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Sede: Palestra
Comunale - Via degli Emigranti, 16 -
23020 Gordona ( Sondrio ) S T A T U T O ARTICOLO 1 La Società
GRUPPO SPORTIVO GORDONA (G.S.G.)
- Società Sportiva Dilettantistica,
con sede in Gordona (SO) presso la Palestra Comunale, non ha fini di lucro ed
ha per scopi: a)
l’educazione morale e fisica della gioventù; b) la
diffusione dello sport come principio di vita, conservazione dello stato
ottimale della salute e di impiego del tempo libero nel rispetto delle
condizioni personali e sociali di ciascuno e quindi senza discriminazione
alcuna; c)
l’organizzazione di gare, la partecipazione alle stesse e l’attuazione di
ogni altra attività svolta al fine di contribuire allo sviluppo dello sport; d) la promozione,
nell’area sociale in cui opera, di servizi stabili ed efficienti per la
pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. e) La gestione
in uso, per le finalità di cui al presente articolo, di immobili ed
attrezzature messe a disposizione da Enti od Associazioni in particolare
dall’Amministrazione Comunale. ARTICOLO 2 Il colore sociale è: VERDE. ARTICOLO 3 I SOCI - La Società
è composta da: a) SOCI
FONDATORI/SOSTENITORI: coloro che contribuiscono maggiormente alle necessità
finanziarie dell’associazione; b) SOCI
ORDINARI: coloro che versano la quota sociale per l’anno in corso; c) SOCI
INVITATI: sono persone ammesse nella società G.S.G. ad insindacabile giudizio
del Consiglio Direttivo stesso. L’importo
delle quote per i soci sostenitori, ordinari ed invitati viene fissato
annualmente dal C.D. I soci di
qualunque categoria, partecipanti all’attività agonistica, comunque
organizzata, rivestono altresì la qualifica di “atleti” ed a cura della
società potranno essere tesserati presso le specifiche federazioni. Tutti i soci
hanno il dovere di difendere il buon nome della società, il diritto di
frequentare i locali e gli impianti sociali. ARTICOLO 4 DIRITTI E
DOVERI DEI SOCI L’ammissione a
socio, nel rispetto dell’art. 3, è subordinata al pagamento della quota
annuale. Il socio al
momento dell’iscrizione, dichiara di accettare il presente statuto. La qualifica
di socio si perde: a) per
dimissioni da presentarsi mediante lettera raccomandata entro il 1° dicembre; b) per
morosità, a causa di ritardo superiore a sei mesi, nel pagamento delle quote
sociali; c) per
radiazione, che viene pronunciata dal C.D. contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della società o che con la sua
condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. I soci
dimissionari o dimissionati per morosità, per essere riammessi, dovranno
adempiere alle modalità stabilite dal presente art. 4; i “morosi” riammessi
sono tenuti a versare le quote arretrate. I nomi dei
soci dimissionari per morosità o radiati saranno affissi all’albo sociale. Inoltre a
carico dei soci possono venire adottati, con delibera del C.D., i seguenti
provvedimenti: a)
l’ammonizione; b) la
sospensione della frequenza degli impianti o dagli incarichi sociali per
tempo determinato. ARTICOLO 5 ASSEMBLEA -
CONVOCAZIONE L'anno sociale
coincide con la stagione agonistica. La
convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà annualmente entro il mese di
OTTOBRE. L’assemblea
straordinaria deve essere convocata ogniqualvolta vi sia richiesta di almeno
due terzi dei soci, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 6. In
tal caso i soci stessi dovranno avanzare domanda scritta al Presidente della
società proponendo l’ordine del giorno. La
convocazione dell’assemblea dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni. La
convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà effettuata
mediante avviso scritto inviato ai soci, o affisso pubblicamente, precisando
l’OdG, che verrà pure esposto all’albo sociale con anticipo di almeno 15
(quindici) giorni. ARTICOLO 6 ASSEMBLEA - COMPITI E VALIDITÀ L’assemblea è
l’organo sovrano dell’associazione e rappresenta in forma collegiale tutti
gli associati. L’assemblea
delibera sul rendiconto economico e finanziario, e su ogni altro argomento di
carattere ordinario o straordinario che verrà sottoposto alla sua approvazione dal consiglio
direttivo. Inoltre elegge
liberamente gli organi amministrativi. Le deliberazioni sono approvate a
maggioranza semplice, salvo quanto previsto dall’art.8 dello statuto. L’assemblea è
valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci.
