Sede: Palestra Comunale - Via degli Emigranti, 16  - 23020 Gordona  ( Sondrio )

 

 

                 

S T A T U T O

 

 

ARTICOLO 1

 

La Società GRUPPO SPORTIVO GORDONA  (G.S.G.) -  Società Sportiva Dilettantistica, con sede in Gordona (SO) presso la Palestra Comunale, non ha fini di lucro ed ha per scopi:

a) l’educazione morale e fisica della gioventù;

b) la diffusione dello sport come principio di vita, conservazione dello stato ottimale della salute e di impiego del tempo libero nel rispetto delle condizioni personali e sociali di ciascuno e quindi senza discriminazione alcuna;

c) l’organizzazione di gare, la partecipazione alle stesse e l’attuazione di ogni altra attività svolta al fine di contribuire allo sviluppo dello sport;

d) la promozione, nell’area sociale in cui opera, di servizi stabili ed efficienti per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva.

e) La gestione in uso, per le finalità di cui al presente articolo, di immobili ed attrezzature messe a disposizione da Enti od Associazioni in particolare dall’Amministrazione Comunale.

 

ARTICOLO 2

 

 Il colore sociale è: VERDE.

 

ARTICOLO 3

 

I SOCI - La Società è composta da:

a) SOCI FONDATORI/SOSTENITORI: coloro che contribuiscono maggiormente alle necessità finanziarie dell’associazione;

b) SOCI ORDINARI: coloro che versano la quota sociale per l’anno in corso;

c) SOCI INVITATI: sono persone ammesse nella società G.S.G. ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso.

L’importo delle quote per i soci sostenitori, ordinari ed invitati viene fissato annualmente  dal C.D.

I soci di qualunque categoria, partecipanti all’attività agonistica, comunque organizzata, rivestono altresì la qualifica di “atleti” ed a cura della società potranno essere tesserati presso le specifiche federazioni.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome della società, il diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali.

 

ARTICOLO 4

 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

L’ammissione a socio, nel rispetto dell’art. 3, è subordinata al pagamento della quota annuale.

Il socio al momento dell’iscrizione, dichiara di accettare il presente statuto.

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni da presentarsi mediante lettera raccomandata entro il 1° dicembre;

b) per morosità, a causa di ritardo superiore a sei mesi, nel pagamento delle quote sociali;

c) per radiazione, che viene pronunciata dal C.D. contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della società o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

I soci dimissionari o dimissionati per morosità, per essere riammessi, dovranno adempiere alle modalità stabilite dal presente art. 4; i “morosi” riammessi sono tenuti a versare le quote arretrate.

I nomi dei soci dimissionari per morosità o radiati saranno affissi all’albo sociale.

Inoltre a carico dei soci possono venire adottati, con delibera del C.D., i seguenti provvedimenti:

a) l’ammonizione;

b) la sospensione della frequenza degli impianti o dagli incarichi sociali per tempo determinato.

 

ARTICOLO 5

 

ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

 

L'anno sociale coincide con la stagione agonistica.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà annualmente entro il mese di OTTOBRE.

L’assemblea straordinaria deve essere convocata ogniqualvolta vi sia richiesta di almeno due terzi dei soci, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 6. In tal caso i soci stessi dovranno avanzare domanda scritta al Presidente della società proponendo l’ordine del giorno.

La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni.

La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto inviato ai soci, o affisso pubblicamente, precisando l’OdG, che verrà pure esposto all’albo sociale con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

 

ARTICOLO 6

 

ASSEMBLEA - COMPITI E VALIDITÀ

 

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e rappresenta in forma collegiale tutti gli associati.

L’assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario, e su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario che verrà sottoposto  alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Inoltre elegge liberamente gli organi amministrativi. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice, salvo quanto previsto dall’art.8 dello statuto.

L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci. Trascorsa mezz’ora l’assemblea si riunisce in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della società tutti i soci iscritti nei registri della società in regola con le quote sociali ed appartenenti al sodalizio almeno da 6 (sei) mesi. Non sono valide le deleghe.

 

ARTICOLO 7

 

ASSEMBLEA - PRESIDENZA

 

Le assemblee sono presiedute dal presidente del G.S.G. o da chi ne fa le veci, ed uno dei soci presenti in assenza del segretario della società, può venire chiamato a fungere da segretario dell’assemblea. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente dell’assemblea, dal funzionario segretario e dai due scrutatori.

 

ARTICOLO 8

 

MODIFICA STATUTO

 

Le modifiche dello statuto dovranno essere approvate dai due terzi dei votanti.

 

ARTICOLO 9

 

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

 

La Società è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo (C.D.) composto da 7 (sette) soci di cui:

n° 1  designato dall’Amministrazione Comunale ad ogni scadenza del mandato  amministrativo;

n° 6  eletti dall’assemblea generale dei soci che li sceglie fra i soci di nazionalità italiana in regola con le quote sociali.

Il C.D. elegge nel suo ambito: il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive nell’ambito della stessa disciplina.

Non possono ricoprire cariche sociali le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari.

Tutti gli incarichi sono onorari, non danno diritto a compenso (salvo rimborso spese).

Il C.D. rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le sue deliberazioni sono valide, quando alla riunione è presente la maggioranza dei consiglieri: in caso di parità decide il voto del presidente.

