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COMUNE DI GORDONAProvincia di Sondrio |
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C.F.: 00115780140 Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO) Tel. 0343 42321 -
U.T. 41773
- Fax. 43321 |
e-mail:
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA R.S.U. |
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Approvato con delibera del
consiglio comunale n. 055 del 22/12/2000 |
Premessa
La predisposizione del regolamento per
l’applicazione della tariffa relativa al servizio comunale della gestione
degli RSU e assimilati è stata fatta seguendo lo schema tipo predisposto
dall’osservatorio nazionale rifiuti in collaborazione con ANCI di cui si
riporta integralmente la premessa. L’introduzione della tariffa ai sensi dell’art. 49
deD.Lgs.22/1997 e successive integrazioni, e del DPR 158/1999, prevede che
tutti i comuni, indipendentemente dalla loro classe demografica e dal loro
grado di copertura, devono predisporre tutti gli strumenti utili
all’introduzione del nuovo sistema tariffario. Ciò comporta per gli stessi sicuramente un grosso
sforzo a livello organizzativo e della gestione. Pertanto, l’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti,
l’ANPA e l’ANCI, consapevoli di ciò e per agevolare tutti i Comuni in questa
prima fase d’avvio del sistema, hanno predisposto strumenti d’indirizzo da
fornire agli stessi, a titolo gratuito. Il Presente regolamento tipo rappresenta uno di
questi supporti finalizzati all’applicazione della tariffa dal 2000. Ovviamente non abbiamo la pretesa di aver
soddisfatto tutte le esigenze dei comuni, tenuto conto che gli stessi
presentano caratteristiche territoriali, socio economiche ed organizzative
molto eterogenee. Pertanto questo regolamento vuole rappresentare
una traccia sulla quale i comuni potranno apportare le modifiche e le
integrazioni utili a rappresentare la loro realtà. Art. 1 -
Oggetto del regolamento
Il
presente Regolamento disciplina l’applicazione della tariffa per la gestione
dei rifiuti prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive
modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare
stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione
nonché le connesse misure in caso d’inadempienza. Art. 2 -
Istituzione della tariffa
Per
la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati, effettuata nel Comune di Gordona nella forma di cui all’art. 113
c. e. del D.Lgs. 267/00, è istituita la tariffa sulla base del comma 2
dell’art. 49 del dlgs 22/97 ed è determinata in base alla tariffa di
riferimento ai sensi dell’art. 2 del DPR 158/99. La tariffa è determinata dal
Comune sulla base dei piano finanziario ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell’art. 21, dal
Comune. Art. 3 -
Soggetti passivi
La
tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree
scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio
comunale. L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento
della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di
solidarietà fra conviventi o in ogni modo fra chi usa in comune i locali e le
aree. Art. 4 -
Denuncia d’inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e
conduzione
1)
I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa
ai sensi del comma 3, dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, presentano al Comune
entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree. La denuncia, deve essere
redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi
gratuitamente a disposizione degli interessati. 2)
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le
condizioni d’assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso
contrario l’utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni
e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro
superficie e destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione che
comporti un diverso ammontare della tariffa o in ogni modo influisca
sull’applicazione e riscossione dell’entrata in relazione ai dati da indicare
nella denuncia. 3)
La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche: -
l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta, -
il codice fiscale, -
il numero degli occupanti, l’alloggio se residenti nel Comune o i
dati identificativi se non residenti, -
l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed
aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d’inizio
dell’occupazione o conduzione. 4)
La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche: -
l’indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza,
dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o
altro), -
l’indicazione dei dati identificativi dell’utenza non domestica ad
esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni,
(denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e
codice ISTAT dell’attività, sede principale), -
l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed
aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d’inizio
dell’occupazione o conduzione. La dichiarazione è
sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale
o negoziale. 5)
All’atto della presentazione è rilasciata ricevuta della denuncia,
che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con
il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento. 6)
La cessazione dell’uso dei locali ed aree deve essere denunciata con
dichiarazione d’autocertificazione al Comune appena intervenuta e in ogni
modo entro 30 giorni dal suo verificarsi. 7)
E’ fatto obbligo agli uffici dell’Anagrafe Demografica di comunicare
a cadenza annuale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso,
variazione di residenza e domicilio, etc. all’ufficio tributi comunale. 8)
E’ fatto obbligo agli uffici del commercio del comune, di comunicare
ogni rilascio di licenza all’esercizio d’attività e/o di variazione
d’autorizzazione all’ufficio tributi comunale. 9)
E’ fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua
elettricità etc.) di comunicare ad ogni evento gli allacciamenti di nuove
utenze o cessazioni, all’ufficio tributi comunale. Art. 5 -
Numero di persone occupanti i locali
Per il calcolo della tariffa d’ogni utenza domestica
si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero,
successivamente intervenuta, va dichiarata all’ufficio tributi comunale
presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione. In sede di prima applicazione, in considerazione
del fatto che le denuncie presente ante, l’1.1.2000 non riportano, ad
eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli
occupanti, l’alloggio, tale dato è desunto d’ufficio dall’anagrafe per le
famiglie residenti, mentre per i non residenti si applica il numero stabilito
convenzionalmente. La tariffa è adeguata a decorrere dalla data in
cui la variazione del numero dei elemento si verifica se la comunicazione di
variazione è data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione
comporta l’adeguamento della tariffa dal giorno in cui è comunicata. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate
da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al
numero complessivo degli occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo
pagamento con vincolo di solidarietà. Art. 6 -
Esclusioni
Sono
esclusi dall’applicazione della tariffa: 1.
