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COMUNE
DI GORDONA
Provincia di
Sondrio
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C.F.: 00115780140 Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO) Tel. 0343 42321 -
U.T. 41773
- Fax. 43321 |
e-mail:
acgordona@provincia.so.it |
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO COMUNALE GESTIONE R.S.U. E ASSIMILATI (Decreto Legislativo n. 22/97) |
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Allegato “A” alla delibera del Consiglio Comunale 28/03/2003 n.10 |
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INDICE |
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Art.
1 |
Oggetto del regolamento |
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Art.
2 |
Istituzione della tariffa |
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Art.
3 |
Soggetti passivi |
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Art.
4 |
Denuncia d’inizio, di variazione e di
cessazione dell’occupazione e conduzione |
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Art.
5 |
Numero di persone occupanti i locali |
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Art.
6 |
Esclusioni |
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Art. 7 |
Condizioni d’uso particolari |
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Art. 8 |
Superficie utile |
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Art. 9 |
Utenze non stabilente attive |
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Art. 10 |
Conguagli |
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Art. 11 |
Obbligazione tariffaria |
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Art. 12 |
Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio
economico |
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Art. 13 |
Determinazione delle classi di attivita’ delle utenze non domestiche
e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della
parte variabile della tariffa |
Art. 14 |
Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e
variabile della tariffa per le utenze
domestiche |
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Art. 15 |
Assegnazione delle utenze alle classi di attivita’ |
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Art. 16 |
Agevolazioni per raccolta differenziata |
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Art. 17 |
Agevolazioni alle utenze domestiche |
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Art. 18 |
Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i
rifiuti assimilati avviati al recupero |
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Art. 19 |
Accertamenti |
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Art. 20 |
Manifestazioni ed eventi |
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Art. 21 |
Riscossione |
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Art. 22 |
Penalita’ |
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Art. 23 |
Svolgimento del servizio |
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Art. 24 |
Disposizioni transitorie |
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Art. 25 |
Entrata in vigore |
Art. 1 -
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della tariffa per
la gestione dei rifiuti prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e
successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in
particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la
sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza. Art. 2 - Istituzione della
tariffa Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani
e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Gordona nella forma di cui
all’art. 113 c. e. del D.Lgs
267/00, è istituita la tariffa sulla base del comma 2
dell’art. 49 del dlgs 22/97 ed è determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell’art. 2 del DPR
158/99. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999
ed è applicata e riscossa, secondo le
modalità dell’art.21, dal Comune. Art. 3 - Soggetti passivi La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca
locali, o aree scoperte ad uso
privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale. L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa
sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra
conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree. Art. 4 - Denuncia d’inizio, di
variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione 1) I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa
ai sensi del comma 3, dell’art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al Comune
entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, denuncia unica[1]
dei locali ed aree. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli
predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione
degli interessati. 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le
condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso
contrario l’utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni
e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro
superficie e destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione che
comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca
sull’applicazione e riscossione dell’entrata in relazione ai dati da indicare
nella denuncia. 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche: -
l’indicazione dei dati identificativi
del soggetto che la presenta, -
il codice fiscale, -
il numero degli occupanti l’alloggio
se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, -
l’ubicazione, superficie e
destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni
interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o conduzione. 4) La denuncia, originaria o di variazione,
deve contenere per le utenze non
domestiche: - l’indicazione dei dati
identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che
la presenta (rappresentante legale o altro), - L’indicazione dei dati
identificativi dell’utenza non domestica ad esempio: ente, istituto,
associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo
sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell’attività, sede principale), - l’ubicazione, superficie e
destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data
di inizio dell’occupazione o conduzione. La dichiarazione è sottoscritta e presentata
da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 5) All’atto della presentazione viene
rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera
presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite
fax, nel giorno di suo ricevimento. 6) La cessazione dell’uso dei locali
ed aree deve essere denunciata con dichiarazione di autocertificazione al
Comune appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi. 7) E’ fatto obbligo agli uffici
dell’Anagrafe Demografica di comunicare
a cadenza annuale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita,
decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. all’ufficio tributi comunale. 8) E’ fatto obbligo agli uffici del
commercio del comune, di comunicare ogni rilascio di licenza all’esercizio di
attività e/o di variazione di autorizzazione all’ufficio tributi comunale 9) E’ fatto obbligo ai gestori di
pubblici servizi ( gas, acqua elettricità etc.) di comunicare ad ogni evento
gli allacciamenti di nuove utenze o cessazioni, all’ufficio tributi comunale Art. 5 -
Numero di persone occupanti i locali
Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa
riferimento al numero di persone indicato nella denuncia. Ogni
variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata
all’ufficio tributi comunale presentando entro 30 giorni apposita denuncia di
variazione. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le
denuncie presentate ante l’1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle
prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l’alloggio, tale
dato viene desunto d’ufficio dall’anagrafe per le famiglie residenti, mentre
per i non residenti si applica il numero stabilito convenzionalmente. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione
del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene
data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l’adeguamento
della tariffa dal giorno in cui viene comunicata. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più
nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo
degli occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di
solidarietà. Art. 6 - Esclusioni Sono esclusi dall’applicazione della tariffa : 1.
