COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

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REGOLAMENTO

DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera di consiglio comunale n.10 del 28.02.2000

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Art. 2

Classificazione dei Rifiuti

Art. 3

Rifiuti Urbani

Art. 4

Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani

Art. 5

Rifiuti Speciali

Art. 6

Rifiuti Pericolosi

Art. 7

Definizione di Smaltimento e Forme di Gestione

Art. 8

Modalità di conferimento dei Rifiuti Interni non Ingombranti e Speciali Assimilati

Art. 9

Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni dicarattere generale

Art. 10

Modalità e frequenza della raccolta

Art. 11

Norme relative ai contenitori

Art. 12

Modalità di effettuazione della pesata deirifiuti urbani

Art. 13

Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti

Art. 14

Modalità di conferimento dei beni durevoli

Art. 15

Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

Art. 16

Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi

Art. 17

Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

Art. 18

Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 19

Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

Art. 20

Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

Art. 21

Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani

Art. 22

Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Art. 23

Contenitori portarifiuti

Art. 24

Servizi vari di pulizia

Art. 25

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Art. 26

Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

Art. 27

Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

Art. 28

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Art. 29

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Art. 30

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Art. 31

Attività di volantinaggio

Art. 32

Attività di carico e scarico di merci e materiali

Art. 33

Pozzetti stradali

Art. 34

Carogne di animali

Art. 35

Animali

Art. 36

Cave e cantieri

Art. 37

Veicoli a motore, rimorchi e simili

Art. 38

Rifiuti inerti

Art.,39

Sanzioni


 

Art. 1  -  oggetto del regolamento

 

Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento e determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

 

Art. 2  -  classificazione dei rifiuti

 

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in: 

      •  RIFIUTI URBANI

      •  RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI  AGLI URBANI

      •  RIFIUTI SPECIALI

      •  RIFIUTI PERICOLOSI

 

Art. 3  -  rifiuti urbani

 

1.      I rifiuti urbani sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2.      Sono rifiuti urbani:

a)     i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b)   i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;

c)    i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d)    i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e)     i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f)      i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

 

Art. 4  -  Rifiuti speciali assimilati agli urbani

 

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l’assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell’Art. 39 della L. 146/94:

a)      i rifiuti indicati al punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale e          individuati con delibera consiliare n° 14 del 20.05.98.

b)      gli accessori per l’informatica.

 

Articolo 5  -  Rifiuti speciali

 

Sono rifiuti speciali:

a)      i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

b)       i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c)      i rifiuti da lavorazioni industriali;

d)      i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e)      i rifiuti da attività commerciali;

f)        i rifiuti da attività di servizio;

g)      i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h)      i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i)        i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j)        i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

 

Art. 6  -  Rifiuti pericolosi

 

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs 22/97.

 

Art. 7  -  Definizione di smaltimento e forme di gestione

 

1.      Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

·    Conferimento

·    Raccolta

·    Trasporto

·    Spezzamento

·    Trattamento

·    smaltimento finale

2.      La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 8  -  Modalità di conferimento dei rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati

 

1.      I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all’articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.       

2.      Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori.           

3.   Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

·        i rifiuti urbani interni ingombranti;

·        i rifiuti pericolosi;

·        i rifiuti speciali non assimilabili;

·        sostanze allo stato liquido;

·        materiali in fase di combustione;

·        materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4.      È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

5.      I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

6.      Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

 

Art. 9  -  Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

 

1.    Il servizio di raccolta è garantito sul territorio comunale indicato nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2.    Coloro che risiedono all’esterno dell’area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell’ambiente agricolo, organizzando anche all’interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino centro di raccolta.

3.    È ammesso lo smaltimento in idonee aree private, destinate all’accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

4.    I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nei centri di conferimento attrezzati.

5.    Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all’esterno dell’area di espletamento del servizio di raccolta.

 

Articolo 10  -  Modalità e frequenza della raccolta

 

1.    Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

 

Zone di raccolta:

Frequenza

 

rurale (utenze sparse)

gg. 2/7

2.      La raccolta sarà effettuata in modo da garantire continuità del servizio all’utenza, con una frequenza minima di due volte alla settimana.

 

Articolo 11  -  Norme relative ai contenitori

 

1        contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.

2        Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.

3        L’area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

4        I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

5        I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

6        La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

7        Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall’utenza automobilistica.

8        Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

 

Art. 2  -  Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani

 

1.      Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

2.      Le pesate vengono effettuate presso il punto di raccolta. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all’Amministrazione Comunale.

 

Articolo 13  -  Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti

 

1.      I Rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2.      Il conferimento dovrà essere fatto presso il punto di raccolta predisposto nell’area indicata nella planimetria allegata.

3.      In caso di particolare necessità, su richiesta dell’interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell’utente tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale.

 

Articolo 14  -  Modalità di conferimento dei beni durevoli

 

I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell’articolo 44 del D. Lgs. 22/97:

      a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;

      b) televisori;

      c) computer;

      d) lavatrici e lavastoviglie;

      e) condizionatori d’aria.

      ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio.

 

Art. 15  -  Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

 

Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell’allegato D al D. Lgs. 22/1997 sono conferiti in apposite postazioni attrezzate da parte del gestore.

 

Art. 16  -  Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi

 

1.      Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Ministero dell’Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.       

2.      Le modalità e i tempi per l’attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.

3.      I materiali organici che possono fermentare devono essere raccolti, a cura dell’utente, in appositi contenitori, e conferiti in aree appositamente individuate (vedere planimetria allegata).

4.      Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

5.      I contenitori devono essere lavati e disinfettati, a cura dell’utente, secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale.

 

Art. 17  -  Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

 

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti mediante conferimento in apposita area individuata nella planimetria allegata.

 

Art. 18  -  Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

 

1.    I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

2.    In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

 

Articolo 19  -  Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

 

1.    L’Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall’articolo 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97.

2.    Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

3.    La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.

4.    Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta R.S.U.

5.    Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all’incenerimento.

 

Art. 20  -  Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

 

1.      Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato nei contenitori destinati ai rifiuti urbani interni, con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell’area di riferimento.

2.      Il gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

 

Art. 21  -  Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani

 

1.    Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l’operazione di raccolta e di trasferimento all’impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.

2.    Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3.    I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall’ordinamento giuridico) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, pe