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COMUNE DI
GORDONA Provincia di
Sondrio |
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C.F.
00115780140 Piazza S. Martino, 1 - 23020 Gordona
(SO) Tel. 0343
42321 - U.T. 41773 -
Fax. 43321 |
e-mail: acgordona@provincia.so.it |
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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI |
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Art 1 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni hanno il solo ed
esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’ utilizzo della viabilità
agro-silvo-pastorale del territorio comunale di Gordona di cui all’allegato
A) del presente regolamento. Il presente regolamento disciplina
esclusivamente l’accesso e l’utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di
proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di “pubblica utilità”. L’accesso e l’utilizzo delle strade private, non
dichiarate di “pubblica utilità”, dovranno essere oggetto di una specifica
convenzione tra Art 2 -
Soggetto gestore Soggetto Gestore della strada
agro-silvo-pastorale della Val Bodengo
è l’Amministrazione del Consorzio Valle Bodengo[1],
con sede in Gordona (So), Proprietario della strada stessa (ad esclusione del
ponte sulla Val Pilotera di proprietà comunale). Soggetto Gestore della strada
agro-silvo-pastorale della Val Pilotera è l’Amministrazione del Consorzio
Valle Pilotera, con sede in Gordona (So), Proprietario della strada stessa. Tali Soggetti potranno di volta in volta
individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF,
Ente Parco, ecc.). Art 3 - Chiusura con cartello Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale
riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente
regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore. Art. 4 - Chiusura con barriera (facoltativo) Le strade agro-silvo-pastorali potranno essere
chiuse con idonea barriera munita di chiave. I tratti di strada agro-silvo-pastorale che
attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica
potranno essere sempre chiusi salvo motivate esigenze di tutela e difesa del
suolo e del soprassuolo forestale, nonchè di persone e cose. Il titolare del permesso ha l’obbligo, qualora
la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera: · di richiudere la medesima dopo ogni
passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare
in concomitanza lo sbarramento; · di detenere le chiavi della eventuale
barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a
persone non autorizzate. Art 5 - Ordinanza di chiusura Il Sindaco,
a seguito di comunicazione da parte del Gestore, nel caso di situazioni di
pericolo, dissesti, calamità naturali, condizioni meteorologiche avverse,
ecc, dovrà tempestivamente emanare un’Ordinanza di chiusura al transito
estesa anche ai titolari di permessi. L’Ordinanza dovrà essere esposta
all’inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di
circolazione. Art 6 - Pubblico transito Il rilascio dell’autorizzazione al transito di
ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla strada agro-silvo-pastorale non
costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito
sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale. Art 7 - Domanda di autorizzazione al transito La domanda di autorizzazione al transito,
redatta sugli appositi modelli (allegati B...), deve essere presentata al
Gestore, che ne curerà la conservazione. Nella domanda andranno sempre precisati: a) le generalità del richiedente, intestatario del
permesso; b) le generalità delle persone diverse
dall’intestatario autorizzate alla guida, purché legati all’intestatario da
vincoli di parentela. Nel caso di richieste da parte di legali rappresentanti
di enti, associazioni, ditte, ecc. dovranno essere indicate le generalità dei
dipendenti ed assimilabili autorizzati alla guida dei mezzi; c) l’elenco dei mezzi motorizzati di proprietà o in
disponibilità dell’intestatario del permesso e delle eventuali persone di cui
al sopraccitato punto b) con l’indicazione del numero di targa, marca e
modello, fino ad un massimo di tre; d) le motivazioni per l’accesso; e) la denominazione della strada e della località
da raggiungere; f)
l’arco
temporale relativo al bisogno d’uso. Art 8 - Rilascio
dell’autorizzazione al transito Qualora sussistano i requisiti necessari, il
permesso che autorizza al transito viene rilasciato dal Gestore entro 10
giorni dalla presentazione della domanda, tramite appositi contrassegni da
collocarsi sui mezzi motorizzati in maniera ben visibile e di facile verifica
per eventuali controlli. Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario
o altra eventuale persona di cui al punto b dell’art. 7) alla guida di uno
solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le
norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone
non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento. Copia dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate andrà trasmessa all’
Amministrazione Comunale di Gordona (So), a disposizione per eventuali
riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20. Per il tratto Cimavilla/Donadivo, previe intese tra il Consorzio Valle
Bodengo ed il Consorzio Val Pilotera,
l’autorizzazione viene rilasciata dal Gestore della strada interessata
dalla località da raggiungere e si intende comunque valevole per l’intero
percorso indicato nel provvedimento autorizzativo. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica della
rispondenza fra le categorie d’uso dichiarate dal richiedente e le categorie
d’utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con mezzi motorizzati
in deroga al divieto di circolazione: Al) nei casi di strade di privati
dichiarate di “pubblica utilità” i proprietari dell’infrastruttura; A2) proprietari o affittuari degli
immobili serviti dalla strada; A3) proprietari o affittuari di
immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio
servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla
gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali; A4) proprietari o affittuari di
immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio
servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla
gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali; Bl) personale impiegato presso
strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento
di attività lavorative; B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente
documentate e autorizzate; B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso
debitamente documentate e autorizzate; B4) soggetti privati che svolgono
attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi
debitamente documentate e autorizzate[2]; B5) esigenze legate al
controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio; Cl) esigenze logistiche connesse all’esplicazione
sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e
d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili; C2) esigenze logistiche connesse
all’esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul
territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa); Dl) esigenze didattiche, di studio e di
ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche
ecologico-ambientali purchè debitamente documentate; D2)esigenze legate all’accesso a malghe che
usualmente commercializzano i prodotti dell’alpeggio; D3) esigenze logistiche legate
all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere
sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non
contrastino con le finalità di cui all’art.l del R.D. 30/12/23 n. 3267 (Sono
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e
destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le
norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni,
perdere la stabilità o turbare il regime delle acque); E1) esigenze connesse
all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche. Art. 9 - Rilascio dell’autorizzazione su terreni del demanio regionale Omissis Art. 10 - Registro permessi Il Gestore provvederà ad annotare su apposito
registro i permessi rilasciati, i dati contenuti nelle richieste, il periodo
di validità dei permessi, la relativa scadenza e l’importo incassato. Art. 11 - Mezzi autorizzati al
transito Sulle strade di cui al presente regolamento
potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli
che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui
alla Direttiva Regionale sulle strade forestali (Deliberazione della Giunta
Regionale 8 agosto 2003 - N. 7/14016), siano in regola con la vigente
normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale
(decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”). I predetti mezzi dovranno essere coperti da
idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69. Art. 12 - Limiti di transito Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non
superiore a Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è
alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade
forestali (Deliberazione Giunta Regionale 8 Agosto 2003 – N. 7/14016).
Art.
13 - Deroghe ai limiti di peso trasportati In casi
specifici debitamente motivati, previa apposita convenzione, il Gestore
competente potrà autorizzare il trasporto di un peso eccedente rispetto a
quanto previsto dal precedente art. 12. In
particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie
di utenza di cui al precedente art. 8, il Gestore potrà prevedere la
sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.
17. Art.
14 - Esenzioni ai limiti di transito Sono esenti da ogni limitazione: ·
gli
autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di
Sondrio, della Comunità Montana Valchiavenna, nonché del Comune di Gordona
(So) ed i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano
necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento; ·
gli Agenti
della Forza Pubblica, i Carabinieri, Art.15 - Sanzioni Chiunque acceda senza permesso su detta strada
agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa
di cui all’art. 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. In
particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il
pagamento di una somma da euro 25 ad euro 500 con immediata interruzione del
transito. L’inosservanza delle norme del presente
regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è
punita con la sanzione amministrativa da euro La mancata esposizione dei contrassegni di cui
all’art. 8 è punita con la sanzione amministrativa da euro L’Amministrazione Comunale in caso di comprovata
e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l’autorizzazione al
transito. Tra le infrazioni vanno ricomprese la
contraffazione, l’alterazione, la modifica o la correzione dei permessi
rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura. Art. 16 - Periodo di validità
delle autorizzazioni Il periodo di validità delle autorizzazioni
dovrà essere strettamente limitato alle necessità d’uso dichiarate e sarà
stabilito a discrezione del Gestore competente. Il periodo di validità delle autorizzazioni non potrà,
in ogni caso, superare l’anno solare. Nei casi specifici (in particolare per taglio
dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà
specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il
transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e
il periodo di svolgimento dei lavori. Art. 17 - Polizza fidejussoria Il Gestore competente al rilascio
dell’autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al
tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1
dell’art. 8), la sottoscrizione di una polizza fldejussoria a copertura di
eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati
dall’impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione
delle opere di ripristino. Art.
