COMUNE    DI    GORDONA

Provincia di Sondrio

 

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REGOLAMENTO

PER L’APPLICAZIONE DELLA

TARIFFA R.S.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 055 del 22/12/2000

 

 

 

 

Premessa

 

La predisposizione del regolamento per l’applicazione della tariffa relativa al servizio comunale della gestione degli RSU e assimilati è stata fatta seguendo lo schema tipo predisposto dall’osservatorio nazionale rifiuti in collaborazione con ANCI di cui si riporta integralmente la premessa.

L’introduzione della tariffa ai sensi dell’art. 49 deD.Lgs.22/1997 e successive integrazioni, e del DPR 158/1999, prevede che tutti i comuni, indipendentemente dalla loro classe demografica e dal loro grado di copertura, devono predisporre tutti gli strumenti utili all’introduzione del nuovo sistema tariffario.

Ciò comporta per gli stessi sicuramente un grosso sforzo a livello organizzativo e della gestione.

Pertanto, l’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, l’ANPA e l’ANCI, consapevoli di ciò e per agevolare tutti i Comuni in questa prima fase d’avvio del sistema, hanno predisposto strumenti d’indirizzo da fornire agli stessi, a titolo gratuito.

Il Presente regolamento tipo rappresenta uno di questi supporti finalizzati all’applicazione della tariffa dal 2000.

Ovviamente non abbiamo la pretesa di aver soddisfatto tutte le esigenze dei comuni, tenuto conto che gli stessi presentano caratteristiche territoriali, socio economiche ed organizzative molto eterogenee.

Pertanto questo regolamento vuole rappresentare una traccia sulla quale i comuni potranno apportare le modifiche e le integrazioni utili a rappresentare la loro realtà.

 

Art. 1  -  Oggetto del regolamento

 

Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso d’inadempienza.

 

Art. 2  -  Istituzione della tariffa

 

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Gordona nella forma di cui all’art. 113 c. e. del D.Lgs. 267/00, è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell’art. 49 del dlgs 22/97 ed è determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell’art. 2 del DPR 158/99. La tariffa è determinata dal Comune sulla base dei piano finanziario ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell’art. 21, dal Comune.

 

Art. 3  -  Soggetti passivi

 

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o in ogni modo fra chi usa in comune i locali e le aree.

 

Art. 4  -  Denuncia d’inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione

 

1)      I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, presentano al Comune entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.

La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2)      La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni d’assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o in ogni modo influisca sull’applicazione e riscossione dell’entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3)      La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

-         l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,

-         il codice fiscale,

-         il numero degli occupanti, l’alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,

-         l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d’inizio dell’occupazione o conduzione.

4)      La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

-         l’indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),

-         l’indicazione dei dati identificativi dell’utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell’attività, sede principale),

-         l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d’inizio dell’occupazione o conduzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5)      All’atto della presentazione è rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

6)      La cessazione dell’uso dei locali ed aree deve essere denunciata con dichiarazione d’autocertificazione al Comune appena intervenuta e in ogni modo entro 30 giorni dal suo verificarsi.

7)      E’ fatto obbligo agli uffici dell’Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza annuale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. all’ufficio tributi comunale.

8)      E’ fatto obbligo agli uffici del commercio del comune, di comunicare ogni rilascio di licenza all’esercizio d’attività e/o di variazione d’autorizzazione all’ufficio tributi comunale.

9)      E’ fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua elettricità etc.) di comunicare ad ogni evento gli allacciamenti di nuove utenze o cessazioni, all’ufficio tributi comunale.

 

Art. 5  -  Numero di persone occupanti i locali

 

Per il calcolo della tariffa d’ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all’ufficio tributi comunale presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.

In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denuncie presente ante, l’1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti, l’alloggio, tale dato è desunto d’ufficio dall’anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti si applica il numero stabilito convenzionalmente.

La tariffa è adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei elemento si verifica se la comunicazione di variazione è data entro i termini previsti.

In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l’adeguamento della tariffa dal giorno in cui è comunicata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

 

Art. 6  -  Esclusioni

 

Sono esclusi dall’applicazione della tariffa:

1.      unità immobiliari adibite a civile abitazione, o altre destinazioni, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete, previo accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta dell’utente.

2.      Le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art. 49, D.Lgs.22/1997.

 

Art. 7  -  Condizioni d’uso particolari

 

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte d’uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Per le parti comuni del condominio l’obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

 

Art. 8  -  Superficie utile

 

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mazzo mq.

