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COMUNE DI GORDONAProvincia di Sondrio |
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C.F.: 00115780140 Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO) Tel. 0343 42321 - U.T. 41773 -
Fax. 43321 |
e-mail: acgordona@provincia.so.it |
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IL
SINDACO - Accertato che su numerosi fondi limitrofi a strade comunali insistono siepi e piante che: a) riducono la visibilità con particolare riferimento
ad alcuni tratti con curve e/o intersezioni stradali; b) creano disagi al passaggio
pedonale specie in condizioni atmosferiche avverse quali pioggia, neve,
vento; c) sono causa di sporcizia e creano
pericolo nel periodo autunno/invernale per la caduta di fogliame sulla sede
stradale; - Ravvisata la necessità di disporre
che le siepi vive siano regolate in modo da non restringere la sede stradale,
i rami che si protendono oltre il ciglio stradale siano recisi e le piante
che non sono a distanza regolamentare dal ciglio ed ostruiscono la visibilità
siano tagliate; - Visto gli Artt. n.16/17/18/29 del
vigente Codice della Strada D.P.R. n. 285/92 e l’Art. n.26 del relativo
Regolamento di Esecuzione; O R D I N A
A TUTTI I PROPRIETARI di fondi adiacenti le strade
comunali su cui insistono siepi e piante i cui rami si protendono oltre il
ciglio stradale e/o riducono la visibilità di regolare le siepi e tagliare le
piante.
In caso di mancato adempimento si provvederà d’ufficio con recupero delle relative spese senza ulteriore preavviso e con l’applicazione della sanzione prevista dai citati artt. 16/17/18/29 del Codice della Strada D.P.R. n. 285/92. L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Ai sensi degli artt.3,
quarto comma e 5, terzo comma della legge 27 agosto 1990 n. 241 avverte: responsabile del
procedimento è la Sig. Carla Albuzzi; contro la presente ordinanza è ammesso,
nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al
ministro dei lavori pubblici (d.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199), oppure in via
alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 30
gg. dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
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