COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

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Prot.    

1839

 

Gordona, 10/04/2008

OGGETTO: ORDINANZA N. 07/2008 ­­ - APERTURA STRADA AGRO-SILVO PASTORALE DELLA VAL BODENGO - REVOCA ORDINANZA N. 33/2007 .

IL SINDACO

 

-         Visto il Regolamento Comunale per il transito sulle strade Agro- Silvo- Pastorali (deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2007);

-         Vista la propria ordinanza n.4/2007 “Chiusura al transito veicolare Strada della                                                                                                                                                           Val Bodengo ( nei tratti Cimavilla-Bodengo, Bruciata-Bedolina, Bodengo-Corte Terza)  strada della Val Pilotera” ( nel tratto Donadivo- Cermine)” ;

-         Considerato che l’Amministrazione Comunale delega la gestione della strada agro-silvo-pastorale della Val Bodengo al Consorzio Valle Bodengo, e della strada agro-silvo-pastorale della Val Pilotera al Consorzio Val Pilotera;

-         Considerato che la circolazione è permessa esclusivamente con apposita autorizzazione dei  consorzi;

-         Vista la richiesta prot. n. 1767 del 07/04/2008 presentata dal Consorzio Valle Bodengo per l’emissione di una ordinanza di riapertura al transito della VASP della Val Bodengo  comunicando di aver provveduto, mediante personale specializzato, al controllo dei versanti e alla manutenzione della VASP;

-         Considerata la necessità di revocare l’ordinanza n. 33/2007 e  riaprire la strada in quanto non sussistono più motivi che pregiudichino la sicurezza della circolazione;

-         Visti gli artt. 5 e 6 del vigente Codice della Strada, D.L. 30/04/1992, n. 285 e relativo regolamento d’esecuzione, DPR 495/92 ed integrazioni;

                                               

ORDINA

 

La riapertura al transito veicolare della strada agro - silvo - pastorale della Val Bodengo   dal giorno 10/04/2008 in quanto non sussistono più motivi  che pregiudichino la sicurezza della circolazione;

Gli obblighi di cui sopra sono resi noti da apposita segnaletica necessaria per una chiara percezione delle limitazioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento  a cura del Consorzio Valle Bodengo .

L’Ufficio di Polizia Municipale, nonché tutte le Forze di Polizia delegate all’espletamento del servizio di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D.L. 285/92, sono incaricati dell’esecuzione della presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo o, in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.

 

                                                                                                            IL SINDACO

                                                                                                          (Mazzina Nada)

 

 

 

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