Trascorsa mezz’ora l’assemblea si riunisce in seconda convocazione e delibera
qualunque sia il numero dei presenti. Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della società tutti i
soci iscritti nei registri della società in regola con le quote sociali ed
appartenenti al sodalizio almeno da 6 (sei) mesi. Non sono valide le deleghe. ARTICOLO 7 ASSEMBLEA -
PRESIDENZA Le assemblee
sono presiedute dal presidente del G.S.G. o da chi ne fa le veci, ed uno dei
soci presenti in assenza del segretario della società, può venire chiamato a
fungere da segretario dell’assemblea. Di ogni assemblea si dovrà redigere il
verbale firmato dal Presidente dell’assemblea, dal funzionario segretario e
dai due scrutatori. ARTICOLO 8 MODIFICA
STATUTO Le modifiche
dello statuto dovranno essere approvate dai due terzi dei votanti. ARTICOLO 9 CONSIGLIO
DIRETTIVO - COMPOSIZIONE La Società è retta ed amministrata da
un Consiglio Direttivo (C.D.) composto da 7 (sette) soci di cui: n° 1
designato dall’Amministrazione Comunale ad ogni scadenza del
mandato amministrativo; n° 6
eletti dall’assemblea generale dei soci che li sceglie fra i soci di
nazionalità italiana in regola con le quote sociali. Il C.D. elegge
nel suo ambito: il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il
tesoriere. I membri del consiglio direttivo non
possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive
nell’ambito della stessa disciplina. Non possono
ricoprire cariche sociali le persone aventi in corso provvedimenti
disciplinari. Tutti gli
incarichi sono onorari, non danno diritto a compenso (salvo rimborso spese). Il C.D. rimane
in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le sue
deliberazioni sono valide, quando alla riunione è presente la maggioranza dei
consiglieri: in caso di parità decide il voto del presidente. ARTICOLO 10 CONSIGLIO
DIRETTIVO - RIUNIONI Il C.D. si
riunisce normalmente una volta al mese su convocazione del presidente. Esso
potrà riunirsi straordinariamente ogniqualvolta il presidente lo ritenga
opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. ARTICOLO 11 CONSIGLIO
DIRETTIVO - COMPITI Sono compiti
del C.D.: a) compilare il
bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci, curare
gli affari di ordinaria amministrazione e fare la revisione dei conti; b) approvare il
programma per la preparazione tecnica degli atleti e quella sportiva della società; c) stabilire le
date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e
convocare l’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’art. 5; d) provvedere
alla compilazione dei regolamenti interni, comprese le norme per l’uso degli
impianti sportivi; e) nominare
eventuali direttori sportivi o altre cariche con compiti specifici, scelti
tra i soci; f)
adottare provvedimenti disciplinari e decidere le
questioni che interessano la società ed i soci; g) approvare
convenzioni stipulare contratti, volti alla gestione di immobili e/o
attrezzature proprie o date in uso da enti e/o associazioni. ARTICOLO 12 PRESIDENTE Il presidente
per delega del C.D. dirige la società e ne è il legale rappresentante in ogni
evenienza. ARTICOLO 13 Il
vicepresidente sostituisce il presidente nel caso di sua assenza od
impedimento oppure in quelle mansioni per le quali viene espressamente
delegato. ARTICOLO 14 Il presidente
ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario della società,
rispondendo in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate
nel bilancio e non approvate dall’assemblea dei soci. Solo i soci, ed in
particolare il presidente ed i consiglieri, i quali abbiano agito a nome e
per conto della società, rispondono personalmente e solidamente verso i terzi
per le obbligazioni sociali; gli altri soci per puro espresso non assumono
tale obbligo. ARTICOLO 15 Il segretario
dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del C.D., redige e conserva
i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento della società,
provvede alla conservazione delle attività sociali. Il tesoriere
dirige l’amministrazione sociale, si incarica, eventualmente a mezzo dei suoi
fiduciari, dell’esazione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede alle
