COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

C.F.:  00115780140

Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO)

Tel. 0343 42321 - U.T.  41773  -  Fax. 43321

 

www.comune.gordona.so.it

e-mail: acgordona@provincia.so.it

 

Prot . 4279

Ordinanza n. 9/2003.

Oggetto:    TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA DAL RISCHIO DI AGGRESSIONI

                     DA PARTE DI CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI.

 

Il Sindaco:

-          Vista l’Ordinanza del Ministro della salute in data 9 settembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 Settembre 2003, concernente l’oggetto;

-           Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni;

-          Visto  lo  Statuto Comunale ;

RENDE NOTO

 

Che il Ministro della Salute, con il provvedimento sopra richiamato, ha disposto:

Articolo 1  -  Sono Vietati

a)    l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pitt-bull e di altri incroci  o  razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale;

b)    qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;

c)    la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo1 commi 2° e 3° della Legge 14 Dicembre 2000, numero 376;

Articolo 2  1. I proprietari e i detentori di cani di cui all’articolo 1, quando li  portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall’articolo 83, primo comma, lettera c)  e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, numero 320.

E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo 1:

a)    ai delinquenti abituali o per tendenza;

b)    a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c)    a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d)    a chiunque abbi riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’art.727 del Codice Penale;

e)     ai minori di 18 anni e agli interdetti ed inabilitati per infermità.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

 3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali ed i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive.

4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell’animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.

5. La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia e di Protezione Civile.

La presente Ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Gordona   19 Settembre 2003                                                                                           Il Sindaco             

                                                                                                                                   ( Capelli  Ferruccio )

Visualizza elenco cani pericolosi

 

Torna all’elenco