COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 1 - Ambito di applicazione

 

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’ utilizzo della viabilità agro-silvo-pastorale del territorio comunale di Gordona di cui all’allegato A) del presente regolamento. 

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l’accesso e l’utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di “pubblica utilità”.

L’accesso e l’utilizzo delle strade private, non dichiarate di “pubblica utilità”, dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l’Amministrazione o gli Enti interessati.

 

Art 2 -  Soggetto gestore

 

Soggetto Gestore della strada agro-silvo-pastorale della Val Bodengo  è l’Amministrazione del Consorzio Valle Bodengo[1], con sede in Gordona (So), Proprietario della strada stessa (ad esclusione del ponte sulla Val Pilotera di proprietà comunale).

Soggetto Gestore della strada agro-silvo-pastorale della Val Pilotera è l’Amministrazione del Consorzio Valle Pilotera, con sede in Gordona (So), Proprietario della strada stessa.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco, ecc.).

 

Art 3 - Chiusura con cartello

 

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore.

 

Art. 4 -  Chiusura con barriera (facoltativo)

 

Le strade agro-silvo-pastorali potranno essere chiuse con idonea barriera munita di chiave.

I tratti di strada agro-silvo-pastorale che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiusi salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonchè di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l’obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

·     di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di su­perare in concomitanza lo sbarramento;

·     di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

 

Art 5 - Ordinanza di chiusura

 

Il    Sindaco, a seguito di comunicazione da parte del Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, condizioni meteorologiche avverse, ecc, dovrà tempestivamente emanare un’Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L’Ordinanza dovrà essere esposta all’inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

 

Art 6 - Pubblico transito

 

Il rilascio dell’autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla strada agro-silvo-pastorale non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stra­dale.

 

Art 7 - Domanda di autorizzazione al transito

 

La domanda di autorizzazione al transito, redatta sugli appositi modelli (allegati B...), deve essere presentata al Gestore, che ne curerà la conservazione.

Nella domanda andranno sempre precisati:

a)      le generalità del richiedente, intestatario del permesso;

b)      le generalità delle persone diverse dall’intestatario autorizzate alla guida, purché legati all’intestatario da vincoli di parentela. Nel caso di richieste da parte di legali rappresentanti di enti, associazioni, ditte, ecc. dovranno essere indicate le generalità dei dipendenti ed assimilabili autorizzati alla guida dei mezzi;

c)      l’elenco dei mezzi motorizzati di proprietà o in disponibilità dell’intestatario del permesso e delle eventuali persone di cui al sopraccitato punto b) con l’indicazione del numero di targa, marca e modello, fino ad un massimo di tre;

d)      le motivazioni per l’accesso;

e)      la denominazione della strada e della località da raggiungere;

f)        l’arco temporale relativo al bisogno d’uso.

 

Art 8 - Rilascio dell’autorizzazione al transito

 

Qualora sussistano i requisiti necessari, il permesso che autorizza al transito viene rilasciato dal Gestore entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, tramite appositi contrassegni da collocarsi sui mezzi motorizzati in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

 

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b dell’art. 7) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

Copia dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate andrà trasmessa all’ Amministrazione Comu­nale di Gordona (So), a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Per il tratto Cimavilla/Donadivo, previe intese tra il Consorzio Valle Bodengo ed il Consorzio Val Pilotera,  l’autorizzazione viene rilasciata dal Gestore della strada interessata dalla località da raggiungere e si intende comunque valevole per l’intero percorso indicato nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d’uso dichiarate dal richiedente e le categorie d’utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con mezzi motorizzati in deroga al divieto di circolazione:

Al)  nei casi di strade di privati dichiarate di “pubblica utilità” i proprietari dell’infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A4) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

Bl)  personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente docu­mentate e autorizzate[2];

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

 

Cl)  esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa);

Dl) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2)esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell’alpeggio;

D3)      esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all’art.l del R.D. 30/12/23 n. 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denu­dazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);

E1) esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

 

Art. 9 - Rilascio dell’autorizzazione su terreni del demanio regionale

 

Omissis

 

Art. 10 - Registro permessi

 

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati, i dati contenuti nelle richieste, il perio­do di validità dei permessi, la relativa scadenza e l’importo incassato.

