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COMUNE DI GORDONAProvincia di Sondrio |
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C.F.:
00115780140 Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona
(SO) Tel. 0343
42321 - U.T. 41773 - Fax. 43321 |
e-mail:
acgordona@provincia.so.it |
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REGOLAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI
SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI
PERICOLOSI |
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Approvato con
delibera di consiglio comunale n.10 del 28.02.2000 |
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INDICE |
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Art.
1 |
Oggetto
del Regolamento |
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Art.
2 |
Classificazione
dei Rifiuti |
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Art.
3 |
Rifiuti
Urbani |
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Art.
4 |
Rifiuti
Speciali Assimilati agli Urbani |
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Art.
5 |
Rifiuti
Speciali |
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Art.
6 |
Rifiuti
Pericolosi |
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Art.
7 |
Definizione
di Smaltimento e Forme di Gestione |
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Art.
8 |
Modalità
di conferimento dei Rifiuti Interni non Ingombranti e Speciali Assimilati |
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Art.
9 |
Aree
in cui viene svolto il servizio e prescrizioni dicarattere generale |
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Art.
10 |
Modalità
e frequenza della raccolta |
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Art.
11 |
Norme
relative ai contenitori |
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Art.
12 |
Modalità
di effettuazione della pesata deirifiuti urbani |
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Art.
13 |
Modalità
di conferimento dei rifiuti interni ingombranti |
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Art.
14 |
Modalità
di conferimento dei beni durevoli |
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Art.
15 |
Modalità
di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi |
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Art.
16 |
Modalità
di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi |
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Art.
17 |
Modalità
di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e
simili |
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Art.
18 |
Modalità
di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni |
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Art.
19 |
Modalità
di svolgimento della raccolta differenziata |
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Art.
20 |
Modalità
di conferimento dei rifiuti speciali assimilati |
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Art.
21 |
Modalità
di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani |
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Art.
22 |
Modalità
di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani |
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Art.
23 |
Contenitori
portarifiuti |
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Art.
24 |
Servizi
vari di pulizia |
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Art.
25 |
Pulizia
dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti |
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Art.
26 |
Pulizia
dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti |
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Art.
27 |
Pulizia
dei mercati e raccolta dei rifiuti |
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Art.
28 |
Pulizia
delle aree occupate da esercizi pubblici |
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Art.
29 |
Pulizia
delle aree occupate da spettacoli viaggianti |
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Art.
30 |
Pulizia
e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche |
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Art.
31 |
Attività
di volantinaggio |
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Art.
32 |
Attività
di carico e scarico di merci e materiali |
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Art.
33 |
Pozzetti
stradali |
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Art.
34 |
Carogne
di animali |
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Art.
35 |
Animali |
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Art.
36 |
Cave
e cantieri |
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Art.
37 |
Veicoli
a motore, rimorchi e simili |
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Art.
38 |
Rifiuti
inerti |
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Art.,39 |
Sanzioni |
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Art.
1 -
oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento e determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi. Art. 2 - classificazione dei rifiuti Ai fini del
presente Regolamento i rifiuti sono classificati in: • RIFIUTI URBANI • RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILATI AGLI URBANI • RIFIUTI SPECIALI • RIFIUTI PERICOLOSI Art.
3 -
rifiuti urbani
1.
I rifiuti
urbani sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2.
Sono
rifiuti urbani: a)
i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b)
i rifiuti non pericolosi provenienti da
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo
21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97; c)
i
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d)
i rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d’acqua; e)
i rifiuti vegetali provenienti da aree
verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f)
i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Art.
4 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani
Nelle more della
pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 18, secondo comma, punto
d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l’assimilazione
quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai
fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali
assimilati agli urbani ai sensi dell’Art. 39 della L. 146/94: a)
i rifiuti
indicati al punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato
Interministeriale e individuati con delibera consiliare
n° 14 del 20.05.98. b)
gli
accessori per l’informatica. Articolo
5 -
Rifiuti speciali
Sono rifiuti
speciali: a)
i rifiuti
di attività agricole e agro-industriali; b)
i
rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c)
i rifiuti
da lavorazioni industriali; d)
i rifiuti
da lavorazioni artigianali; e)
i rifiuti
da attività commerciali; f)
i rifiuti
da attività di servizio; g)
i rifiuti
derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h)
i rifiuti
derivanti da attività sanitarie; i)
i
macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j)
i veicoli
a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Art.
6 -
Rifiuti pericolosi
Sono pericolosi i
rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs
22/97. Art.
7 -
Definizione di smaltimento e forme di gestione
1.
Ai fini
dell’applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il
complesso delle seguenti attività: ·
Conferimento ·
Raccolta ·
Trasporto ·
Spezzamento ·
Trattamento · smaltimento finale 2.
La
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 23 D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Art.
8 -
Modalità di conferimento dei rifiuti interni non ingombranti e
speciali assimilati
1.
I rifiuti
urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come
definiti rispettivamente all’articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del
presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore,
mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi
dispersione o cattivo odore. 2.
Il
conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori
appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e
che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori. 3.