unità immobiliari adibite a civile abitazione, o altre destinazioni,
prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete,
previo accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta
dell’utente. 2.
Le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art.
49, D.Lgs.22/1997. Art. 7 -
Condizioni d’uso particolari
Nel
caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte d’uso
comune ed a corrispondere la relativa tariffa. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione,
in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tariffa
applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla
superficie a tal fine utilizzata. Per le parti comuni del condominio l’obbligazione
di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via
esclusiva i relativi locali ed aree. Art. 8 -
Superficie utile
La
superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i
locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o
pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al
netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata per
eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure
inferiore al mazzo mq. Concorrono a formare l’anzidetta superficie per i
locali, tutti i vani che compongono l’immobile e per le aree scoperte ad uso
privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che
costituiscono accessorio o pertinenza dei locali. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si
computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre
rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di
rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura
o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in
obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora
riscontrare in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla
denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche, 1.
le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le
superfici di locali strettamente connessi all’attività del culto stesso; 2.
le superfici destinate a sale di esposizione museale; 3.
soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o
accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di
altezza non superiore a m. 1,50; 4.
la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma,
ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che
in locali; 5.
fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale
circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono
essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea
documentazione; 6.
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali
cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione
e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di
regola, presenza umana. Art. 9 -
Utenze non stabilmente attive
Per
“utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R.
158/1999 si intendono ad esempio: per le
utenze domestiche: -
le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) dei residenti, le
quali sono assoggettate alla tariffa relativa alla superficie della parte
fissa; -
le abitazioni dei non residenti in zona montana, le quali sono
assoggettate alla tariffa per un
periodo stabilito convenzionalmente in 3/12 e nucleo composto da due
componenti; -
le abitazioni dei non residenti in zona urbana le quali sono
assoggettate a tariffa intera con nucleo composto convenzionalmente da 2
componenti; per le
utenze non domestiche: -
i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività
stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo
inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai
competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in
presenza di mercati o manifestazioni di vario genere). Alle utenze non domestiche si applica la tariffa
della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o
conduzione risultante dall’atto autorizzato rio o, se superiore, a quello di
effettiva occupazione o conduzione. Art. 10 -
Conguagli
Le
modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni
in corso dell’anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione
successiva mediante conguaglio compensativo. Art. 11 -
Obbligazione tariffaria
L’obbligazione
concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno in cui ha
avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino
all’ultimo giorno in cui l’occupazione o conduzione cessa. La denuncia di
cessazione è data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal
comma 6 dell’art. 4. Art. 12 - Interventi a favore di soggetti in
condizioni di grave disagio economico Il
Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti
che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio
per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica
richiesta da inoltrare al Sindaco, hanno titolo per la concessione del
sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e
le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione
di accertato grave disagio economico. Art. 13 - Determinazione delle classi di attività
delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione
della parte fissa e della parte variabile della tariffa I
locali e le aree relative alle utenze non
domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso
tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale
classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di
produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Sino
a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle
quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e
le aree con diversa destinazione d’uso sono accorpati in classi di attività
omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti
indicata nelle tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/1999. Per
ogni classe di attività sono altresì determinati, tenuto conto della
specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di
cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per
l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno
determinati su base annua contestualmente all’adozione della delibera
tariffaria in sede predisposizione del bilancio di previsione. Attività 1 Musei, biblioteche, scuole, luoghi di
culto 2 Cinematografi e teatri 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi 5 Stabilimenti balneari 6 Esposizioni, autosaloni 7
Alberghi con ristorante 8
Alberghi senza ristorante 9
Case di cura e riposo 10
Ospedali 11
Uffici, agenzie, studi professionali 12
Banche ed istituti di credito 13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli 14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli, e ombrelli, antiquariato 16
Banchi di mercato beni durevoli 17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20
Attività industriali con capannoni di produzione 21
Attività artigianali di produzione beni specifici 22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23
Mense, birrerie, amburgherie 24
Bar, caffè, pasticceria 25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 26
Plurilicenze alimentari e/o miste 27
Orto-frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28
Ipermercati di generi misti 29
Banchi di mercato genere alimentari 30
Discoteche, night club I
locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra
classificati, sono associati ai fini dell’applicazione della tariffa alla
classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo
della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. Art. 14 - Determinazione dei coefficienti per il
calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche I
locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto
conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola
utenza e della superficie occupata o condotta. Tale
classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di
produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il
nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza. Sino
a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle
quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche,
i locali e le aree adibite ad utenza domestica sono accorpati in classi
omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo
familiare indicati nella tabella 2
del D.P.R. 158/1999. Tali
coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all’adozione
della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di
previsione. Art. 15 - Assegnazione delle utenze alle classi di
attività L’assegnazione
di un’utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13,
è effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell’attività o a quanto
risulti dall’iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell’atto di
autorizzazione all’esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso
di divergenza, si ha riferimento all’attività effettivamente svolta. Nel
caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi
locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale
parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si
ha riferimento all’attività principale. La
tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che
servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione
d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in
luoghi diversi. Art. 16 - Agevolazioni per raccolta differenziata Per
la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell’art. 49 del D.Lgs.
