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COMUNE DI GORDONAProvincia di Sondrio |
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REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI I.C.I. Delibera del Consiglio Comunale 24/11/1999 n.49 |
Art.1 - Estensione delle agevolazioni delle abitazione principali Ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art.8, comma 2, del decreto legislativo n.504/1992, se non diversamente disposto dal Consiglio comunale: 1. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile con ricovero permanente in istituto, a condizione che la stessa non risulti locata; l’abitazione concessa dal proprietario, in uso gratuito, al padre, alla madre, ai figli, perché i beneficiari abbiano fissato la loro residenza anagrafica nell’immobile ed abbiano costituito un nucleo familiare autonomo; 2. il soggetto interessato o chi ne fa le veci deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante dichiarazione sostitutiva. Art.2 - Esenzioni 1. Sono esenti, fino all’obbligo di variazione catastale, i fabbricati rurali usati dal coltivatore diretto anche saltuariamente durante il corso dell’anno, a condizione che siano adibiti esclusivamente al ricovero di bestiame con annesso fienile e che tale attività sia continuativa negli anni. 2. Sono esenti le quote di fabbricato indiviso la cui imposta singola è uguale o inferiore a lire 4.000. Tale esenzione è riferita ai fabbricati ubicati nei maggenghi, negli alpeggi e nella zona crotti. 3. L’imposta non è dovuta se l’importo totale è uguale o inferiore a lire 10.000. 4. Non si procederà alla restituzione degli importi di cui ai commi 1 e 3 eventualmente versati. Art.3 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2000.
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