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COMUNE DI GORDONAProvincia di
Sondrio
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C.F. 00115780140 Piazza S. Martino, 1 - 23020 Gordona (SO) Tel. 0343 42321 -
U.T. 41773
- Fax. 43321 |
e-mail: acgordona@provincia.so.it |
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REGOLAMENTO PER IL TRANSITO SULLA PISTA AGRO-SILVO-PASTORALE DONADIVO – CERMINE |
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Approvato
(in linea tecnica) con delibera della Giunta comunale n.032 del 29/03/2004 |
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Art. 1 La pista agro-silvo-pastorale
Donadivo – Cermine è realizzata con fondi propri del Consorzio, ottenuti
mediante versamento della quota associativa da parte di ciascun consorziato,
così come deliberato dall’assemblea del 30/04/1998, da finanziamenti pubblici
previsti dalle leggi vigenti e dal contributo Comunale derivante dalla
vendita degli immobili in località Alpe Orlo. La gestione della pista è a
carico del Consorzio Val Pilotera, che ne regola e ne sancisce l’utilizzo
così come illustrato negli articoli seguenti. Art.
2 Le presenti disposizioni hanno
il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo della pista
agro-silvo-pastorale denominata Donadivo – Cermine appartenente alla ………………
classe di transitabilità e che collega la località Donadivo posta a quota mt.
760 s.l.m. e la località Cermine posta a quota mt. 1303 s.l.m. nel comune di
Gordona. Art.
3 Il transito sulla pista è
regolato da una sbarra metallica dotata di chiusura mediante chiave. A
ciascun consorziato saranno fornite n° 2 copie di suddetta chiave. Ogni
consorziato dovrà rilasciare propria dichiarazione che sollevi
l’amministrazione del Consorzio da qualsiasi responsabilità relativa
all’utilizzo della strada stessa. Art.
4 Ogni avente diritto ha l’obbligo: -
di esporre sul mezzo in transito o in sosta la
targhetta d’appartenenza al Consorzio in modo che ne sia facilmente
individuabile il proprietario; -
di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in
modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in
concomitanza lo sbarramento; -
di detenere le chiavi con il divieto assoluto di
riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate e di
accedere con non più di due veicoli di sua proprietà o di famigliari; Art.
5 Qualsiasi persona che abbia i
requisiti di cui all’art. 1 dello Statuto, interessata a far parte del
Consorzio e quindi all’utilizzo della strada, potrà presentare richiesta
scritta su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo il quale si
riserva di valutare, entro 30 giorni, la validità e l’efficacia dei
requisiti, successivamente ne delibera l’ammissione al Consorzio. Il richiedente dovrà badare a: -
Versare la quota d’iscrizione al Consorzio; -
Compilare e firmare il modello di dichiarazione
che sarà fornito in allegato alla comunicazione d’accettazione della domanda; Art.
6 Il transito potrà essere
effettuato con qualsiasi mezzo a motore adibito al trasporto di persone,
materiali e cose per un peso non superiore a q.li 10. Art.
7 Il transito con mezzi adibiti
al trasporto merci potrà essere effettuato in seguito alla preventiva
richiesta al Consiglio Direttivo nella quale saranno indicati il n° dei
viaggi da effettuare ed il peso totale di merci da trasportare; Il peso
massimo di carico consentito è di ql. 80. La persona autorizzata al
trasporto sarà responsabile d’eventuali danni arrecati alla sede stradale
(cedimenti, formazione di buche, asportazione del fondo in ghiaia) e
provvederà al ripristinino della stessa. Art.
8 Il passaggio di mezzi pesanti
adibiti al trasporto materiali, pur non arrecando danni immediatamente
visibili, provoca sicuramente una maggior usura del manto naturale; è
pertanto fissato in £ ………………… al quintale l’indennizzo dovuto al Consorzio
per trasporto di materiali da parte o per conto di Consorziati aventi
diritto. Art.
9 L’indennizzo dovuto di cui al
precedente art. 8) non è applicato per il trasporto di legname ad uso proprio
e proveniente dai boschi di proprietà dei consorziati. Le stesse condizioni,
previa richiesta al Presidente ed in via provvisoria si estendono anche ai
proprietari dei fondi del bosco attraversati dalla strada. In tale caso vale
comunque quanto stabilito dal precedente Art. 7) Art.
10 Il transito dovrà essere
effettuato rispettando il limite massimo di 30 Km/hr. Art.
11 Essendo la carreggiata
ristretta, in caso d’incrocio di due automezzi, avrà la precedenza il veicolo
proveniente da valle; il veicolo procedente da monte dovrà quindi sostare in
attesa nei punti ove la carreggiata presenta larghezza sufficiente a
consentire l’incrocio dei veicoli stessi. Art.
12 E’ fatto divieto assoluto di
sostare lungo il percorso stradale lasciando il mezzo incustodito e
d’impedimento al transito d’altri autoveicoli. I veicoli dovranno essere
parcheggiati negli appositi spazi e non potranno assolutamente accedere ai
nuclei abitati. Art.
