COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

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Prot.   3073

Gordona  05/08/2002

 

OGGETTO:

Ordinanza n. 8/2002 - Pista forestale Donadivo/Montello - Chiusura al traffico ordinario.

 

IL SINDACO

 

 Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 27/04/99 è stato approvato il progetto preliminare definitivo per la realizzazione della strada agro-silvo-pastorale Donadivo/Talino/Cermine;

-         Che la Regione Lombardia con deliberazione nr. 44322 in seduta del 16/07/99 ha approvato il programma di interventi predisposto dall’Amm.ne Prov.le di Sondrio in attuazione del punto 5.2.4.(2) area Agro-Forestale del piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco;

-         Che l’art. 26 della Legge Regionale n. 8/76, così come modificata dalla Legge Regionale n.80/89, prescrive che le piste forestali siano chiuse al traffico ordinario mediante posizionamento di apposita sbarra e apposito cartello indicante il divieto;

-         Vista la legge n. 142/90;

-         Richiamata l’ordinanza n. 8/2000;

In via sperimentale ed in attesa dell’approvazione dello specifico regolamento da parte degli Enti competenti;

 

O R D I N A

 

Che in applicazione dell’art.26 della L.R. n. 8/76, così come modificata dalla L.R. n. 80/89, la pista forestale Donadivo Talino venga chiusa al traffico ordinario;

Che, a carico del Consorzio Val Pilotera, la chiusura sia resa evidente mediante il posizionamento di sbarra e apposito cartello indicante il divieto;

Che il Consorzio Val Pilotera, gestore della pista forestale Donadivo/Talino, autorizzi il transito degli aventi diritto;

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada, D.Lgs.vo 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 495/92.

L’ufficio di Polizia Municipale, gli Agenti Forestali sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

 

Ai sensi degli artt.3, quarto comma e 5, terzo comma della legge 27 agosto 1990 n. 241 avverte:

responsabile del procedimento è la Sig.ra Carla Albuzzi; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (d.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199), oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n .1034).

 

IL SINDACO

(Capelli Ferruccio)

 

 

 

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