REGOLAMENTO APPLICAZIONE
I.C.I. Delibera del Consiglio Comunale 22/12/2000 n.58 Art.
1 - Estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali
Ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione
d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art.8,
comma 2, del decreto legislativo n.504/1992, se non diversamente disposto dal
Consiglio comunale :
Art.
2 - Esenzioni
·
Sono esenti, fino all’obbligo di variazione catastale, i fabbricati
rurali usati dal coltivatore diretto anche saltuariamente durante il corso
dell’anno, a condizione che siano adibiti esclusivamente al ricovero del
bestiame con annesso fienile e che tale attività sia continuativa negli anni
.
Art.
2 Bis
·
E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia
, stabilito dall’art. 10 , comma 4 , del decreto legislativo n. 504 / 1992 : ·
In caso
di trasferimento , a qualsiasi titolo , di immobili o modificazione dei
medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi , il contribuente è
tenuto a darne comunicazione al Comune con la sola individuazione dell’unità
immobiliare interessata.
Il presente articolo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2001 . |
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