COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

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REGOLAMENTO

DI MERCATO E FIERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “A” alla delibera del Consiglio Comunale  24/09/2003 n.26

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE LOCALI, LORO CARATTERISTICHE, REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE (REGOLAMENTO DI MERCATO E FIERA).

___________________

 

Art.1  -  Aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale del mercoledì).

 

1.1         In attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/09/2003 avente per oggetto:”Spostamento della sede del mercato comunale “, è istituita l’area  per l’esercizio del commercio, di cui alla Legge n.114 del 31/03/1998 ”Riforma della disciplina del commercio” e la legge n.15  del 21/03/2000 “Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione al d.l.g.s. 114/98”, utilizzata per lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì settore merceologico alimentare e non, in Via Don Trussoni, tra la Piazza San Martino e la piazza Fratelli benefattori di Napoli, individuata e descritta nella planimetria, contraddistinta dalla lettera A), allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

 

1.2         Il mercato si svolge il mercoledì, dalle ore 08.00 alle ore 12.30. Su istanza degli operatori commerciali interessati, durante il mese di dicembre può essere consentito che l’area mercatale sia utilizzata al massimo per altre tre giornate.

 

1.3         Nelle adiacenze dell’area mercatale, possono trovare posto gli agricoltori, che esercitano la vendita dei loro prodotti, sino ad un massimo di due operatori contemporaneamente. Ad ogni operatore è assegnato un posteggio di superficie adeguata al genere di merce trattata.

 

Art.2  -  Aree date in concessione per l’esercizio delle fiere locali, di durata limitata ai giorni di fiera.

 

2.1   E’ istituita l’area per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo locale disciplinata dalla Legge Regionale di attuazione n. 15 del 21/03/2000, in via Degli Emigranti e in Via Don Trussoni, individuata e descritta nella planimetria contraddistinta dalle lettera B), allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

 

2.2    Sono previste le seguenti manifestazioni fieristiche locali di merci varie:

 

a)       Fiera di Marzo - data: il primo mercoledì del mese di Marzo- orario: dalle ore 8.15 alle ore 17,00- settore merceologico alimentare non.

 

b)       Fiera di S. Martino - data: il giorno 12 Novembre (se cade di Domenica va a Lunedì) – orario: dalle ore 8,15 alle ore 17,00- settore merceologico alimentare e non.

 

2.3   Nelle adiacenze dell’area, possono trovare posto gli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sino ad un massimo di due operatori contemporaneamente. Ad ogni operatore è assegnato un posteggio di superficie adeguata al genere di merce trattata.

 

2.4    In occasione di fiere, fiere-mercati, sagre o altre riunioni straordinarie di    persone, agli agricoltori può essere concesso di esercitare la vendita dei   propri prodotti in tutto il territorio comunale, con esclusione delle strade provinciali. L’ampiezza delle aree e dei posteggi utilizzabili in occasione delle citate riunioni straordinarie di persone, deve essere adeguata al genere di merce trattata.

 

Art.3  -  Altre aree date in concessione per l’esercizio di autorizzazioni temporanee, rilasciate in occasione di fiere, fiere-mercato, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, di durata limitata ai giorni di svolgimento di dette riunioni.

 

3.1    In occasione di fiere, fiere mercati, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del servizio può rilasciare in tutto il territorio comunale, con esclusione delle strade provinciali, a chi ne abbia i requisiti autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche.

 

3.2   L’ampiezza delle aree e dei posteggi utilizzabili in occasione delle citate riunioni straordinarie di persone, deve essere adeguata al genere di merce trattata.

 

Art.4  -  Disposizioni per l’assegnazione dei posteggi e per il funzionamento dei mercati e delle fiere.

 

A)    Periodi ed orari di attività.

 

A.1   Lo svolgimento dell’attività nell’ambito di mercati, fiere, sagre e posteggi isolati, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, si effettua nei periodi e date indicati in relazione ad ognuno, come sopra specificato.

 

A.2   Ove la giornata di mercato settimanale del mercoledì ricadesse in giorno festivo, il mercato stesso è anticipato al primo giorno non festivo;

 

A.3 L’orario da osservarsi da parte delle attività di che trattasi è determinato con provvedimento del sindaco.

 

B)     Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita.

 

B.1   I concessionari dei posteggi debbono tenere le merci e le attrezzature all’interno del posteggio assegnato.

 

B.2   Le merci devono essere esposte su banchi di vendita in modo conforme  al disposto del vigente regolamento comunale di igiene.

 

B.3   Ai soli venditori di calzature, terraglie, fiori e piante, ferramenta,      arredamenti e similari è consentita l’esposizione a terra delle merci.

 

B.4  La parte più bassa dell’eventuale tendone a copertura del banco deve distare non meno di cm. 200 dal suolo.

 

B.5  Detto tendone non deve sporgere oltre i confini posteriori o laterali del posteggio assegnato; è invece consentita una sporgenza non maggiore di 50 cm. oltre il confine anteriore; è altresì ammessa una sporgenza laterale non superiore ad un metro a condizione che ci sia il consenso con gli operatori confinanti.

