COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

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REGOLAMENTO

PER IL TRANSITO SULLA PISTA

AGRO-SILVO-PASTORALE

DONADIVO – CERMINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato (in linea tecnica) con delibera della Giunta comunale n.032 del 29/03/2004

 

 

 

 

 

Art. 1

 

La pista agro-silvo-pastorale Donadivo – Cermine è realizzata con fondi propri del Consorzio, ottenuti mediante versamento della quota associativa da parte di ciascun consorziato, così come deliberato dall’assemblea del 30/04/1998, da finanziamenti pubblici previsti dalle leggi vigenti e dal contributo Comunale derivante dalla vendita degli immobili in località Alpe Orlo.

La gestione della pista è a carico del Consorzio Val Pilotera, che ne regola e ne sancisce l’utilizzo così come illustrato negli articoli seguenti.

 

Art. 2

 

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo della pista agro-silvo-pastorale denominata Donadivo – Cermine appartenente alla ……………… classe di transitabilità e che collega la località Donadivo posta a quota mt. 760 s.l.m. e la località Cermine posta a quota mt. 1303 s.l.m. nel comune di Gordona.

 

Art. 3

 

Il transito sulla pista è regolato da una sbarra metallica dotata di chiusura mediante chiave. A ciascun consorziato saranno fornite n° 2 copie di suddetta chiave. Ogni consorziato dovrà rilasciare propria dichiarazione che sollevi l’amministrazione del Consorzio da qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo della strada stessa.

 

Art. 4

 

 Ogni avente diritto ha l’obbligo:

-         di esporre sul mezzo in transito o in sosta la targhetta d’appartenenza al Consorzio in modo che ne sia facilmente individuabile il proprietario;

-         di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;

-         di detenere le chiavi con il divieto assoluto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate e di accedere con non più di due veicoli di sua proprietà o di famigliari;

 

Art. 5

 

Qualsiasi persona che abbia i requisiti di cui all’art. 1 dello Statuto, interessata a far parte del Consorzio e quindi all’utilizzo della strada, potrà presentare richiesta scritta su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo il quale si riserva di valutare, entro 30 giorni, la validità e l’efficacia dei requisiti, successivamente ne delibera l’ammissione al Consorzio.

Il richiedente dovrà badare a:

-         Versare la quota d’iscrizione al Consorzio;

-         Compilare e firmare il modello di dichiarazione che sarà fornito in allegato alla comunicazione d’accettazione della domanda;

 

Art. 6

 

Il transito potrà essere effettuato con qualsiasi mezzo a motore adibito al trasporto di persone, materiali e cose per un peso non superiore a q.li 10.

 

Art. 7

 

Il transito con mezzi adibiti al trasporto merci potrà essere effettuato in seguito alla preventiva richiesta al Consiglio Direttivo nella quale saranno indicati il n° dei viaggi da effettuare ed il peso totale di merci da trasportare; Il peso massimo di carico consentito è di ql. 80.

La persona autorizzata al trasporto sarà responsabile d’eventuali danni arrecati alla sede stradale (cedimenti, formazione di buche, asportazione del fondo in ghiaia) e provvederà al ripristinino della stessa.

 

Art. 8

 

Il passaggio di mezzi pesanti adibiti al trasporto materiali, pur non arrecando danni immediatamente visibili, provoca sicuramente una maggior usura del manto naturale; è pertanto fissato in £ ………………… al quintale l’indennizzo dovuto al Consorzio per trasporto di materiali da parte o per conto di Consorziati aventi diritto.

 

Art. 9

 

L’indennizzo dovuto di cui al precedente art. 8) non è applicato per il trasporto di legname ad uso proprio e proveniente dai boschi di proprietà dei consorziati. Le stesse condizioni, previa richiesta al Presidente ed in via provvisoria si estendono anche ai proprietari dei fondi del bosco attraversati dalla strada. In tale caso vale comunque quanto stabilito dal precedente Art. 7)

 

Art. 10

 

Il transito dovrà essere effettuato rispettando il limite massimo di 30 Km/hr.

 

Art. 11

 

Essendo la carreggiata ristretta, in caso d’incrocio di due automezzi, avrà la precedenza il veicolo proveniente da valle; il veicolo procedente da monte dovrà quindi sostare in attesa nei punti ove la carreggiata presenta larghezza sufficiente a consentire l’incrocio dei veicoli stessi.

 

Art. 12

 

E’ fatto divieto assoluto di sostare lungo il percorso stradale lasciando il mezzo incustodito e d’impedimento al transito d’altri autoveicoli.

I veicoli dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi e non potranno assolutamente accedere ai nuclei abitati.

