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COMUNE DI GORDONAProvincia di Sondrio |
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C.F.: 00115780140 Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO) Tel. 0343 42321 - U.T. 41773 -
Fax. 43321 |
e-mail: acgordona@provincia.so.it |
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IL SINDACO
- Richiamato
l’art. n. 20 della L.R. n. 80 del 22/12/89, il quale prevede il divieto di
transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle
mulattiere, nei sentieri e nelle strade di carattere silvo- pastorale;
- Vista la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 90del 29/09/1991- Art. 26 L.R. 80/89-”Regolametaziome transito con mezzi
motorizzati su sentieri e mulattiere”. - Vista
circolare del Settore agricoltura e foreste del 05/05/1990 n. 2066 dettante
“Criteri
preliminari applicativi della L.R. n. 80/89”;
- Vista
la necessita di regolamentare il transito sulle strade, sulle mulattiere e
sui sentieri onde evitare il danneggiamento degli stessi e per non creare
pericolo alla sicurezza degli escursionisti;
ORDINA Di individuare le seguenti
limitazioni: 1)Strade chiuse al
traffico ordinario, transitabili con obbligo di autorizzazione: 1-
Strada consortile Gordona - Bodengo; 2-
Pista forestale Donadivo - Alpe Orlo e mulattiera Alpe Orlo -
Cermine; 3-
Pista forestale Bodengo - Corte Terza; 4-
Pista Forestale Prato Pincee- Bedolina; 2)Mulattiere e sentieri
con transito vietato ai motocicli (Art. 39 C.d.S. -Art. 117 Reg. Esecuzione): 1-
Gordona - Ponte Boggia - Casletto; 2-
Sentiero della Costa; 3-
Ponte Boggia – Segname; 4-Su tutti i restanti
sentieri, mulattiere e territorio
montano al di sopra di 400 m. slm; All’inizio
delle strade, delle mulattiere e dei sentieri menzionati verrà istituita
idonea segnaletica ove non presente;
Sono esclusi dal divieto di transito i mezzi motorizzati adibiti a compiti istituzionali di soccorso o servizio; Ai sensi degli artt.3,
quarto comma e 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte: responsabile del
procedimento è la Sig.ra Carla Albuzzi; contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale
amministrativo regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 gg. dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembreb1971 n. 1199).
IL SINDACO
(Capelli Ferruccio) |