C O M U N E   D I   G O R D O N A

Provincia di Sondrio

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 
N.  2806 Reg. Prot

 

 N. 21 del Registro Delibere

 

OGGETTO:

 

Art. 3, commi da 54 a 57, Legge 244/2007: criteri generali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, nonché di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione.

 

L’anno DUEMILAOTTO addì VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 18.00 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

 

Risultano presenti:

 

MAZZINA NADA

Sindaco - Presidente

Presente

Assente

1

 

FOGLIADA FRANCESCO

 

2

 

DELL’ANNA ADRIANA

 

3

 

SALA FABIO

 

 

1

MASTAI MAURO

 

4

 

BUZZETTI CLAUDIO

 

5

 

TABACCHI SIMONE

 

6

 

ROGANTINI SERGIO

 

 

2

TAVASCI GIULIANO

 

7

 

FOGLIADA ELMO

 

8

 

LEVI CRISTINA

 

9

 

ROSINA GIOVANNI

 

 

3

RUFFATTI LUCA

 

10

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca.

La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

 
 

 


 

Deliberazione n.  21 del 23.05.2008

 

OGGETTO: Art. 3, commi da 54 a 57, Legge 244/2007: criteri generali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, nonché di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 3, comma 56, della legge 244/07, il quale dispone che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione e che con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze;

 

DATO ATTO che la norma prevede che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

 

VISTO l’art. 48, comma 3, del T.U. 267/00 che assegna alla giunta la competenza all’adozione del  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare i criteri generali in materia di affidamento di incarichi esterni  conformi ai principi dettati dalle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), nonché alle seguenti normative:

1)      art. 110, comma 6, del T.U. 267/00, come sostituito dall’art. 32 del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06: “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”;

2)      art. 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191:  L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”;

3)      art. 7 comma 6 del D.lgs 30/3/2001 n. 165 (come modificato ed integrato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, e relativa legge di conversione, e dal comma 76 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244): “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;

4)      art. 7 commi 6bis, 6 ter e 6 quater dello stesso  D.lgs n. 165/2001 (come modificato ed integrato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, e relativa legge di conversione, e dal comma 77 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244): “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

 

VISTA la delibera n. 37 dell’11 marzo 2008 con la quale la Corte dei Conti -  Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha fissato le linee guida per la predisposizione dei criteri regolamentari in argomento, disponendo in particolare l’obbligo di normazione regolamentare dei limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi in argomento nonché del tetto di spesa annua e la subordinazione del conferimento dell’incarico e delle consulenze ad un documento programmatico approvato dall’organo consiliare;

 

RITENUTO che, in adempimento a quanto previsto al comma  56 della  citata  Legge  244/07,  sia necessario 
dettare alla Giunta alcuni  indirizzi che  dovranno essere  trasfusi  nelle  disposizioni regolamentari, per  quanto  
attiene    ai    limiti, criteri e  modalità   per   l'affidamento  degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 
consulenza a soggetti estranei   all'Amministrazione
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell' art.  42 del già     richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n°267/2000;

 

CON n° 10 voti favorevoli, resi nelle forme di legge, essendo n° 10 i Consiglieri presenti e votanti:

 

DELIBERA

 

1.      DI FISSARE come  segue i criteri generali, relativamente all’assegnazione di incarichi esterni, ai quali la Giunta deve attenersi nell’approvazione del Regolamento nelle premesse indicato:

a)      gli incarichi di collaborazione, sia occasionale sia coordinata e continuativa, di consulenza, di studio e di ricerca vengono assegnati dai responsabili dei servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, sulla base del programma approvato dal Consiglio Comunale;

b)      gli incarichi di cui alla precedente lettera a) possono essere conferiti solo nel caso rispondano agli obiettivi dell’Amministrazione e sussista impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne, certificata dal competente responsabile d’area;

c)      gli incarichi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere riferiti a progetti specifici e determinati;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;

- i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta.

d)      gli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente 206.000 euro) devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli di importo inferiore devono essere assegnati mediante procedure comparative, con adeguata e tempestiva pubblicità di avviso di selezione o con invito ad almeno 5 soggetti, nel rispetto  del  principio della rotazione degli incarichi;

e)      il regolamento potrà prevedere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, un limite di spesa, al di sotto del quale gli incarichi potranno essere conferiti, in deroga al precedente punto 4,  con affidamento diretto, per le seguenti ragioni:

- casi  di  particolare   urgenza,  non   dipendenti  da  cause  imputabili  all'Amm.ne;

- quando  trattasi  di  attività comportanti  prestazioni  di  natura artistica o culturale ovvero competenze  specialistiche non comparabili, 

- quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la  realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere  possibile  l'esperimento  di  procedure comparative di  selezione;

f)        gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati utilizzando allo scopo ogni possibile modalità; gli incarichi devono essere sottoposti ai controlli dell’organo di revisione e della Corte dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

 

2.      DI DARE ATTO  che il presente provvedimento,  in conformità ai  criteri  interpretativi  adottati  dalla  Corte dei Conti ed in  premessa  espressamente richiamati,  è riferito esclusivamente agli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza  e non riguarda:

a)      gli appalti e le esternalizzazioni  di  servizi, necessari per raggiungere gli scopi  dell'amministrazione, 
quali, a titolo esemplificativo  e non esaustivo, gli incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche 
contemplati agli artt. 90 e 91 del  D.Lgs.  n.163/2006, oppure gli incarichi per la predisposizione di 
strumenti urbanistici;
b)      le  prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
c)      la rappresentanza in  giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.
 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime      parere FAVOREVOLE.

 

Gordona, 23/05/2008

                                                          

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        (Travaglino dr.ssa Francesca)

 

 

 

 

 

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