COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

C.F.  00115780140

Piazza S. Martino, 1 - 23020 Gordona (SO)

Tel. 0343 42321 - U.T.  41773  -  Fax. 43321

 

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e-mail: acgordona@provincia.so.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

ASSISTENZA ABITATIVA c/o CENTRO ANZIANI

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.  59 del 14/07/1986, modificato con delibera del Consiglio comunale n. 61 del 29/12/1999

 

 

 

Art. 1

 

Il Comune di Gordona (So) istituisce un servizio di “assistenza abitativa” per gli anziani ed invalidi bisognosi, residenti nel proprio territorio, allo scopo di favorire il superamento dei disagi connessi con l’età o l’invalidità, le precarie condizioni economiche o fisiche, garantendo ad essi la sicurezza di una libera e decorosa convivenza nella loro comunità d’appartenenza.
Tale servizio viene reso disponibile anche per i non-residenti (la cui richiesta verrà valutata dal Comitato Tecnico per l’Assistenza), ai quali verrà assegnato un mini-alloggio per un periodo di tempo limitato, che dovrà essere specificato nella richiesta, ed in via del tutto provvisoria, in attesa che trovino una sistemazione definitiva. La richiesta del non-residente deve essere sottoscritta dal sindaco del suo Comune di residenza, onde assicurare una positiva collaborazione tra i diversi comuni della valle.
L’assegnazione decadrà qualora, esauriti i posti disponibili, venga inoltrata una richiesta da parte di un residente. A tal proposito, il mini-alloggio dovrà essere liberato entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
 
Art. 2

 

L’assistenza abitativa viene attuata mediante l’assegnazione in uno di mini-appartamenti a persone anziane od invalide sole o con coniuge anch’esso anziano, oppure a due familiari anziano od invalidi conviventi, alle condizioni indicate di seguito.

 

Art. 3

 

L’assistenza abitativa prevede:

 

a)      a carico dell’assegnatario del mini-appartamento: le spese per il consumo d’energia elettrica (gas, acqua, riscaldamento), le tasse relative ai servizi comunali ed il canone mensile di cui al successivo articolo 8.

b)      a carico del Comune: le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del mini-appartamento.

 

Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione di cui all’art. 5, si riserva la facoltà di chiedere all’assegnatario od assegnatari o familiari, una compartecipazione alle spese a carico del Comune in rapporto al reddito degli stessi.

 

Art. 4

 

I criteri d’ammissibilità all’assistenza abitativa fanno riferimento ai seguenti requisiti:

 

a)      essere in condizioni di comprovata indigenza e necessari d’assistenza;

b)      essere fisicamente autosufficiente, oppure avere l’assistenza garantita 24 ore su 24;

c)      abitare in locali non idonei, carenti di servizi, malsani.

 

Art. 5

 

L’esame dei requisiti e la graduatoria per l’assegnazione dei mini-appartamenti saranno effettuati dal Comitato Comunale per l’assistenza, istituito con delibera del Consiglio Comunale n° 87 del 1983.

 

Art. 6

 

I criteri a cui il Comitato Comunale per l’assistenza dovrà fare riferimento per l’assegnazione temporanea del mini-appartamento, sono i seguenti:

a)      stato di famiglia e situazione parentelare;

b)      condizione di salute;

c)      condizioni economiche;

d)      stato dei locali abitati;

e)      stato dei servizi;

f)        anzianità di residenza;

g)      a parità di meriti, favorire con punteggio superiore le persone più anziane;

h)      i residenti hanno la precedenza sui non-residenti.

La graduatoria sarà stabilita con un punteggio.

 

Art. 7

 

I mini-appartamenti, di norma vengono assegnati arredati.

 

Art. 8

 

Il Consiglio Comunale, sentito il Comitato Comunale per l’assistenza di cui all’art. 5, determinerà il canone mensile per l’uso temporaneo dei mini appartamenti in base al reddito dell’assegnatario.

Per i non-residenti rimane l’obbligo di corrispondere l’intero ammontare della tariffa.

 

Art. 9

 

L’assegnatario, con l’accettazione per il periodo concordato del mini-appartamento, resta vincolato ed impegnato:

 

a)      a non accettare estranei o parenti per convivere anche temporaneamente con gli stessi, senza autorizzazione scritta del Comune che ne giustifichi la convivenza temporanea;

b)      a non assentarsi in modo prolungato ed ingiustificato del mini-appartamento;

c)     a conformarsi alle norme condominiali stabilite con regolamento interno (deliberato dalla Giunta Municipale su proposta) approvato dal Comitato Comunale per l’assistenza.

 

Art. 10

 

L’assegnazione temporanea del mini-appartamento decade automaticamente senza preavviso alcuno quando viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti agli articoli 4 e 9, come pure in caso di morte dell’assegnatario.

Decaduta l’assegnazione, il Comune renderà libero e disponibile l’appartamento per altri assistiti, asportando dallo stesso, previo inventario alla presenza di guardia giurata, gli oggetti e gli effetti personali dell’assegnatario decaduto, nel caso non vi provvedano gli interessati, depositando il tutto presso la sede municipale a disposizione dello stesso o aventi diritto, per un periodo di tempo massimo di trenta giorni.

 

Art. 11

 

All’atto dell’ingresso nel mini-appartamento, l’assegnatario (o chi ne fa le veci), firmerà un verbale di presa in consegna dell’appartamento, che dovrà essere mantenuto e restituito entro il periodo concordato in perfetto stato di conservazione, salvo il normale logorio d’uso.

 

Art. 12

 

Il servizio d’assistenza abitativa viene assicurato, di norma, dal 1° gennaio al 31 dicembre: il servizio potrà essere temporaneamente sospeso a discrezione dell’Amministrazione Comunale per comprovate esigenze.

In caso d’insolvenza, il mini-alloggio dovrà essere lasciato libero immediatamente.

 

 

 

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