22/1997, è assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell’art.
7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l’abbattimento
della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati
collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a
raccolta differenziata. La
quota di abbattimento è stabilita annualmente con la deliberazione che
determina la tariffa. Art. 17 - Agevolazioni
alle utenze domestiche In
attuazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e
dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l’agevolazione
alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza
domestica e non domestica l’insieme dei costi attribuibili in misura
percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non
domestiche. La
percentuale di attribuzione è stabilita annualmente con la deliberazione che
determina la tariffa. Art. 18 - Determinazione
del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati
al recupero Il
produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 21,
comma 2, lett. 1) del D.Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli
avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa. La
determinazione della riduzione spettante sarà effettuata e consuntivo e
comporta c’è la compensazione all’atto di successivi pagamenti della tariffa
per la quota variabile. La
riduzione della tariffa e sarà proporzionale alla quantità di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle
seguenti misure: -
pari al rapporto tra la quantità totale della tipologia e la quantità
prodotta dall’utente. -
Le riduzioni di cui ai precedenti commi diventeranno
operative/verranno applicate esclusivamente quando il Comune metterà
definitivamente a punto sistemi di rilevazione. Art. 19 - Accertamenti Il
Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i
soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in
denuncia. Nell’esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i
controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa
la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree,
tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell’utenza e
nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In
caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla
diretta rilevazione, può presentare ricorso alle presunzioni semplici a norma
dell’art. 272/1999 del C.C. Dell’esito
delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l’applicazione
della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene
comunicata agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal
ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. Nel
caso che l’utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso
termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo
le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano
annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Art. 20 - Manifestazioni
ed eventi Per
le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi
sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della
specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa,
risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero
dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene
effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle
manifestazioni ed il Comune da perfezionare contestualmente al rilascio
dell’autorizzazione. Art. 21 - Riscossione Il
Comune provvede alla riscossione della tariffa con le seguenti modalità: -
mediante l’emissione di ruoli a cadenza annuale. -
In caso di aumenti rilevanti dei costi, che si dovessero verificare
nel corso dell’anno, il Comune provvederà all’emissione di ruoli suppletivi. Art. 22 - Penalità Nel
caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta
oltre i termini stabiliti, il Comune in aggiunta alla tariffa applica, sulla
somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all’utente l’omessa
dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una
maggiorazione del 100% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e
per le spese di accertamento. Nel
caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che
determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o
pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una
variazione in aumento della tariffa, il Comune oltre alla differenza fra
valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione
omessa o ritardata applicherà il 100% della differenza fra valore della nuova
tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno
finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va
dalla data accertata dell’avvenuta variazione e sino alla data in cui viene
comunicata all’utente l’omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la
comunicazione tardiva. Art. 23 - Svolgimento
del servizio E’
fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta
predisposti dal Comune. L’interruzione
temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei
limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti
organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore,
non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora
il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una
situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o
pericolo di danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a
proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative
relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo
di interruzione del servizio. Detta
situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del
servizio con atto di diffida. Art. 24 - Disposizioni
Transitorie La
copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti, dovrà
avvenire entro il 31.12.2007. La
differenza fra i costi del servizio ed il gettito da tariffa sarà attuato
tramite apposito trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la
completa gestione del servizio. Il
Comune predispone idonee forme di misurazione delle produzioni dei rifiuti
per la raccolta differenziata e non, per ogni tipo di utenza, al fine di
arrivare alla determinazione della quota variabile nel modo più certo
possibile. Art. 25 - Entrata
in Vigore Dal
01.01.03 dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte
le norme contenute in regolamenti comunali od in altri atti incompatibili con
la disciplina prevista dal presente regolamento. |