 

B.6  Gli operatori sono tenuti a garantire il transito dei veicoli dei concessionari dei posteggi che per gravi motivi dovessero abbandonare l’area mercatale prima del normale orario di chiusura, nonché dei mezzi necessari per urgenti interventi tecnici o di soccorso. In tali circostanze sono tenuti ad arretrare il fronte del posteggio di almeno 50 cm. dal confine anteriore assegnato.

 

C)    Concessioni dei posteggi.

 

C.1   La concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio, sono rilasciate, anche per rinnovo, su istanza di parte, completa delle generalità e del codice fiscale del richiedente e inoltrata con l’anticipo di almeno 60 giorni, da presentarsi in competente bollo e contenente gli estremi ed il tipo di autorizzazione esercitata, nonché l’indicazione delle tabelle merceologiche possedute.

 

C.2  In luogo delle citate indicazioni, potrà essere allegata una copia autenticata dell’autorizzazione stessa.

 

C.3    Per le fiere locali:

 

a)  le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune almeno sessanta giorni prima della data di inizio manifestazione di Marzo in quanto l’assegnazione avviene in un’unica soluzione per entrambe le fiere che si svolgono nell’anno, tramite il servizio postale (e in tal caso fa fede la data indicata nel timbro postale) o a mano (fa fede in questo caso la data del timbro del protocollo del comune); le domande pervenute oltre tale termine, ma comunque prima dell’ora stabilita per le operazioni di cui al successivo punto E), possono eventualmente essere valutate solo dopo che siano state soddisfatte tutte le istanze pervenute entro i termini;

 

b)  I posteggi vengono assegnati dal responsabile del servizio o suo    delegato, secondo il criterio del più alto numero di presenze complessivamente acquisto.

 

          L’attività di vendita al pubblico è fissata dalle ore 08,15 alle ore 17,00.

 

D)  Criteri per la concessione dei posteggi temporaneamente liberi al mercato settimanale.

 

I posteggi non occupati dai relativi concessionari entro le ore 8.00 sono assegnati agli aventi diritto direttamente dal personale di polizia locale in servizio nell’area interessata, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato.

 

E)    Criteri per la concessione dei posteggi temporaneamente liberi alle fiere

 

Nelle aree non occupate da coloro che risultano inseriti nella graduatoria degli assegnatari di posteggio presso le fiere entro le ore 8.00, vengono fatti accedere gli operatori che vantino il più alto numero di presenze nelle fiere.

 

F)    Criteri per la formazione delle graduatorie.

 

F.1  A parità di requisiti previsti dalle vigenti norme in materia, il perfezionamento della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è subordinato all’osservanza dei seguenti criteri di priorità:

- di data di rilascio dell’autorizzazione;

- di anzianità, nel caso di persona fisica

 

F.2   In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio, senza particolari formalità, direttamente in loco a cura del personale incaricato della polizia locale.

 

G)    Orario di accesso e di sgombero.

 

G.1  L’allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può avvenire 1 ora prima dell’inizio delle vendite, come stabilito dal Sindaco. Gli operatori del settore alimentare possono iniziare l’allestimento 3 ore prima dell’inizio delle vendite.

 

G.2   Entro sessanta minuti dall’orario fissato dal sindaco per la chiusura dell’attività di vendita, dette attrezzature devono essere rimosse  ed il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi ingombro.

 

G.3  Nelle fiere, l’allestimento delle attrezzature deve avvenire una volta assegnato il posteggio, comunque non prima delle ore 08,15. Il completo sgombero dell’area occupata dovrà avvenire entro sessanta minuti dall’orario fissato dal sindaco per la chiusura dell’attività di vendita prevista per le ore 17.00.

 

H)     Sicurezza, ordine e pulizia.

 

H.1    L’accensione di fuochi è proibita.

 

H.2  Al termine dell’attività giornaliera di vendita, ogni operatore deve lasciare il posteggio a lui concesso pulito e sgombro da ogni rifiuto.

 

I)     Uso dei veicoli.

 

I.1    Il veicolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività può essere tenuto all’interno del posteggio concesso, purché non sporga dallo spazio assegnato.

 

I.2    Durante le ore di vendita, è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi, che non sia effettuato a mano.

 

L)     Decadenza dalla concessione del posteggio.

 

L.1  La decadenza dal posteggio è automatica nei casi previsti dalle vigenti norme ed è immediatamente comunicata dal sindaco all’interessato.

 

L.2   Dell’avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione all’interessato.

 

L.3  Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, la decadenza dalla concessione del posteggio per suo inutilizzo si verifica nel caso in cui l’operatore sia assente in modo ingiustificato dal mercato settimanale  per più di 4 mesi per ciascun anno solare;

 

L.4   Nel calcolo delle assenze non si tiene conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo.

