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte
fissa, dovranno determinare il coefficiente da attribuire alla parte
fissa della tariffa ,nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a e 1b
dell’allegato 1 al
DPR 158/99. Sino a che non siano messi
a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti
effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree
adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con
riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999. Tali
coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all’adozione
della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di
previsione. ART. 15 Assegnazione delle utenze
alle classi di attività L’assegnazione di una
utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13, viene
effettuata con riferimento, al codice ISTAT
dell’attività o a quanto risulti
dall’iscrizione della
CC.II.AA., evidenziata nell’atto di autorizzazione all’esercizio di
attività del Comune. In mancanza od
in caso di divergenza, si ha riferimento all’attività effettivamente svolta. Nel caso di attività
distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree
scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia
occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si ha
riferimento all’attività principale. La tariffa applicabile per
ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio
dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie
vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. ART. 16 Agevolazioni per raccolta
differenziata Per la raccolta
differenziata prevista al comma 10 dell’art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene
assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7 del
D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l’abbattimento della
parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati
collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a
raccolta differenziata. La quota di abbattimento
viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa. ART. 17 Agevolazioni alle utenze
domestiche In
attuazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e
dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l’agevolazione
alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza
domestica e non domestica l’insieme dei costi attribuibili in misura
percentuale a favore delle utenze
domestiche, rispetto alle utenze non domestiche. La
percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione
che determina la tariffa. ART. 18 Determinazione del
coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al
recupero Il produttore di rifiuti
speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. l) del
D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al
recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa. La determinazione della
riduzione spettante viene effettuata consuntivo comporta la compensazione
all’atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile. La riduzione della tariffa
è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure: -
pari al rapporto tra la quantità totale della tipologia e la quantità
prodotta dall’utente. ART. 19 Accertamenti Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie
ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo
dei dati dichiarati in denuncia. Nell’esercizio di detta attività, effettua
le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed
opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai
locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione
dell’utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In caso di mancata
collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione,
può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 272/1999 del
C.C. Dell’esito delle verifiche
e dei controlli effettuati, se comportano l’applicazione della tariffa a
nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione
agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento
copia della lettera firmata per accettazione Nel
caso che l’utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso
termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo
le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano
annullamento o rettifica della comunicazione inviata. ART. 20 Manifestazioni ed
eventi Per le occupazioni o
conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre
manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che
presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità
dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base
di specifici contratti tra il promotore
delle manifestazioni ed il Comune da perfezionare contestualmente al
rilascio dell’autorizzazione. ART. 21 Riscossione Il Comune
provvede alla riscossione della
tariffa con le seguenti
modalità:
-
mediante l’emissione di ruoli a cadenza annuale. -
In caso di aumenti rilevanti dei costi, che si dovessero verificare
nel corso dell’anno, il Comune provvederà all’emissione di ruoli supplettivi ART. 22 Penalità Nel caso di omessa
dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini
stabiliti, il Comune in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino
alla data in cui viene comunicata all’utente l’omessa dichiarazione o a
quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 100% a
titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di
accertamento. Nel caso di accertata
omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la
composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i
termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento
della tariffa, il Comune oltre alla differenza fra valore della
tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione
omessa o ritardata applicherà il 100% della differenza fra valore della nuova
tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno
finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va
dalla data accertata dell’avvenuta variazione e sino alla data in cui viene
comunicata all’utente l’omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la
comunicazione tardiva. ART. 23 svolgimento del servizio E’ fatto obbligo di
conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta predisposti dal
Comune. L’interruzione temporanea
del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti
previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti
organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore,
non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora il mancato
svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta
dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle
persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese allo
svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo
diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione
del servizio. Detta situazione deve
essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto
di diffida. ART. 24 Disposizioni Transitorie
La copertura completa dei costi
del servizio per la gestione dei rifiuti , dovrà avvenire entro il
31.12.2007. La differenza fra i costi
del servizio ed il gettito da tariffa sarà attuato tramite apposito
trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completa gestione del servizio. Il Comune predispone
idonee forme di misurazione delle produzioni dei rifiuti per la raccolta
differenziata e non, per ogni tipo di
utenza, al fine di arrivare alla determinazione della quota variabile nel
modo più certo possibile. ART. 25 Entrata in Vigore
Dall’entrata in vigore del
presente regolamento, sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti
comunali od in altri atti incompatibili con la disciplina prevista dal
presente regolamento. |