COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

C.F.:  00115780140

Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO)

Tel. 0343 42321 - U.T.  41773  -  Fax. 43321

 

www.comune.gordona.so.it

e-mail: acgordona@provincia.so.it

 

Prot. n.4255

Gordona lì, 23/10/02

 

OGGETTO:

ordinanaza n. 13/2002 - Regolamentazione transito con mezzi motorizzati su sentieri e mulattiere.  - Art. 20 L.R. 80/89 -

 

IL SINDACO

 

-       Richiamato l’art. n. 20 della L.R. n. 80 del 22/12/89, il quale prevede il divieto di transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle mulattiere, nei sentieri e nelle strade di carattere silvo- pastorale;

-   Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90del 29/09/1991- Art. 26 L.R.   80/89-”Regolametaziome transito con mezzi motorizzati su sentieri e mulattiere”.

-       Vista circolare del Settore agricoltura e foreste del 05/05/1990 n. 2066 dettante

     “Criteri preliminari applicativi della L.R. n. 80/89”;

-       Vista la necessita di regolamentare il transito sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri onde evitare il danneggiamento degli stessi e per non creare pericolo alla sicurezza degli escursionisti;

 

ORDINA

 

Di individuare le seguenti limitazioni:

1)Strade chiuse al traffico ordinario, transitabili con obbligo di autorizzazione:

1-      Strada consortile Gordona - Bodengo;

2-      Pista forestale Donadivo - Alpe Orlo e mulattiera Alpe Orlo - Cermine;

3-      Pista forestale Bodengo - Corte Terza;

4-      Pista Forestale Prato Pincee- Bedolina;

2)Mulattiere e sentieri con transito vietato ai motocicli (Art. 39 C.d.S. -Art. 117 Reg. Esecuzione):

1- Gordona - Ponte Boggia - Casletto;

2- Sentiero della Costa;

3- Ponte Boggia – Segname;

4-Su tutti i restanti sentieri, mulattiere  e territorio montano al di sopra di 400 m. slm;

All’inizio delle strade, delle mulattiere e dei sentieri menzionati verrà istituita idonea segnaletica ove non presente;  

Sono esclusi dal divieto di transito i mezzi motorizzati adibiti a compiti istituzionali di soccorso o servizio;

Ai sensi degli artt.3, quarto comma e 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte:

responsabile del procedimento è la Sig.ra Carla Albuzzi; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembreb1971 n. 1199).

 

                                                                                                  IL SINDACO              

                                                                                               (Capelli Ferruccio)

 

 

Torna all’elenco