13 Nel caso di cui un Consorziato
avente diritto debba eseguire opere che necessitino la presenza, continua e
per più tempo, di terzi (imprese di costruzioni), questi dovrà
preventivamente avvertire il Consiglio, indicando il nome del titolare
dell’Impresa ed il periodo previsto d’esecuzione delle opere; il Consiglio
provvederà a fornire copia della dichiarazione che dovrà essere riconsegnata
debitamente firmata dal titolare dell’Impresa stesso. In tal caso all’Impresa
sarà fornita una chiave d’apertura della sbarra con l’obbligo d’osservanza
previsto dalla seguente normativa e di restituzione della chiave stessa a
fine lavori. A titolo di rimborso delle spere sostenute dal Consorzio per la
realizzazione della strada, altre a quanto previsto dagli Art. 7) e Art. 8),
l’Impresa dovrà preventivamente versare una somma forfetaria da stabilire,
quale cauzione che sarà resa all’atto della restituzione della chiave
d’apertura della sbarra e di relativo pass. Art.
14 I proprietari di beni siti nei
territori del Consorzio che non sono soci, potranno richiedere il rilascio
d’autorizzazione al transito con validità giornaliera. L’autorizzazione sarà
nominativa, sarà rilasciata dopo aver effettuato un versamento della somma di
£ ……………….. e permetterà l’accesso ad un solo veicolo. Potranno altresì richiedere
l’autorizzazione al transito gli affittuari di beni siti nel territorio in
cui opera il Consorzio ed i caricatori d’alpe. Le prime avranno validità
annuale, le ultime validità stagionale per il periodo in cui il bestiame si
troverà sugli alpeggi. Per ottenere le autorizzazioni bisognerà versare la
somma di £ ……………... più obbligo di prestare una giornata lavorativa. I
permessi saranno rilasciati dal Presidente, previa compilazione di
dichiarazione d’assunzione d’ogni responsabilità. Il richiedente sarà
responsabile che il mezzo autorizzato rispetti tutte le norme del presente
regolamento. L’automezzo autorizzato dovrà apporre, in maniera visibile, il
contrassegno d’autorizzazione. Nel caso di mancato rispetto di una delle
norme o per qualsiasi danno arrecato, l’Amministratore si rivarrà sul
richiedente. Art.
15 Il transito di mezzi ed
autovetture d’Imprese che richiedono l’utilizzo della strada per agevolare il
trasporto di materiali e/o proprio personale su propri cantieri, per opere
non commissionate da Consorziati, dovrà e potrà essere autorizzato ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che delibererà in tal senso.
In caso d’autorizzazione, il legale rappresentante dell’Impresa sarà preventivamente tenuto a: a)
Sottoscrivere la dichiarazione d’accettazione
delle condizioni di cui al presente regolamento; b)
Compilare la dichiarazione di responsabilità; c)
Versare le somme previste di cui all’art. 14); d)
Versare gli indennizzi di cui agli Art. 8) e Art.
15), che vengono così di seguito ridefiniti, poiché il richiedente non è
consorziato e/o non opera per conto di un Consorziato: -
indennizzo al q. di merce trasportata = £ …………… x q. -
permesso di transito giornaliero per veicolo adibito al trasporto di persone
= £ …………… x giorno x veicolo Art.
16 -
Mezzi autorizzati al transito sulla
strada potranno circolare, soltanto i veicoli che siano in regola con la
vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione
stradale (D.L. 30 aprile 1192 n. 285 “nuovo codice della strada”). I predetti mezzi dovranno essere
coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del
24/12/69. Art.
17 - Esenzioni ai limiti di transito Sono esenti da ogni
limitazione: gli autoveicoli di proprietà dello stato, della Regione, della
Provincia di Sondrio, della Comunità Montana della Valchiavenna, nonché del
Comune di Gordona e i mezzi di soccorso che per motivi di se servizio e/o
controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale
in argomento; gli Agenti della Forza
Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la
Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie
Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo d’automezzi
di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza). Art.
18 -
Sanzioni Chiunque acceda senza permesso
su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa
di cui all’art. 6 della legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360
del 10/09/93 e relativo regolamento d’attuazione. In particolare sarà inflitta la
sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da £ 154,94 (L.
300.000) a £ 774,69 (L. 1.500.000) con immediata interruzione del transito e
la denuncia penale per il reato di cui all’art. 650 C.P. L’inosservanza delle norme del
presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il
transito, è punita con la sanzione amministrativa da £ 154,94 (L. 300.000) a
£ 309,87 (L. 600.000). L’Amministrazione in caso di
comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l’autorizzazione
al transito. Tra le infrazioni vanno
ricompresse la contraffazione, l’alterazione, la modifica o la correzione dei
permessi rilasciati. Art.
20 -
Vigilanza Gli organi di Pubblica
Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono
incaricati dell’osservanza del presente regolamento. Art.
21 -
Danni Tutti i possessori dei permessi
per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente
regolamento, sono responsabili d’eventuali danni a persone ed a cose,
sollevano l’amministrazione del Consorzio da qualsiasi responsabilità. Art.
22 -
Manutenzione La manutenzione della viabilità
agro-silvo-pastorale è a carico del Consorzio. La strada è stata suddivisa
equamente in lotti corrispondenti al n. dei soci. Ad ogni socio n’è stato
assegnato uno ed ha l’obbligo di mantenerlo nelle migliori condizioni
possibili. Art.
23 -
Controlli L’Amministrazione del Consorzio
effettuerà le verifiche preventive e finali alle a determinare la natura e
l’entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l’entità del
ripristino. Quanto sopra con particolare
riferimento agli art. 7-14-15-16. |