 

Art. 11 - Mezzi autorizzati al transito

 

Sulle strade di cui al presente regolamento potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad es­sere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali (Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003 - N. 7/14016), siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

 

Art. 12 - Limiti di transito

 

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Re­gionale sulle strade forestali (Deliberazione Giunta Regionale 8 Agosto 2003 – N. 7/14016).

 

Classe di transibilità[3]

Fattore di transibilità

Larghezza minima

(m)

Pendenza (%)

Raggio

tornanti

(m)

Mezzi

Carico ammissibile

(q)

Prevalente

Fondo

naturale

Fondo stabilizzato

I

Autocarri

250

3.5[4]

<10

12

16

9

II

Trattori con rimorchio

200

2.5

<12

14

20

8

III

Trattori piccole dimensioni

90 CV

100

2.0

<14

16

25

6

IV

Piccoli automezzi

40

1.8

>14

>16

>25

<6

 

Art. 13 - Deroghe ai limiti di peso trasportati

 

In casi specifici debitamente motivati, previa apposita convenzione, il Gestore competente potrà autorizzare il trasporto di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dal precedente art. 12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza di cui al precedente art. 8, il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 17.

 

Art. 14 - Esenzioni ai limiti di transito

 

Sono esenti da ogni limitazione:

·        gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana Valchiavenna, nonché del Comune di Gordona (So) ed i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

·        gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza).

 

Art.15 - Sanzioni

 

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 25 ad euro 500 con immediata interruzione del transito.

L’inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è pu­nita con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500.

La mancata esposizione dei contrassegni di cui all’art. 8 è punita con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 75.

L’Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l’autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l’alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

 

Art. 16 - Periodo di validità delle autorizzazioni

 

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità d’uso dichiarate e sarà stabilito a discrezione del Gestore competente.

Il periodo di validità delle autorizzazioni non potrà, in ogni caso, superare l’anno solare.

Nei casi specifici (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

 

Art. 17 - Polizza fidejussoria

 

Il Gestore competente al rilascio dell’autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell’art. 8), la sottoscrizione di una polizza fldejussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall’impresa e com­prensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

 

Art. 18 -  Manifestazioni

 

Per esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Sindaco, d’intesa con il Gestore, potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

 

Art 19 - Competizioni

 

Per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali in occasione di gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada, torrentismo, ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fldejussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

 

Art. 20 - Vigilanza

 

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell’osservanza del presente regolamento.

 

Art. 21 - Danni

 

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell’articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà e/o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

 

Art. 22 – Manutenzione

 

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L’ammontare dell’importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Ge­store in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell’anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l’importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore agli importi della tabella allegata (Allegato C).

Sono esonerati dal versamento di cui al comma precedente gli utenti autorizzati in base alle esigenze di tipo A1 che, nell’anno precedente il rilascio del permesso, abbiano effettuato la manutenzione della viabilità nelle modalità previste dal Gestore.

 

Art. 23 – Convenzione

 

Gli eventuali importi relativi alle categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, A4 e B3 potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavo­rative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Soggetti a specifica convenzione per l’autorizzazione al transito sono anche le utenze che svolgono attività: idroelettrica, estrattiva, ricettiva, di pubblico esercizio e  dello svago (es. torrentismo).

 

Art. 24 – Classificazione

 

La classificazione di cui al comma 2 della l.r. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l’individuazione, la revisione o l’aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all’albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

 

Art. 25 -  Giornata delle strade

 

Proseguendo in una consolidata tradizione, viene mantenuta la “GIORNATA PER LE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

 

Art. 26 -  Controlli

 

Il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determina­re la natura e l’entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l’entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13. 17 e 19.

 

Art. 27 -  Allegati

 

I seguenti allegati sono parte integrante del presente regolamento:

Allegato A) – Elenco e classificazione dei tracciati di interesse agro-silvo-pastorale;

Allegato B) – Modello di domanda di autorizzazione al transito da compilare a cura del richiedente;

Allegato C) – Tabella degli importi massimi da versare da ogni richiedente per la manutenzione della V.A.S.P.;

Allegato D) – Elenco aree di sosta autorizzate.

 

I suddetti allegati potranno essere variati a seguito di Delibera della Giunta Comunale

 

 

 

 

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[1] i titolari di quote (lirate) nelle proprietà collettive degli alpeggi Soci e il Comune di Gordona

[2] La Proprietà o il Gestore potranno valutare l’opportunità di non consentire l’accesso ai non residenti

 

[3] La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

 

[4] Comprensivo di banchina 0.5 m