Non
devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati: ·
i rifiuti
urbani interni ingombranti; ·
i rifiuti
pericolosi; ·
i rifiuti
speciali non assimilabili; ·
sostanze
allo stato liquido; ·
materiali
in fase di combustione; ·
materiali
che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli,
ecc.). 4.
È vietato conferire rifiuti in condizioni e con
modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze
sindacali di attuazione. 5.
I rifiuti
non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere
raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo
l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben
chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i
rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel
contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento,
ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi
materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato
dal Comune. 6.
Nel
conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che
oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o
lesioni agli addetti alla raccolta. Art.
9 -
Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere
generale
1.
Il
servizio di raccolta è garantito sul territorio comunale indicato
nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente
Regolamento. 2.
Coloro
che risiedono all’esterno dell’area di espletamento del pubblico servizio
sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri
luoghi di residenza e dell’ambiente agricolo, organizzando anche all’interno
delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il
successivo conferimento nel più vicino centro di raccolta. 3.
È ammesso
lo smaltimento in idonee aree private, destinate all’accumulo dello
stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica
putrescibile dei rifiuti. 4.
I rifiuti
per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere
conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nei centri di
conferimento attrezzati. 5.
Le norme
relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi
che vengono prodotti all’esterno dell’area di espletamento del servizio di
raccolta. Articolo
10 -
Modalità e frequenza della raccolta
1.
Le
frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:
2.
La
raccolta sarà effettuata in modo da garantire continuità del servizio
all’utenza, con una frequenza minima di due volte alla settimana. Articolo
11 -
Norme relative ai contenitori
1
contenitori
per la raccolta dei rifiuti, di cui all’articolo 8 del presente Regolamento,
sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del
gestore del servizio. 2
Ove
previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono
essere comunque di proprietà del gestore del servizio. 3
L’area
interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica
orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere
installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando
necessarie. 4
I
contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti
atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. 5
I
contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e
adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di pericoli
di natura igienico-sanitaria. 6
La
collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento,
movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla
circolazione veicolare e pedonale. 7
Al fine
di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi
immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi
dall’utenza automobilistica. 8
Nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive
dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in
orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e
ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari,
supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti. Art.
2 -
Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani
1.
Comune
provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo
smaltimento. 2.
Le pesate
vengono effettuate presso il punto di raccolta. Gli attestati di pesatura
devono essere fatti pervenire all’Amministrazione Comunale. Articolo
13 -
Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti
1.
I Rifiuti
interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi
di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. 2.
Il conferimento dovrà essere fatto presso il punto di
raccolta predisposto nell’area indicata nella planimetria allegata. 3.
In caso di particolare necessità, su richiesta
dell’interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al
domicilio dell’utente tramite apposito servizio personalizzato soggetto al
pagamento di tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale. Articolo
14 -
Modalità di conferimento dei beni durevoli
I beni durevoli
per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell’articolo 44 del
D. Lgs. 22/97: a) frigoriferi, surgelatori,
congelatori; b) televisori; c) computer; d) lavatrici e lavastoviglie; e) condizionatori d’aria. ad esaurimento della loro durata
operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente
all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere
conferiti al gestore del servizio. Art.
15 -
Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
Vernici, solventi, inchiostri, adesivi,
prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16
dell’allegato D al D. Lgs. 22/1997 sono conferiti in apposite postazioni
attrezzate da parte del gestore. Art.
16 -
Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi
1. Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Ministero dell’Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili. 2. Le modalità e i tempi per l’attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale. 3. I materiali organici che possono fermentare devono essere raccolti, a cura dell’utente, in appositi contenitori, e conferiti in aree appositamente individuate (vedere planimetria allegata). 4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili. 5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati, a cura dell’utente, secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale. Art.
17 -
Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di
giardini e simili
I residui di
potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza
di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come
rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti mediante conferimento in
apposita area individuata nella planimetria allegata. Art.
18 -
Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni
1.
I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di
esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed
elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti
in appositi impianti di termodistruzione. 2.
In via
transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di
impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I
categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi
urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad
adeguata riduzione volumetrica. Articolo 19 - Modalità di
svolgimento della raccolta differenziata 1. L’Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall’articolo 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97. 2.
Il gestore definisce le modalità di esecuzione del
servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono
di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di
gestione. 3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private. 4.
Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio
avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle
iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al
recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita
la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori
predisposti per l’ordinario servizio di raccolta R.S.U. 5.
Il
gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali,
per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di
raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di
razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso
quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello
smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o
all’incenerimento. Art.
20 -
Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati
1.
Il
conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato nei
contenitori destinati ai rifiuti urbani interni, con eventuale opportuno
potenziamento della capacità complessiva nell’area di riferimento. 2.
Il
gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento
differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà
definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli
urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale. Art.
21 -
Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani
1.
Il
trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante
l’operazione di raccolta e di trasferimento all’impianto di smaltimento, deve
avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione
interministeriale del 27/07/1984. 2.
Gli
automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il
rispetto delle norme igienico-sanitarie. 3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall’ordinamento giuridico) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, pe | |||||||