18 - Manifestazioni Per esigenze connesse all’effettuazione di
sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Sindaco, d’intesa
con il Gestore, potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera
circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico
atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone
comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di
svolgimento. A tal fine andranno poste in essere lungo la
strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per
un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti. Art
19 - Competizioni Per il transito sulle strade
agro-silvo-pastorali in occasione di gare di ciclocross, mountain-bike,
moto-cross, fuoristrada, torrentismo, ecc. potranno essere autorizzate dal
Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale
atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei
luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione, la
sottoscrizione di una polizza fldejussoria a copertura di eventuali danni
all’infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione
e dalle attività connesse. Art. 20 - Vigilanza Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia
Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell’osservanza del
presente regolamento. Art. 21 - Danni Tutti i possessori dei permessi per il transito
sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine
dell’articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a
persone ed a cose, sollevando Art.
22 – Manutenzione La manutenzione della viabilità
agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo
vincolato a questa destinazione. L’ammontare dell’importo da versare da ogni
soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Gestore in base a una
relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata
nel corso dell’anno. Sulla base di detta relazione verrà determinato
l’importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non
superiore agli importi della tabella allegata (Allegato C). Sono esonerati dal versamento di cui al comma
precedente gli utenti autorizzati in base alle esigenze di tipo A1 che,
nell’anno precedente il rilascio del permesso, abbiano effettuato la
manutenzione della viabilità nelle modalità previste dal Gestore. Art. 23 – Convenzione Gli eventuali importi relativi alle categorie
d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, A4 e B3 potranno
essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le
parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da
svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da
realizzarsi sulla medesima. Soggetti a specifica convenzione per l’autorizzazione al transito sono anche le utenze che svolgono attività: idroelettrica, estrattiva, ricettiva, di pubblico esercizio e dello svago (es. torrentismo). Art. 24 – Classificazione La classificazione di cui al comma 2 della l.r.
10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Per le strade
private Tale proposta è pubblicata all’albo comunale per
15 giorni. Contro di essa ed entro la scadenza di
pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni
da depositarsi presso Art. 25 - Giornata delle strade Proseguendo in una consolidata tradizione, viene
mantenuta la “GIORNATA PER LE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI”, da svolgersi ogni
anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere
alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui
al presente Regolamento. Art. 26 - Controlli Il Gestore della strada agro-silvo-pastorale
effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e
l’entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l’entità del
ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento agli
artt. 13. 17 e 19. Art. 27 - Allegati I seguenti allegati sono parte integrante del
presente regolamento: Allegato A) – Elenco e
classificazione dei tracciati di interesse agro-silvo-pastorale; Allegato B) – Modello di
domanda di autorizzazione al transito da compilare a cura del richiedente; Allegato C) – Tabella degli
importi massimi da versare da ogni richiedente per la manutenzione della
V.A.S.P.; Allegato D) – Elenco aree
di sosta autorizzate. I suddetti allegati
potranno essere variati a seguito di Delibera della Giunta Comunale |
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[1] i titolari di
quote (lirate) nelle proprietà collettive degli alpeggi Soci e il Comune di
Gordona
[2]
[3] La
classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne
costituisce il limite di transitabilità.
[4] Comprensivo
di banchina