 

Art. 13

 

Nel caso di cui un Consorziato avente diritto debba eseguire opere che necessitino la presenza, continua e per più tempo, di terzi (imprese di costruzioni), questi dovrà preventivamente avvertire il Consiglio, indicando il nome del titolare dell’Impresa ed il periodo previsto d’esecuzione delle opere; il Consiglio provvederà a fornire copia della dichiarazione che dovrà essere riconsegnata debitamente firmata dal titolare dell’Impresa stesso. In tal caso all’Impresa sarà fornita una chiave d’apertura della sbarra con l’obbligo d’osservanza previsto dalla seguente normativa e di restituzione della chiave stessa a fine lavori. A titolo di rimborso delle spere sostenute dal Consorzio per la realizzazione della strada, altre a quanto previsto dagli Art. 7) e Art. 8), l’Impresa dovrà preventivamente versare una somma forfetaria da stabilire, quale cauzione che sarà resa all’atto della restituzione della chiave d’apertura della sbarra e di relativo pass.

 

Art. 14

 

I proprietari di beni siti nei territori del Consorzio che non sono soci, potranno richiedere il rilascio d’autorizzazione al transito con validità giornaliera. L’autorizzazione sarà nominativa, sarà rilasciata dopo aver effettuato un versamento della somma di £ ……………….. e permetterà l’accesso ad un solo veicolo.

Potranno altresì richiedere l’autorizzazione al transito gli affittuari di beni siti nel territorio in cui opera il Consorzio ed i caricatori d’alpe. Le prime avranno validità annuale, le ultime validità stagionale per il periodo in cui il bestiame si troverà sugli alpeggi. Per ottenere le autorizzazioni bisognerà versare la somma di £ ……………... più obbligo di prestare una giornata lavorativa. I permessi saranno rilasciati dal Presidente, previa compilazione di dichiarazione d’assunzione d’ogni responsabilità. Il richiedente sarà responsabile che il mezzo autorizzato rispetti tutte le norme del presente regolamento. L’automezzo autorizzato dovrà apporre, in maniera visibile, il contrassegno d’autorizzazione. Nel caso di mancato rispetto di una delle norme o per qualsiasi danno arrecato, l’Amministratore si rivarrà sul richiedente.

 

Art. 15

 

Il transito di mezzi ed autovetture d’Imprese che richiedono l’utilizzo della strada per agevolare il trasporto di materiali e/o proprio personale su propri cantieri, per opere non commissionate da Consorziati, dovrà e potrà essere autorizzato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che delibererà in tal senso. In caso d’autorizzazione, il legale rappresentante dell’Impresa  sarà preventivamente tenuto a:

 

a)                  Sottoscrivere la dichiarazione d’accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento;

b)                 Compilare la dichiarazione di responsabilità;                  

c)                  Versare le somme previste di cui all’art. 14);

d)                 Versare gli indennizzi di cui agli Art. 8) e Art. 15), che vengono così di seguito ridefiniti, poiché il richiedente non è consorziato e/o non opera per conto di un Consorziato:

-         indennizzo al q. di merce trasportata                = £ …………… x q.

-         permesso di transito giornaliero per veicolo  adibito al trasporto di persone                                             = £ …………… x giorno x veicolo

 

Art. 16  -  Mezzi autorizzati al transito

 

sulla strada potranno circolare, soltanto i veicoli che siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.L. 30 aprile 1192 n. 285 “nuovo codice della strada”).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

 

Art. 17  - Esenzioni ai limiti di transito

 

Sono esenti da ogni limitazione: gli autoveicoli di proprietà dello stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana della Valchiavenna, nonché del Comune di Gordona e i mezzi di soccorso che per motivi di se servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo d’automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza).

 

Art. 18  -  Sanzioni

 

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 6 della legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento d’attuazione.

In particolare sarà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da £ 154,94 (L. 300.000) a £ 774,69 (L. 1.500.000) con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all’art. 650 C.P.

L’inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da £ 154,94 (L. 300.000) a £ 309,87 (L. 600.000).

L’Amministrazione in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l’autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricompresse la contraffazione, l’alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati.

 

Art. 20  -  Vigilanza

 

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell’osservanza del presente regolamento.

 

Art. 21  -  Danni

 

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, sono responsabili d’eventuali danni a persone ed a cose, sollevano l’amministrazione del Consorzio da qualsiasi responsabilità.

 

Art. 22  -  Manutenzione

 

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Consorzio. La strada è stata suddivisa equamente in lotti corrispondenti al n. dei soci. Ad ogni socio n’è stato assegnato uno ed ha l’obbligo di mantenerlo nelle migliori condizioni possibili.

 

Art. 23  -  Controlli

 

L’Amministrazione del Consorzio effettuerà le verifiche preventive e finali alle a determinare la natura e l’entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l’entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli art. 7-14-15-16.

 

 

 

 

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