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C O M U N E D I G O R D O N A Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
N. 2806
Reg. Prot
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N. 21 del Registro Delibere |
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OGGETTO: |
Art. 3, commi da |
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L’anno DUEMILAOTTO addì VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 18.00 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria. Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano presenti:
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca. |
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Deliberazione
n. 21 del 23.05.2008 OGGETTO: Art. 3, commi
da IL
CONSIGLIO COMUNALE VISTO l’art. 3, comma 56, della legge 244/07, il quale dispone che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione e che con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze; DATO ATTO che la norma prevede che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; VISTO l’art. 48, comma 3, del T.U. 267/00 che assegna alla giunta la competenza all’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; CONSIDERATO che si rende necessario approvare i criteri generali in materia di affidamento di incarichi esterni conformi ai principi dettati dalle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), nonché alle seguenti normative: 1) art. 110, comma 6, del T.U. 267/00,
come sostituito dall’art. 32 del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06:
“Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento
può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”; 2) art. 1 del
D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
30 luglio 2004, n. 191: “L'affidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze
della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed
è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di
eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi
di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”; 3) art. 7 comma 6 del D.lgs
30/3/2001 n. 165 (come modificato ed integrato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio
2006 n. 223, e relativa legge di conversione, e dal comma 76 dell’art. 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244): “Per esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti: a) l'oggetto
della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati; b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la
prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono
essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione”; 4) art. 7 commi 6bis, 6 ter e 6
quater dello stesso D.lgs n. 165/2001
(come modificato ed integrato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, e
relativa legge di conversione, e dal comma 77 dell’art. 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244): “Le amministrazioni pubbliche disciplinano
e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per
il conferimento degli incarichi di collaborazione. I regolamenti di cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. Le
disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti
degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché
degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144; |
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VISTA la delibera n. 37 dell’11 marzo 2008 con la quale |
RITENUTO che, in adempimento a quanto previsto al comma 56 della citata Legge 244/07, sia necessario dettare alla Giunta alcuni indirizzi che dovranno essere trasfusi nelle disposizioni regolamentari, per quanto attiene ai limiti, criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione |
ATTESA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il parere
favorevole di regolarità tecnica reso
dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n°267/2000; CON n° 10 voti
favorevoli, resi nelle forme di legge, essendo n° 10 i Consiglieri presenti e
votanti: DELIBERA
1. DI
FISSARE come segue i
criteri generali, relativamente all’assegnazione di incarichi esterni, ai
quali a) gli
incarichi di collaborazione, sia occasionale sia coordinata e continuativa,
di consulenza, di studio e di ricerca vengono assegnati dai responsabili dei
servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, sulla base del
programma approvato dal Consiglio Comunale; b) gli incarichi di cui alla precedente
lettera a) possono essere conferiti solo nel caso rispondano agli obiettivi
dell’Amministrazione e sussista impossibilità oggettiva di utilizzare risorse
umane interne, certificata dal competente responsabile d’area; c) gli incarichi devono rispondere alle
seguenti caratteristiche: - essere riferiti a progetti specifici e determinati; - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge; - i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta. d) gli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente 206.000 euro) devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli di importo inferiore devono essere assegnati mediante procedure comparative, con adeguata e tempestiva pubblicità di avviso di selezione o con invito ad almeno 5 soggetti, nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi; e) il regolamento potrà prevedere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, un limite di spesa, al di sotto del quale gli incarichi potranno essere conferiti, in deroga al precedente punto 4, con affidamento diretto, per le seguenti ragioni: - casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all'Amm.ne; - quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero competenze specialistiche non comparabili, - quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; f) gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati utilizzando allo scopo ogni possibile modalità; gli incarichi devono essere sottoposti ai controlli dell’organo di revisione e della Corte dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti ed in premessa espressamente richiamati, è riferito esclusivamente agli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e non riguarda: a) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche contemplati agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n.163/2006, oppure gli incarichi per la predisposizione di strumenti urbanistici;b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge; c) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione. |
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA Ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. Gordona,
23/05/2008
IL SEGRETARIO COMUNALE (Travaglino dr.ssa Francesca) |