COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

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Piazza S.Martino n. 1 - 23020 Gordona (SO)

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REGOLAMENTO 

APPLICAZIONE I.C.I.

 

Delibera del Consiglio Comunale 22/12/2000 n.58

 

 

 

Art. 1 - Estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali

 

Ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art.8, comma 2, del decreto legislativo n.504/1992, se non diversamente disposto dal Consiglio comunale :

  • l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile con ricovero permanente in istituto, a condizione che la stessa non risulti locata; l’abitazione concessa dal proprietario, in uso gratuito, al padre, alla madre, ai figli, purchè i beneficiari abbiano fissato la loro residenza anagrafica nell’immobile ed abbiano costituito un nucleo familiare autonomo ;
  • il soggetto interessato o chi ne fa le veci deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante  dichiarazione sostitutiva .

 

Art. 2 - Esenzioni

 

·        Sono esenti, fino all’obbligo di variazione catastale, i fabbricati rurali usati dal coltivatore diretto anche saltuariamente durante il corso dell’anno, a condizione che siano adibiti esclusivamente al ricovero del bestiame con annesso fienile e che tale attività sia continuativa negli anni .

  • Sono esenti le quote di fabbricato indiviso la cui imposta singola è uguale o inferiore a lire 4.000. Tale esenzione è riferita ai fabbricati ubicati nei maggenghi, negli alpeggi e nella zona crotti .
  • L’imposta non è dovuta se l’importo totale è uguale o inferiore a lire 10.000.
  • Non si procederà alla restituzione degli importi di cui ai commi 1 e 3 eventualmente versati .

 

Art. 2 Bis

 

·        E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia , stabilito dall’art. 10 , comma 4 , del decreto legislativo n. 504 / 1992 :

·        In caso di trasferimento , a qualsiasi titolo , di immobili o modificazione dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi , il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata.

  • La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo , la quale può essere congiunta per tutti i contitolari , deve essere redatta su apposito modulo e deve essere presentata , anche a mezzo posta , entro 60 giorni dal giorno in cui si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima .

Il presente articolo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2001 .

 

 

 

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