COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

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REGOLAMENTO

PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

DI BENI E SERVIZI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 004 del 30/01/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1  -  Applicazione del regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia

 

1.      Il Comune di Gordona applica, per l’acquisizione in economia dei beni e servizi, il Regolamento D.P.R. 20/08/2001, n° 384, salvo che nei casi in cui si procederà ai sensi dell’articolo 26 della legge 23/12/1999, n. 488 (adesione alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro).

2.      Per acquisizione di beni s’intendono i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l’acquisto a riscatto, disciplinati dal D.P.R. n. 573/1994.

3.      Per acquisizione di servizi vale la definizione di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 17/03/1995, n. 157.

 

Art. 2  -  Limiti d’applicazione – criteri

 

1.      Possono essere acquisiste in economia tutte le forniture di beni e servizi, in tutti gli ambiti d’attività del comune, entro i limiti massimi d’importo di cui all’articolo 3 del d.p.r. 384/2001 (ed ai successivi eventuali adeguamenti), con le precisazioni di cui al comma successivo.

2.      Ai sensi del primo comma dell’articolo 2 del d.p.r. 384/2001, per le sotto elencate tipologie di spesa, si stabiliscono i seguenti limiti d’importo per l’acquisizione in economia:

 

ACQUISTO DI BENI:

 

a)      suppellettili, attrezzi per uffici e scuole, libri, riviste, abbonamenti, stampati, bollettari, cancelleria, materiali di ricambio ed accessori, impianti e apparecchiature delle officine, macchine per scrivere, da calcolo, medaglie, targhe ricordo, coppe e simili, bandiere e simili, casse funebri, strumenti e materiali didattici, mezzi audiovisivi fino a 10.000 Euro;

b)      materiali per la pulizia, il disinquinamento, la disinfezione e la disinfestazione, vestiario ed indumenti di lavoro, uniformi, confezioni di divise fino a 10.000 Euro;

c)      hardware e software, mobili di ufficio toponomastica e numerazione civica, materiali antigelo, segnaletica verticale e segnaletica escursionistica, carburante, materiale elettorale, fotoriproduttori, telefax, apparecchi di registrazione acustica, d’amplificazione, provviste per le mense scolastiche (anche con il sistema del catering) fino a 25.000 Euro;

d)      autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, scuolabus, mobili e arredi, giochi e attrezzature per l’arredo urbano, cassonetti per la raccolta rifiuti, gasolio per il riscaldamento fino a 130.000 Euro;

 

ACQUISTO DI SERVIZI:

 

a)    divulgazione bandi di concorso ed avvisi di gara, a mezzo stampa o con altri mezzi d’informazione, trasporto salme per indigenti fino a 10.000 Euro;

b)    riparazione e manutenzione di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, manutenzione e assistenza impianti elettrici e di  riscaldamento, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, suppellettili, di macchine per scrivere, da calcolo, da stampa, fotoriproduttori, telefax, apparecchi di registrazione acustica, d’amplificazione, macchine utensili, strumenti e materiali didattici, di mezzi audiovisivi; assistenza hardware e software, servizi di stampa, tipografia, litografia e rilegatura fino a 25.000 Euro;

c)    gestione di centri sportivi e turistici, animazione turistica, organizzazione eventi e manifestazioni, mensa, somministrazione pasti, servizi assicurativi, trasporto pubblico, gestione dei parcheggi con custodia dei veicoli fino a 50.000 Euro;

d)    pulizia dei locali, attività di animazione culturale – apertura di biblioteche, assistenza domiciliare agli anziani ed handicappati, gestione e battitura piste per lo sci da fondo, pulizia strade con macchine operatrici e pulizia caditoie-pozzetti, manutenzione segnaletica orizzontale fino a 100.000 Euro;

e)    sgombero neve, nettezza urbana, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia canali, trasporto alunni, illuminazione pubblica, assistenza al funzionamento di fognature, depuratori, acquedotti e reti tecnologiche, disinquinamento, disinfezione e disinfestazione, accertamenti igienici e sanitari, servizi sanitari, prestazioni da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge, regolamenti e ordinanze fino a 130.000 Euro;

3.      Per tutte le tipologie non comprese fra quelle indicate al comma 2 e, in ogni caso, per i casi particolari di cui all’articolo 7 del d.p.r. n. 384/2001, si applica il limite di cui all’articolo 3 del d.p.r. n. 384/2001.

4.      Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di ricondurlo nell’ambito d’applicazione della presente normativa.

5.      Per la determinazione del valore delle forniture di servizi, si applicano i criteri di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 17/03/1995, n. 157, e successive modifiche, come specificato nei commi successivi.

6.      In sede di valutazione dell’importo stimato dell’appalto occorre tener conto:

a)      nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;

b)      nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;

c)      nel caso di contratti professionali, degli onorari o delle commissioni da pagare;

d)      quando un appalto di servizi è ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti.

7.      Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell’importo è data:

a)      per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell’appalto per l’intera durata;

b)      per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato per quarantotto.

8.      Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell’appalto deve stabilirsi, in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell’appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.

9.      Nei casi in cui l’appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.

 

Art. 3  -  Modalita’ di effettuaziione delle spese in economia

 

1.      L’acquisizione in economia di beni e servizi sarà effettuata in amministrazione diretta od in cottimo fiduciario, con le procedure previste dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del d.p.r. n. 384/2001.

 

Art. 4  -  Responsabile del servizio

 

1.      Il comune opererà attraverso i responsabili del servizio, sulla base del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi e dei provvedimenti che individuano i responsabili.

2.      I responsabili dei servizi, con propria determinazione, provvedono direttamente all’effettuazione delle spese per forniture e prestazioni in economia, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale nel piano risorse ed obiettivi (P.R.O.) e nella relativa delibera di approvazione, o con apposita delibera di indirizzo.

3.      All’occorrenza, ciascun responsabile potrà richiedere all’organo esecutivo la formulazione di un proprio indirizzo e la deliberazione delle scelte e valutazioni discrezionali che siano ritenute necessarie o utili ad un corretto svolgimento dell’attività di gestione.

4.      In caso di richiesta di preventivi, qualora la scelta non cada sull’offerta contenente il prezzo più basso, devono essere motivate per iscritto le ragioni tecniche o economiche che hanno indotto a ritenere più conveniente la proposta prescelta.

5.      Il responsabile del servizio potrà determinare di non procedere in economia, nel caso in cui, per l’acquisizione di qualche bene o servizio, ritenga più opportuno avvalersi delle altre procedure di legge.

 

Art. 5  -  Entrata in vigore

 

1.      Il presente regolamento, dopo aver acquisito l’esecutività, sarà pubblicato per quindi giorni consecutivi all’albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

2.      Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previdente Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia.

 

Art. 6  -  Rinvio dinamico

 

1.      Le norme del presente regolamento s’intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2.      In tali casi, nell’attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinaria.

 

 

 

 

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