spese, da pagarsi su mandato del presidente o di chi ne fa le veci. ARTICOLO 16 Il direttore
sportivo è incaricato della preparazione morale e tecnica dei giocatori,
stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre
rappresentative, predispone la partecipazione dei giocatori alle singole
gare, sottopone al C.D. l’organizzazione di manifestazioni e di iniziative
utili alla propaganda sportiva. Egli ha alle
sue dirette dipendenze gli allenatori sociali. ARTICOLO 17 ENTRATE E
PATRIMONIO Le entrate
sociali dell’associazione sono costituite: a) dalle quote
sociali pagate dai soci; b)
dall’eventuale elargizioni di soci, di terzi o di enti; c) dagli utili
derivanti dallo svolgimento delle attività sportive e ricreative; d) da ogni
entrata che concorre ad incrementare l’attività sociale; e) da beni
mobili ed immobili in uso o che diverranno di proprietà dell’associazione; f) da trofei
aggiudicati definitivamente in gare; g) da
eventuali fondi di riserva costituiti con rimanenza di bilancio; h) da
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Eventuali
utili risultanti dai bilanci annuali saranno devoluti al rimborso dei
prestiti contratti per una quota non inferiore al 30%, mentre la restante
parte verrà destinata ad investimenti sulla base del programma generale e
degli atti. L'anno sociale
e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Luglio al 30 Giugno. ARTICOLO 18 DURATA DELLA
SOCIETÀ’ La durata
della società è illimitata. Lo scioglimento e le modalità devono essere
deliberate dalla maggioranza dei soci presenti riuniti in assemblea
straordinaria, tenuto conto degli impegni assunti e delle convenzioni in
atto. ARTICOLO 19 I soci si
impegnano a non ricorrere in nessun modo alle vie legali per le loro
eventuali questioni con la società. Per tutte le controversie che dovessero
insorgere i soci riconoscono come unico organo competente a deliberare, il
consiglio direttivo e si impegnano a rispettarne l’arbitrato definitivo. ARTICOLO 20 Del presente
statuto, il presidente della società firma tre copie depositate presso gli
archivi sociali. ARTICOLO 21 Per tutto
quanto non contemplato nel presente statuto e nei regolamenti, valgono le
norme del CONI e delle Federazioni sportive riconosciute, cui la società
intende affiliarsi ed alle quali si conforma. L’ARTICOLO
22 E’ fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi della
gestione, fondi di riserva o capitale dell’associazione, salvo che la distribuzione sia prevista dalla legge. ARTICOLO 23 In caso di
scioglimento sussiste l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione
ad altra associazione con finalità analoga o per fine di pubblica utilità,
salvo che sia diversamente disposto
dalla legge o da convenzioni con enti pubblici. ARTICOLO 24 L’adesione
all’associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e comporta per l’associato maggiorenne il diritto di voto per
l’approvazione dello statuto e delle relative modifiche, nonché per la nomina
e la regolamentazione degli organi direttivi dell’associazione. Ogni socio ha
diritto ad un singolo voto. ARTICOLO 25 E’
obbligatoria la redazione annuale di un rendiconto economico e finanziario. ARTICOLO 26 I verbali
delle deliberazioni assembleari, quelli del consiglio direttivo, nonché i
bilanci e rendiconti finanziari
restano depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci che hanno
diritto di voto e che quindi hanno diritto di visionarli e di ottenerne
copia, rimborsandone la spesa. ARTICOLO 27 Si dispone la
non trasmissibilità della quota o contributo associativo, salvo quelli
conseguenti alla morte del
partecipante, nonché il divieto di rivalutazione della medesima. ARTICOLO 28
Il Presidente,
con cadenza annuale, convoca e presiede riunioni degli atleti/e – nonché, ove
vi siano le condizioni, dei tecnici – tesserati e maggiorenni, per
l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione
democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I
rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti
dall’ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette
riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento
degli atti federali. |