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COMUNE DI GORDONAProvincia di Sondrio |
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OGGETTO: ORDINANZA N. 07/2008
- APERTURA STRADA AGRO-SILVO PASTORALE DELLA VAL BODENGO - REVOCA ORDINANZA
N. 33/2007 . IL SINDACO -
Visto il Regolamento Comunale per il transito sulle strade Agro- Silvo-
Pastorali (deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2007); -
Vista la propria ordinanza n.4/2007
“Chiusura al transito veicolare Strada della
Val
Bodengo ( nei tratti Cimavilla-Bodengo, Bruciata-Bedolina, Bodengo-Corte
Terza) strada della Val Pilotera” (
nel tratto Donadivo- Cermine)” ; -
Considerato che l’Amministrazione Comunale
delega la gestione della strada agro-silvo-pastorale della Val Bodengo al
Consorzio Valle Bodengo, e della strada agro-silvo-pastorale della Val
Pilotera al Consorzio Val Pilotera; -
Considerato che la circolazione è permessa
esclusivamente con apposita autorizzazione dei consorzi; -
Vista la richiesta prot. n. 1767 del
07/04/2008 presentata dal Consorzio Valle Bodengo per l’emissione di una
ordinanza di riapertura al transito della VASP della Val Bodengo comunicando di aver provveduto, mediante
personale specializzato, al controllo dei versanti e alla manutenzione della
VASP; -
Considerata la necessità di revocare
l’ordinanza n. 33/2007 e riaprire la
strada in quanto non sussistono più motivi che pregiudichino la sicurezza
della circolazione; -
Visti gli artt. 5 e 6 del vigente Codice
della Strada, D.L. 30/04/1992, n. 285 e relativo regolamento d’esecuzione,
DPR 495/92 ed integrazioni; ORDINA La riapertura al transito veicolare della strada agro - silvo -
pastorale della Val Bodengo dal
giorno 10/04/2008 in quanto non sussistono più
motivi che pregiudichino la sicurezza
della circolazione; Gli obblighi di cui sopra sono resi noti da
apposita segnaletica necessaria per una chiara percezione delle limitazioni e
prescrizioni di cui al presente provvedimento
a cura del Consorzio Valle Bodengo . L’Ufficio di Polizia Municipale, nonché
tutte le Forze di Polizia delegate all’espletamento del servizio di Polizia
Stradale ai sensi dell’art. 12 del D.L. 285/92, sono incaricati
dell’esecuzione della presente. Avverso il presente provvedimento è ammesso
il ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo o, in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120
giorni.
IL
SINDACO ( |