COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

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CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CHIAVENNA, VILLA DI

CHIAVENNA, GORDONA,

S.GIACOMO FILIPPO E PRATA CAMPORTACCIO

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 016 del 26/04/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 – Finalità.

 

1.      I Comuni di Chiavenna, Villa di Chiavenna, Gordona, S.Giacomo Filippo e Prata Camportaccio si convenzionano per gestire in modo associato il servizio di Polizia

2.      Locale all’interno del territorio di loro competenza, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3.      Il servizio convenzionato, con le limitazioni previste al successivo art. 3 comma 1, gestisce tutte le attività affidate alla Polizia Locale da leggi o regolamenti nell’ambito del territorio di competenza, nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli art. 3 e 5 delle L. 65/86, con particolare riguardo ai servizi di polizia stradale.

 

Art. 2 – Comune Capo Convenzione.

 

1.      Il Comune di Chiavenna è definito quale capo convenzione.

2.      Allo stesso è demandato il compito di redigere gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del servizio.

 

Art. 3 – Ambito Territoriale.

 

1.      Il servizio associato di Polizia Locale è svolto all’interno del territorio dei Comuni convenzionati, in orari diurni, serali e notturni, compatibili con quelli del servizio ordinario di ciascun agente di Polizia Locale, nonché durante lo svolgimento di particolari manifestazioni.

2.      Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, da regolamenti e da provvedimenti dell’autorità.

3.      Nell’esercizio dei compiti affidategli il personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare.

 

Art. 4 – Comandante e personale.

 

1.      Il Servizio di Polizia Locale in forma associata è diretto dal comandante del Servizio di Polizia Locale  del Comune di Chiavenna.

2.      Lo stesso esercita le funzioni ad esso attribuite dal regolamento di cui all’art. 5 della presente convenzione.

3.      Il personale del servizio convenzionato è messo a disposizione dei comuni secondo l’allegata tabella numero 1 ed in base ai seguenti criteri:

-           personale del Comune di Chiavenna: a tempo pieno.

-           personale dei Comuni di Prata Camportaccio e di Gordona: a tempo parziale in base ad accordo deliberato dalle rispettive giunte comunali.

 

Art. 5 – Regolamento.

 

1.      Il regolamento del Servizio di Polizia Locale in forma associata è allegato sotto il numero 3 e costituisce parte integrale della presente convenzione.

 

Art. 6 – Mezzi Operativi.

 

1.      I Comune di Chiavenna, mette a disposizione, come da elenco allegato numero 2, dotazioni e mezzi tecnici di sua proprietà per lo svolgimento dell’attività associata.

2.      La ripartizione delle spese relative all’utilizzo e alla manutenzione dei mezzi tecnici avviene così come stabilito dal successivo art. 9 della presente convenzione.

3.      Le spese per l’eventuale acquisto di nuove attrezzature e mezzi per il servizio sono effettuate dal Comune capo convenzione, previa acquisizione del parere favorevole di ciascun comune convenzionato e sono proporzionalmente a carico degli associati.

 

Art. 7- Sede del Comando.

 

1.      Il Comando associato ha sede presso il Comune capo convenzione.

2.      Il personale del servizio associato ha a disposizione presso ogni Comune un locale da utilizzarsi per lo svolgimento dell’ordinaria attività di servizio.

 

Art. 8 – Durata della convenzione.

 

1.      La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza. . . . . . . . . . . . . . . e non è tacitamente rinnovabile.

 

Art. 9 – Rapporti finanziari.

 

1.      Tutti i proventi delle sanzioni sono versati su C/C postale intestato al Comune capo convenzione, che provvederà trimestralmente, o semestralmente, in base alla richiesta di ciascun ente associato, a ripartire l’incasso in base al territorio sul quale sono state contestate le violazioni. Annualmente sono versati gli incassi relativi a eventuali ruoli emessi e riscossi.

2.      I comuni convenzionati si assumono le spese necessarie al funzionamento dell’ufficio di polizia locale ed in particolar modo quelle relative a:

-           funzionamento e manutenzione automezzi

-           funzionamento e manutenzione software

-           collegamenti abbonamento motorizzazione civile

-           spese telefoniche

-           spese energia

-           stampati e varie

Le spese sono ripartite in base alle percentuali di ore di servizio di cui al successivo comma.

3.      Le competenze spettanti al personale sono a cura dei comuni di appartenenza.

4.      Le ore di servizio complessive ed in ciascun comune sono fissate con atto approvato dalle giunte comunali dei comuni convenzionati.

Le ore di servizio per i comuni privi di personale e le ore effettuate oltre quelle di massima concordate sono rimborsate al comune di Chiavenna.

5.      Gli enti convenzionati versano annualmente e anticipatamente la somma richiesta del 50% per le normali necessità di cassa in base al riparto preventivo come sopra determinato. Il conguaglio è a chiusura dell’anno di riferimento.

 

Art. 10 – Arbitrato.

 

1.      I Comuni di cui all’articolo 1 convengono che qualora si verifichino conflitti in ordine all’attività concernente le funzioni oggetto della convenzione, in altre parole in tema di interpretazione della stessa, queste devono essere risolte da un collegio arbitrale composto da: un membro designato da ciascun ente e da un membro nominato d’intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente. A quest’ultimo spetta anche di presiedere il collegio arbitrale.

2.      Le decisioni del collegio, fatte secondo diritto, sono definitive ed inappellabili.

 

Art. 11 – Scioglimento.

 

1.      Ove la presente convenzione non fosse rinnovata per gli anni successivi, le attrezzature acquistate dall’Associazione sono ritirate dall’Ente che ne fa richiesta, previa valutazione dei beni stessi e con indennizzo agli Enti associati, secondo criteri da concordare e tenuto conto della partecipazione alla spesa iniziale fatta da ciascun ente.

 

 

 

 

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