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COMUNE DI GORDONAProvincia di Sondrio
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C.F. 00115780140 Piazza S. Martino, 1 - 23020 Gordona (SO) Tel. 0343 42321 -
U.T. 41773
- Fax. 43321 |
e-mail: acgordona@provincia.so.it |
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REGOLAMENTO
ASSISTENZA
ABITATIVA c/o CENTRO ANZIANI |
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Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 14/07/1986, modificato con delibera del Consiglio comunale n. 61 del 29/12/1999 |
Art. 1 Il Comune di
Gordona (So) istituisce un servizio di “assistenza abitativa” per gli anziani
ed invalidi bisognosi, residenti nel proprio territorio, allo scopo di
favorire il superamento dei disagi connessi con l’età o l’invalidità, le
precarie condizioni economiche o fisiche, garantendo ad essi la sicurezza di
una libera e decorosa convivenza nella loro comunità d’appartenenza.
Tale servizio
viene reso disponibile anche per i non-residenti (la cui richiesta verrà
valutata dal Comitato Tecnico per l’Assistenza), ai quali verrà assegnato un
mini-alloggio per un periodo di tempo limitato, che dovrà essere specificato
nella richiesta, ed in via del tutto provvisoria, in attesa che trovino una
sistemazione definitiva. La richiesta del non-residente deve essere
sottoscritta dal sindaco del suo Comune di residenza, onde assicurare una
positiva collaborazione tra i diversi comuni della valle.
L’assegnazione decadrà qualora, esauriti i posti disponibili, venga inoltrata una richiesta da parte di un residente. A tal proposito, il mini-alloggio dovrà essere liberato entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.Art. 2
L’assistenza
abitativa viene attuata mediante l’assegnazione in uno di mini-appartamenti a
persone anziane od invalide sole o con coniuge anch’esso anziano, oppure a
due familiari anziano od invalidi conviventi, alle condizioni indicate di
seguito. Art. 3
L’assistenza
abitativa prevede: a)
a carico dell’assegnatario del mini-appartamento: le spese per il consumo
d’energia elettrica (gas, acqua, riscaldamento), le tasse relative ai servizi
comunali ed il canone mensile di cui al successivo articolo 8. b)
a carico del Comune: le spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del mini-appartamento. Il Consiglio Comunale, su proposta della
Commissione di cui all’art. 5, si riserva la facoltà di chiedere
all’assegnatario od assegnatari o familiari, una compartecipazione alle spese
a carico del Comune in rapporto al reddito degli stessi. Art. 4
I
criteri d’ammissibilità all’assistenza abitativa fanno riferimento ai
seguenti requisiti: a)
essere in condizioni di comprovata indigenza e necessari
d’assistenza; b)
essere fisicamente autosufficiente, oppure avere l’assistenza
garantita 24 ore su 24; c)
abitare in locali non idonei, carenti di servizi, malsani. Art. 5
L’esame
dei requisiti e la graduatoria per l’assegnazione dei mini-appartamenti
saranno effettuati dal Comitato Comunale per l’assistenza, istituito con
delibera del Consiglio Comunale n° 87 del 1983. Art. 6
I
criteri a cui il Comitato Comunale per l’assistenza dovrà fare riferimento
per l’assegnazione temporanea del mini-appartamento, sono i seguenti: a)
stato di famiglia e situazione parentelare; b)
condizione di salute; c)
condizioni economiche; d)
stato dei locali abitati; e)
stato dei servizi; f)
anzianità di residenza; g)
a parità di meriti, favorire con punteggio superiore le persone più
anziane; h)
i residenti hanno la precedenza sui non-residenti. La graduatoria sarà stabilita con un punteggio. Art. 7
I
mini-appartamenti, di norma vengono assegnati arredati. Art. 8
Il Consiglio Comunale, sentito il Comitato
Comunale per l’assistenza di cui all’art. 5, determinerà il canone mensile
per l’uso temporaneo dei mini appartamenti in base al reddito
dell’assegnatario. Per i non-residenti rimane l’obbligo di
corrispondere l’intero ammontare della tariffa. Art. 9
L’assegnatario,
con l’accettazione per il periodo concordato del mini-appartamento, resta
vincolato ed impegnato: a)
a non accettare estranei o parenti per convivere anche
temporaneamente con gli stessi, senza autorizzazione scritta del Comune che
ne giustifichi la convivenza temporanea; b)
a non assentarsi in modo prolungato ed ingiustificato del
mini-appartamento; c)
a conformarsi alle norme condominiali stabilite con regolamento
interno (deliberato dalla Giunta Municipale su proposta) approvato dal
Comitato Comunale per l’assistenza. Art. 10
L’assegnazione
temporanea del mini-appartamento decade automaticamente senza preavviso
alcuno quando viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti agli articoli
4 e 9, come pure in caso di morte dell’assegnatario. Decaduta l’assegnazione, il Comune renderà libero
e disponibile l’appartamento per altri assistiti, asportando dallo stesso,
previo inventario alla presenza di guardia giurata, gli oggetti e gli effetti
personali dell’assegnatario decaduto, nel caso non vi provvedano gli
interessati, depositando il tutto presso la sede municipale a disposizione
dello stesso o aventi diritto, per un periodo di tempo massimo di trenta
giorni. Art. 11
All’atto dell’ingresso nel mini-appartamento, l’assegnatario (o chi ne fa le veci), firmerà un verbale di presa in consegna dell’appartamento, che dovrà essere mantenuto e restituito entro il periodo concordato in perfetto stato di conservazione, salvo il normale logorio d’uso. Art. 12
Il servizio d’assistenza abitativa viene
assicurato, di norma, dal 1° gennaio al 31 dicembre: il servizio potrà essere
temporaneamente sospeso a discrezione dell’Amministrazione Comunale per
comprovate esigenze. In caso d’insolvenza, il mini-alloggio dovrà
essere lasciato libero immediatamente. |