COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

C.F.:  00115780140

Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO)

Tel. 0343 42321 - U.T.  41773  -  Fax. 43321

 

www.comune.gordona.so.it

e-mail: acgordona@provincia.so.it

 

Prot.  N.2797

Gordona lì, 11/07/02

 

OGGETTO:

ordinanza n. 07 - Regolamentazione siepi/rami e taglio piante ai lati delle strade comunali

 

IL SINDACO

 

- Accertato che su numerosi fondi limitrofi a strade comunali insistono siepi e piante che:

a) riducono  la visibilità con particolare riferimento ad alcuni tratti con curve e/o intersezioni stradali;

b) creano disagi al passaggio pedonale specie in condizioni atmosferiche avverse quali pioggia, neve, vento;

c) sono causa di sporcizia e creano pericolo nel periodo autunno/invernale per la caduta di fogliame sulla sede stradale;

- Ravvisata la necessità di disporre che le siepi vive siano regolate in modo da non restringere la sede stradale, i rami che si protendono oltre il ciglio stradale siano recisi e le piante che non sono a distanza regolamentare dal ciglio ed ostruiscono la visibilità siano tagliate;

- Visto gli Artt. n.16/17/18/29 del vigente Codice della Strada D.P.R. n. 285/92 e l’Art. n.26 del relativo Regolamento di Esecuzione;

 

O R D I N A

 

A TUTTI I PROPRIETARI di fondi adiacenti le strade comunali su cui insistono siepi e piante i cui rami si protendono oltre il ciglio stradale e/o riducono la visibilità di regolare le siepi e tagliare le piante.

                                                                         

In caso di mancato adempimento si provvederà d’ufficio con recupero delle relative spese senza ulteriore preavviso e con l’applicazione della sanzione prevista dai citati artt. 16/17/18/29 del Codice della Strada D.P.R. n. 285/92.

L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

 

Ai sensi degli artt.3, quarto comma e 5, terzo comma della legge 27 agosto 1990 n. 241 avverte:

responsabile del procedimento è la Sig. Carla Albuzzi; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (d.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199), oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 gg. dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

 

IL SINDACO

( Capelli  Ferruccio )

 

 

 

Torna all’elenco