 

L.5  I casi di assenza per gravidanza o malattia devono essere certificati da medici appartenenti a strutture sanitarie pubbliche.

 

L.6  Il certificato riguardante la giustificazione dell’assenza deve essere presentato al competente ufficio entro 15 giorni dall’assenza a cui si riferisce.

 

M)    Spostamento provvisorio dei posteggi.

 

Per stato di necessità o per motivi di pubblico interesse, il sindaco dispone lo spostamento dei posteggi in altra area ritenuta idonea. Per gli stessi motivi è possibile lo spostamento di singoli operatori, sempre comunque all’interno dell’area di mercato.

 

Art.5  -  Limitazioni del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

 

Il commercio itinerante su aree pubbliche non è consentito:

 

a)        lungo le strade provinciali;

b)    in qualsiasi luogo ove crei problemi alla circolazione;

 

Per particolari tipologie di merci può essere concessa deroga alle limitazioni di cui sopra, previa istanza al Comune.

 

Art.6  -  Diffusione di suoni.

 

6.1   Nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, è vietato l’uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.

 

6.2   I venditori di dischi, musicassette, radio e similari, per lo svolgimento della loro attività possono, invece, fare uso di detti apparecchi, purché a volume ridotto in modo da non risultare di disturbo.

 

6.3    E’ altresì vietata la continua ed assillante offerta verbale di merci ai passanti.

 

Art.7  -  Agricoltori.

 

7.1    Le disposizioni di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 si applicano, in quanto possibile, anche agli agricoltori, che esercitano la vendita dei loro prodotti.

 

7.2    Alla domanda di concessione del posteggio presentata dagli agricoltori deve essere allegato il certificato previsto dalle vigenti disposizioni in materia, rilasciato dal sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato all’allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

 

Art.8  -  Commissione di mercato o fiera.

 

8.1    Sia per il mercato che per le fiere di cui ai precedenti punti 1.1 e 2.1 del presente atto, può essere istituita la Commissione di Mercato, che è costituita da:

 

a)             sindaco o da un suo delegato;

 

b)             nr. 1 rappresentante di ogni organizzazione del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, che abbiano chiesto di essere consultate;

 

c)             tre rappresentanti eletti dagli operatori titolari di posteggio al mercato e alle fiere, scelti tra detti stessi operatori.

 

8..2  L’avviso dell’indizione delle elezioni dei rappresentanti di cui alla lettera b) del precedente punto 8.1 è diffuso, senza particolari formalità e a cura del personale appartenente al competente servizio comunale, tra gli operatori presenti al mercato o alla fiera antecedenti la data fissata per le elezioni, che devono svolgersi nei giorni in cui si tengono le manifestazioni stesse (rispettivamente il mercoledì o nei giorni di fiera );

 

8.3  Nel giorno delle elezioni, un dipendente comunale appartenente al servizio competente, effettuando un unico passaggio tra le infrastrutture di vendita, invita ogni titolare di posteggio, o un suo rappresentante presente in loco, a depositare in un contenitore un biglietto contenente il nome di non più di cinque candidati; detto contenitore è infine consegnato al responsabile del servizio, o a suo delegato, il quale procede allo spoglio, dando atto del risultato con idoneo verbale completo di graduatoria; alle operazioni di spoglio possono assistere gli operatori commerciali interessati ed i rappresentanti delle rispettive associazioni di categoria.

 

8.4   Risultano elette le tre persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si considera eletta la persona più anziana di età.

 

8.5   L’avvenuta elezione è al più presto comunicata a voce agli interessati. Ottenuti anche i nominativi e gli indirizzi delle persone designate dalle organizzazioni del commercio di cui al precedente punto 8.1, la partecipazione a nomina quale componente della commissione è comunicata agli interessati con la forma scritta.

 

8.6  In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di componente della commissione (per dimissioni, decesso, perdita della titolarità del posteggio, revoca dalla designazione ecc.), si procede alla surroga mediante nuova designazione delle citate organizzazioni, ovvero, a seconda del caso, utilizzando il primo dei nominativi dei non eletti risultanti dalla graduatoria annessa al verbale di cui al precedente punto 8.3.

 

8.7    La commissione dura in carica 5 anni.

 

8.8   La commissione designa un suo rappresentante, scelto tra i titolari di posteggio al mercato o alle fiere e ne comunica formalmente il nominativo al comune; detto rappresentante costituisce il punto di riferimento del comune in caso di necessità di contatto; in assenza della comunicazione del citato nominativo, le eventuali comunicazione del comune alla commissione sono fatte a uno qualsiasi dei componenti.

 

8.9    Se non viene istituita la commissione vi è l’obbligo di sentire i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, degli utenti e delle imprese commerciali su aree pubbliche.

 

Art.9   Sanzioni.

 

9.1    Per le violazioni alle norme del presente regolamento, sono applicabili le sanzioni previste dal titolo x art. 29 del d.l.g.s. n. 114/98. La competenza sanzionatoria è del Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

 

 

 

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