Concorrono a formare l’anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l’immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora riscontrare in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche,

1.      le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all’attività del culto stesso;

2.      le superfici destinate a sale di esposizione museale;

3.      soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;

4.      la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

5.      fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

6.      centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.

 

Art. 9  -  Utenze non stabilmente attive

 

Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio:

per le utenze domestiche:

-         le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) dei residenti, le quali sono assoggettate alla tariffa relativa alla superficie della parte fissa;

-         le abitazioni dei non residenti in zona montana, le quali sono assoggettate  alla tariffa per un periodo stabilito convenzionalmente in 3/12 e nucleo composto da due componenti;

-         le abitazioni dei non residenti in zona urbana le quali sono assoggettate a tariffa intera con nucleo composto convenzionalmente da 2 componenti;

per le utenze non domestiche:

-         i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzato rio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

 

Art. 10  -  Conguagli

 

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso dell’anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

 

Art. 11  -  Obbligazione tariffaria

 

L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all’ultimo giorno in cui l’occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione è data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 6 dell’art. 4.

 

Art. 12  -  Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

 

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare al Sindaco, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico.

 

Art. 13  -  Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

 

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe di attività sono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all’adozione della delibera tariffaria in sede predisposizione del bilancio di previsione.

Attività

1   Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto

2   Cinematografi e teatri

3   Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4   Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5   Stabilimenti balneari

6   Esposizioni, autosaloni

7        Alberghi con ristorante

8        Alberghi senza ristorante

9        Case di cura e riposo

10    Ospedali

11    Uffici, agenzie, studi professionali

12    Banche ed istituti di credito

13    Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

14    Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15    Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, e ombrelli, antiquariato

16    Banchi di mercato beni durevoli

17    Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18    Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19    Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20    Attività industriali con capannoni di produzione

21    Attività artigianali di produzione beni specifici

22    Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23    Mense, birrerie, amburgherie

24    Bar, caffè, pasticceria

25    Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26    Plurilicenze alimentari e/o miste

27    Orto-frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28    Ipermercati di generi misti

29    Banchi di mercato genere alimentari

30    Discoteche, night club

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, sono associati ai fini dell’applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

 

Art. 14  -  Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

 

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica sono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all’adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

 

Art. 15  -  Assegnazione delle utenze alle classi di attività

 

L’assegnazione di un’utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13, è effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell’attività o a quanto risulti dall’iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all’attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si ha riferimento all’attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

 

Art. 16  -  Agevolazioni per raccolta differenziata

 

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, è assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

La quota di abbattimento è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

 

Art. 17  -  Agevolazioni alle utenze domestiche

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l’agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

La percentuale di attribuzione è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

 

Art. 18  -  Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

 

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. 1) del D.Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

La determinazione della riduzione spettante sarà effettuata e consuntivo e comporta c’è la compensazione all’atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

La riduzione della tariffa e sarà proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

-    pari al rapporto tra la quantità totale della tipologia e la quantità prodotta dall’utente.

-    Le riduzioni di cui ai precedenti commi diventeranno operative/verranno applicate esclusivamente quando il Comune metterà definitivamente a punto sistemi di rilevazione.

 

Art. 19  -  Accertamenti

 

Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell’esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell’utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può presentare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 272/1999 del C.C.

Dell’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l’applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene comunicata agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l’utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

 

Art. 20  -  Manifestazioni ed eventi

 

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune da perfezionare contestualmente al rilascio dell’autorizzazione.

 

Art. 21  -  Riscossione

 

Il Comune provvede alla riscossione della tariffa con le seguenti modalità:

-    mediante l’emissione di ruoli a cadenza annuale.

-    In caso di aumenti rilevanti dei costi, che si dovessero verificare nel corso dell’anno, il Comune provvederà all’emissione di ruoli suppletivi.

 

Art. 22  -  Penalità

 

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Comune in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all’utente l’omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 100% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 100% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell’avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all’utente l’omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

 

Art. 23  -  Svolgimento del servizio

 

E’ fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta predisposti dal Comune.

L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

 

Art. 24  -  Disposizioni Transitorie

 

La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti, dovrà avvenire entro il 31.12.2007.

La differenza fra i costi del servizio ed il gettito da tariffa sarà attuato tramite apposito trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completa gestione del servizio.

Il Comune predispone idonee forme di misurazione delle produzioni dei rifiuti per la raccolta differenziata e non, per ogni tipo di utenza, al fine di arrivare alla determinazione della quota variabile nel modo più certo possibile.

 

Art. 25  -  Entrata in Vigore

 

Dal 01.01.03 dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali od in altri atti incompatibili con la disciplina prevista dal presente regolamento.

 

 

 

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