COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

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REGOLAMENTO

 AGEVOLAZIONI I.C.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  alla delibera del Consiglio Comunale  24/11/1999 n.49

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1

Estensione delle agevolazioni delle abitazione principali

 

Ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art.8, comma 2, del decreto legislativo n.504/1992, se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:

1.         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile con ricovero permanente in istituto, a condizione che la stessa non risulti locata;

l’abitazione concessa dal proprietario, in uso gratuito, al padre, alla madre, ai figli, perché i beneficiari abbiano fissato la loro residenza anagrafica nell’immobile ed abbiano costituito un nucleo familiare autonomo;

2.         il soggetto interessato o chi ne fa le veci deve attestare la sussistenza delle condizioni di           diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante dichiarazione sostitutiva.

 

Art.2

Esenzioni

 

1.         Sono esenti, fino all’obbligo di variazione catastale, i fabbricati rurali usati dal coltivatore diretto anche saltuariamente durante il corso dell’anno, a condizione che siano adibiti esclusivamente al ricovero di bestiame con annesso fienile e che tale attività sia continuativa negli anni.

2.         Sono esenti le quote di fabbricato indiviso la cui imposta singola è uguale o inferiore a lire 4.000.  Tale esenzione è riferita ai fabbricati ubicati nei maggenghi, negli alpeggi e nella zona crotti.

3.         L’imposta non è dovuta se l’importo totale è uguale o inferiore a lire 10.000.

4.         Non si procederà alla restituzione degli importi  di cui ai commi 1 e 3 eventualmente versati.

 

Art.3

Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

 

 

 

 

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