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COMUNE DI GORDONA
Provincia di Sondrio |
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Prot . 4279
Ordinanza n.
9/2003.
Oggetto: TUTELA
DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA DAL RISCHIO DI AGGRESSIONI
DA PARTE DI CANI POTENZIALMENTE
PERICOLOSI.
Il Sindaco:
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Vista l’Ordinanza del Ministro della salute in data 9
settembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 Settembre
2003, concernente l’oggetto;
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Visto il Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni;
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Visto lo Statuto Comunale ;
Che il Ministro della Salute, con il provvedimento sopra
richiamato, ha disposto:
a) l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale
pericolosità di cani pitt-bull e di altri incroci o razze con spiccate
attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione
della Federazione Cinologica Internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo
scopo di svilupparne l’aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo1 commi
2° e 3° della Legge 14 Dicembre 2000, numero 376;
Articolo 2 1. I proprietari e i detentori di cani di cui all’articolo 1, quando
li portano in luogo pubblico o aperto
al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola,
previsti dall’articolo 83, primo comma, lettera c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, numero 320.
E’ vietato
acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo 1:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di
sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbi riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di
cui all’art.727 del Codice Penale;
e) ai minori di 18 anni e agli
interdetti ed inabilitati per infermità.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani
di cui all’articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali ed i
periodi di durata stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive.
4. I detentori che
non intendono mantenere il possesso dell’animale nel rispetto delle
disposizioni di cui alla presente Ordinanza debbono interessare le autorità
veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di
affidamento del proprio cane.
5. La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia e di Protezione Civile.
La presente
Ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre
dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Gordona 19 Settembre 2003 Il
Sindaco
( Capelli
Ferruccio )