unità immobiliari adibite a civile
abitazione,o altre destinazioni, prive di mobili e suppellettili, non
allacciate ai servizi pubblici a rete, previo accertamento da parte
dell’uffcio tecnico comunale, su richiesta dell’utente. 2. Le aree che costituiscono accessori o
pertinenze come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997. Art.7 -
Condizioni d’uso particolari
Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree
scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia
svolta un’attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella
prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal
fine utilizzata. Per le parti comuni del condominio l’obbligazione di denuncia e di
corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi
locali ed aree. Art. 8 -
Superficie utile
La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata
per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio
o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse
al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al
mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq. Concorrono a formare l’anzidetta superficie per i locali, tutti i
vani che compongono l’immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le
superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono
accessorio o pertinenza dei locali. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che
non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune
esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si
verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente
destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità
nel corso dell’anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi
direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea
documentazione. Presentano
tali caratteristiche, a titolo esemplificativo,: 1. le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le
superfici di locali strettamente connessi all’attività del culto stesso; 2. le superfici destinate a sale di esposizione museale; 3. soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità
immobiliari, limitatamente alla parte
del locale di altezza non superiore a m.1,50; 4. la parte di superficie degli
impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; 5. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale
circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono
essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea
documentazione. 6. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali
cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione
e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di
regola, presenza umana. Art. 9 - Utenze non
stabilmente attive Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3,
del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio : per le utenze domestiche: - le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) dei residenti, le
quali sono assoggettate alla tariffa relativa alla superficie della parte
fissa; - le abitazioni dei non residenti in zona montana, le quali sono
assoggettate alla tariffa per un periodo stabilito convenzionalmente in 3/12
e nucleo composto da due componenti; - le abitazioni dei non residenti in zona urbana le quali sono
assoggettate a tariffa intera con nucleo composto convenzionalmente da 2
componenti; per le utenze non domestiche: - i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività
stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo
inferiore a 183 giorni risultante da
licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni
di vario genere). Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria
corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante
dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o
conduzione. Art. 10 - Conguagli Le
modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni
in corso dell’anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione
successiva mediante conguaglio compensativo. Art. 11 - Obbligazione tariffaria L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal
primo giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed
aree e perdura sino all’ultimo giorno in cui l’occupazione o conduzione cessa
. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni
così come previsto dal comma 6 dell’art.4. Art. 12 - Interventi a favore
di soggetti in condizioni di grave disagio economico Il Comune,
nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che
versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per
il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica
richiesta da inoltrare al Sindaco, hanno titolo per la concessione del
sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e
le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione
di accertato grave disagio economico. Art. 13 - Determinazione delle classi di
attività delle utenze non domestiche
e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della
parte variabile della tariffa I locali e
le aree relative alle utenze non
domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso
tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale
classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di
produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole
utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati
in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di
rifiuti prodotti indicata nelle tabelle 4a
e 4b del D.P.R. 158/1999. Per ogni
classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della
specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di
cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per
l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno
determinati su base annua contestualmente all’adozione della delibera
tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Per la struttura della tabella di attività si riporta il seguente
esempio: |
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Attività 1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2
Cinematografi e teatri 3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5
Stabilimenti balneari 6
Esposizioni, autosaloni 7
Alberghi con ristorante 8
Alberghi senza ristorante 9 Case
di cura e riposo 10
Ospedali 11
Uffici, agenzie, studi professionali 12
Banche ed istituti di credito 13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli 14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli. e ombrelli, antiquariato 16
Banchi di mercato beni durevoli 17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20
Attività industriali con capannoni di produzione 21
Attività artigianali di produzione beni specifici 22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23
Mense, birrerie, amburgherie 24 Bar,
caffè, pasticceria 25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 26
Plurilicenze alimentari e/o miste 27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28
Ipermercati di generi misti 29
Banchi di mercato genere alimentari 30 Discoteche, night club |
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I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli
sopra classificati, vengono associati ai fini dell’applicazione della tariffa
alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il
profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di
rifiuti. Art. 14 - Determinazione dei
coefficienti per il calcolo della
parte fissa e variabile della tariffa
per le utenze domestiche I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono
classificate tenuto conto del numero
dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della
superficie occupata o condotta. Tale
classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di
produzione dei rifiuti per metro quadrato , legata al numero di componenti il
nucleo familiare o conviventi, che
afferiscono alla medesima utenza. I comuni
che hanno già messo a punto, sistemi
di misurazione della produzione di rifiuti
utilizzeranno gli stessi
per l’attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte
fissa, dovranno determinare il coefficiente da attribuire alla parte
fissa della tariffa ,nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a e 1b
dell’allegato 1 al
DPR 158/99. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole
utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono
accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di
rifiuti prodotti per nucleo
familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999. Tali
coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all’adozione
della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di
previsione. Art. 15 - Assegnazione delle
utenze alle classi di attività L’assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste
dal precedente art. 13, viene effettuata con riferimento, al codice
ISTAT dell’attività o a quanto
risulti dall’iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell’atto di
autorizzazione all’esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento
all’attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito
degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile
distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per
l’applicazione della tariffa si ha riferimento all’attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le
superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa
destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e
sono ubicate in luoghi diversi. Art. 16 - Agevolazioni per raccolta differenziata Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell’art. 49 del
D. Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma
1 dell’art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota
proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in
materia di conferimento a raccolta differenziata. La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la
deliberazione che determina la tariffa. Art. 17 - Agevolazioni alle utenze domestiche In
attuazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e
dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l’agevolazione alle
utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica
e non domestica l’insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto
alle utenze non domestiche. La
percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione
che determina la tariffa. Art. 18 - Determinazione del
coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al
recupero Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lett. l) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante
attestazione del soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della
tariffa. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata
consuntivo comporta la compensazione all’atto di successivi pagamenti della
tariffa per la quota variabile. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle
seguenti misure: -
pari al rapporto tra la quantità
totale della tipologia e la quantità prodotta dall’utente. Art. 19 - Accertamenti Il Comune provvede a svolgere
le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la
tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell’esercizio di
detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme
maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle
superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed
autorizzato previa accettazione dell’utenza e nel rispetto dei limiti imposti
dalla legge. In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento
alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma
dell’art. 272/1999 del C.C. Dell’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano
l’applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa
applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire
entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione Nel caso
che l’utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine,
presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le
precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o
rettifica della comunicazione inviata. Art. 20 -
Manifestazioni ed eventi
Per le
occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi
sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della
specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa,
risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero
dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene
effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune da
perfezionare contestualmente al rilascio dell’autorizzazione. Art. 21 - Riscossione Il Comune provvede alla
riscossione della tariffa con le seguenti modalità:
-
mediante l’emissione di ruoli a
cadenza annuale. -
In caso di aumenti rilevanti dei
costi, che si dovessero verificare nel corso dell’anno, il Comune provvederà
all’emissione di ruoli supplettivi Art. 22 - Penalità Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione
pervenuta oltre i termini stabiliti, il Comune in aggiunta alla tariffa
applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all’utente
l’omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione,
una maggiorazione del 100% a titolo di risarcimento per il danno finanziario
e per le spese di accertamento. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli
elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione
presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica
determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e
quella nuova risultante dalla variazione
omessa o ritardata applicherà il 100% della differenza fra valore della nuova
tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno
finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va
dalla data accertata dell’avvenuta variazione e sino alla data in cui viene
comunicata all’utente l’omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la
comunicazione tardiva. Art. 23 - svolgimento del
servizio E’ fatto
obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta
predisposti dal Comune. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per
motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per
imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla
responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga,
determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità
sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, l’utente
può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto
delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa
relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al
gestore del servizio con atto di diffida. Art.
24 -
Disposizioni Transitorie
La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei
rifiuti , dovrà avvenire entro il 31.12.2007. La differenza fra i costi del servizio ed il gettito da tariffa sarà
attuato tramite apposito trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la
completa gestione del servizio. Il Comune predispone idonee forme di misurazione delle produzioni dei
rifiuti per la raccolta differenziata e non,
per ogni tipo di utenza, al fine di arrivare alla determinazione della
quota variabile nel modo più certo possibile. Art.
25 -
Entrata in Vigore
Dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte
le norme contenute in regolamenti comunali od in altri atti incompatibili con
la disciplina prevista dal presente regolamento. |