 

ARTICOLO 10

 

CONSIGLIO DIRETTIVO - RIUNIONI

 

Il C.D. si riunisce normalmente una volta al mese su convocazione del presidente. Esso potrà riunirsi straordinariamente ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

 

ARTICOLO 11

 

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI

 

Sono compiti del C.D.:

 

a)      compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci, curare gli affari di ordinaria amministrazione e fare la revisione dei conti;

b)      approvare il programma per la preparazione tecnica degli atleti e quella sportiva della società;

c)      stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’art. 5;

d)      provvedere alla compilazione dei regolamenti interni, comprese le norme per l’uso degli impianti sportivi;

e)      nominare eventuali direttori sportivi o altre cariche con compiti specifici, scelti tra i soci;

f)        adottare provvedimenti disciplinari e decidere le questioni che interessano la società ed i soci;

g)      approvare convenzioni stipulare contratti, volti alla gestione di immobili e/o attrezzature proprie o date in uso da enti e/o associazioni.

 

ARTICOLO 12

 

PRESIDENTE

 

Il presidente per delega del C.D. dirige la società e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

ARTICOLO 13

 

Il vicepresidente sostituisce il presidente nel caso di sua assenza od impedimento oppure in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

 

ARTICOLO 14

 

Il presidente ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario della società, rispondendo in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio e non approvate dall’assemblea dei soci. Solo i soci, ed in particolare il presidente ed i consiglieri, i quali abbiano agito a nome e per conto della società, rispondono personalmente e solidamente verso i terzi per le obbligazioni sociali; gli altri soci per puro espresso non assumono tale obbligo.

 

 ARTICOLO 15

 

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del C.D., redige e conserva i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento della società, provvede alla conservazione delle attività sociali.

Il tesoriere dirige l’amministrazione sociale, si incarica, eventualmente a mezzo dei suoi fiduciari, dell’esazione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede alle spese, da pagarsi su mandato del presidente o di chi ne fa le veci.

 

ARTICOLO 16

 

Il direttore sportivo è incaricato della preparazione morale e tecnica dei giocatori, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione dei giocatori alle singole gare, sottopone al C.D. l’organizzazione di manifestazioni e di iniziative utili alla propaganda sportiva.

Egli ha alle sue dirette dipendenze gli allenatori sociali.

 

ARTICOLO 17

 

ENTRATE E PATRIMONIO

 

Le entrate sociali dell’associazione sono costituite:

 

a) dalle quote sociali pagate dai soci;

b) dall’eventuale elargizioni di soci, di terzi o di enti;

c) dagli utili derivanti dallo svolgimento delle attività sportive e ricreative;

d) da ogni entrata che concorre ad incrementare l’attività sociale;

e) da beni mobili ed immobili in uso o che diverranno di proprietà dell’associazione;

f) da trofei aggiudicati definitivamente in gare;

g) da eventuali fondi di riserva costituiti con rimanenza di bilancio;

h) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

 

Eventuali utili risultanti dai bilanci annuali saranno devoluti al rimborso dei prestiti contratti per una quota non inferiore al 30%, mentre la restante parte verrà destinata ad investimenti sulla base del programma generale e degli atti.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Luglio al 30 Giugno.

 

ARTICOLO 18

 

DURATA DELLA SOCIETÀ’

 

La durata della società è illimitata. Lo scioglimento e le modalità devono essere deliberate dalla maggioranza dei soci presenti riuniti in assemblea straordinaria, tenuto conto degli impegni assunti e delle convenzioni in atto.

 

ARTICOLO 19

 

I soci si impegnano a non ricorrere in nessun modo alle vie legali per le loro eventuali questioni con la società. Per tutte le controversie che dovessero insorgere i soci riconoscono come unico organo competente a deliberare, il consiglio direttivo e si impegnano a rispettarne l’arbitrato definitivo.

 

ARTICOLO 20

 

Del presente statuto, il presidente della società firma tre copie depositate presso gli archivi sociali.

 

ARTICOLO 21

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto e nei regolamenti, valgono le norme del CONI e delle Federazioni sportive riconosciute, cui la società intende affiliarsi ed alle quali si conforma.

 

L’ARTICOLO 22

 

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi della gestione, fondi di riserva o capitale dell’associazione, salvo che  la distribuzione sia prevista dalla legge.

 

ARTICOLO 23

 

In caso di scioglimento sussiste l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che sia diversamente disposto  dalla legge o da convenzioni con enti pubblici.

 

ARTICOLO 24

 

L’adesione all’associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e comporta per l’associato maggiorenne il diritto di voto per l’approvazione dello statuto e delle relative modifiche, nonché per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto.

 

ARTICOLO 25

 

E’ obbligatoria la redazione annuale di un rendiconto economico e finanziario.

 

ARTICOLO 26

 

I verbali delle deliberazioni assembleari, quelli del consiglio direttivo, nonché i bilanci e  rendiconti finanziari restano depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci che hanno diritto di voto e che quindi hanno diritto di visionarli e di ottenerne copia, rimborsandone la spesa.

 

ARTICOLO 27

 

Si dispone la non trasmissibilità della quota o contributo associativo, salvo quelli conseguenti      alla morte del partecipante, nonché il divieto di rivalutazione della medesima.

 

ARTICOLO 28

 

Il Presidente, con cadenza annuale, convoca e presiede riunioni degli atleti/e – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici – tesserati e maggiorenni, per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti federali.

 

 

 

 

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