C O M U N E   D I   G O R D O N A

Provincia di Sondrio

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 
N.  1544 Reg. Prot

 

 N. 10 del Registro Delibere

 

OGGETTO:

 

Revoca delibera 25 novembre 2007, n. 36 del Consiglio Comunale "Adozione variante P.R.G. per modifica N.T.A. vigenti (art. 44) ai sensi art. 2, c. 2. lett f L.R. 23/1997".

 

           

L’anno DUEMILAOTTO addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

 

Risultano presenti:

 

MAZZINA NADA

Sindaco - Presidente

Presente

Assente

1

 

FOGLIADA FRANCESCO

 

 

1

DELL’ANNA ADRIANA

 

2

 

SALA FABIO

 

3

 

MASTAI MAURO

 

 

2

TAVASCI LORENZA

 

 

3

BUZZETTI CLAUDIO

 

4

 

TABACCHI SIMONE

 

5

 

ROGANTINI SERGIO

 

6

 

FOGLIADA ELMO

 

7

 

LEVI CRISTINA

 

8

 

ROSINA GIOVANNI

 

9

 

RUFFATTI LUCA

 

10

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca.

La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n° 10 del 14.03.2008

 

OGGETTO: Revoca delibera 25 novembre 2007, n. 36 del Consiglio Comunale “Adozione variante P.R.G. per modifica N.T.A. vigenti (art. 44) ai sensi art. 2, c. 2. lett f L.R. 23/1997”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Sindaco Mazzina Nada  relaziona al Consiglio quanto segue:

“La presentazione di un piano di lottizzazione per attività produttive nell'area della dismessa fabbrica Spalding ha creato notevole e giustificato allarme nella popolazione. Detto allarme si è acuito all'ulteriore notizia che l'operatore privato intenderebbe cedere l'immobile per la realizzazione di un opificio metallurgico di consistenti dimensioni.

L'area è posta a piè del centro edificato, alla fine della distesa pianeggiante che si incontra entrando in Gordona sulla sinistra del Mera, appena prima della salita che conduce al centro storico.

Da quella zona provengono oggi i fastidiosi rumori della pista di kart, la cui concessione è prossima alla scadenza. La struttura sportiva è posta ben oltre l'insediamento ex Spalding. Le attività produttive sono per loro natura inquinanti e non è un caso che quelle classificate insalubri di prima classe, come potrebbe essere un opificio metallurgico, devono per legge sanitaria essere ubicati in aperta campagna (art. 216 T.U. Sanitario del 1934). Si pensi, in particolare, alle immissioni, di fumi e calore nell'aria, che ne deriverebbero da attività produttive, specie se quelle metallurgiche, nell'immediatezza delle residenze abitative.

Il problema che si espone oggi ai Consiglieri abbisogna, peraltro, di una breve ricostruzione storica al fine di evidenziare che gli amministratori comunali e soprattutto l'esponente Sindaco sono stati presi alla sprovvista dall'iniziativa della proprietà, che, fino a qualche mese prima ed insistentemente da qualche anno, aveva chiesto, anche attraverso la informale presentazione di progetti, una trasformazione dell'ambito in senso residenziale.

Premetto allora che, come da relazione urbanistica a supporto del deliberato oggi proposto, la ex Spalding è stata insediata nell'attuale sito secondo un procedimento non lineare e fors'anche illegittimo. Infatti, il P.d.F. adottato nel 1969, che avrebbe dovuto sostenerlo, non risultava ancora approvato dalla Regione, istituita nel periodo della sua formazione. L'insediamento, invece, risulta autorizzato sulla base della delibera della Giunta Comunale n. 31 del 1972 prot. n. 1976, sulla base di una semplice relazione del geom. Tavasci, certamente non abilitato a trattare oggetti in materia urbanistica secondo il titolo professionale.

Ma non è tanto questo che interessa sotto il profilo politico e amministrativo. Quella grave irregolarità può dirsi sanata dal tempo, tanto più che effettivamente la ex Spalding si pose ai tempi a volano di una crescita economica della comunità insediata. L'effetto positivo, come è noto a tutti, si arrestò, peraltro, dopo pochi anni. Gli atti comunali testimoniano aspre lotte sindacali per fronteggiare i licenziamenti e problematiche per le quali venne richiesto l'intervento del Prefetto nonché di organi ministeriali a mezzo di deputati locali di vari partiti politici.

Quel che più conta all'attualità è che nel 2000 interveniva un rovinoso incendio cui seguiva la chiusura di ogni attività produttiva e, addirittura, una fase di concordato giudiziale con creditori e dipendenti.

È vero anche che le amministrazioni comunali che si sono succedute non hanno avvertito esigenza alcuna di modificare la destinazione urbanistica del sito, nonostante la formazione e realizzazione di un P.I.P. localizzato nel territorio del Comune di Gordona per scelta della Comunità montana. Il P.I.P. è posto nella parte più distanziata, nella valle, dal centro abitato; tant'è che quest'ultimo non ne subisce pregiudizi di sorta, neppure sotto il profilo della visualità paesaggistica del pregevole ambito vallivo. D'altro canto, come ho anticipato, i segnali che da ultimo provenivano dalla proprietà interessata, erano di ordine diverso rispetto alla riattivazione dell'attività produttiva, sia pure per tipologia diversa dall'originaria fabbrica Spalding.

In detto contesto, nel novembre 2007 perveniva dalla stessa proprietà un progetto di piano di lottizzazione. Qualche mese prima e precisamente nell'agosto 2007, il professionista incaricato dalla proprietà, arch. Annamaria Dell'Anna, aveva comunicato ufficialmente al Sindaco di avere dismesso il mandato operativo al fine di ottenere un mutamento di destinazione per l'area di che trattasi.

E' veramente importante ricordare al proposito che, proprio corrispondendo all'istanza della proprietà Lucky Town per un cambiamento di destinazione dell'azzonamento, il Consiglio Comunale, nella seduta in data 29 novembre 2006 (delibera n. 49), prendendo atto delle dichiarazioni dell'arch. Annamaria Dell'Anna – confermative del contenuto della lettera della Lucky Town dd. 24 ottobre 2006 portante la richiesta della "disponibilità dell'amministrazione comunale a valutare il cambio della destinazione urbanistica dell'area ex Spalding" - approvava la mozione favorevole a detta ipotesi dichiarando il proprio impegno a "... a valutare ogni proposta operativa che la proprietà dell'area ex Spalding vorrà presentare i cui elementi fondamentali saranno i seguenti: progetti concreti o studi di fattibilità dai quali emergano chiaramente le intenzioni della proprietà opportunamente condivisi".

Appare allora giustificabile che, alla contraria determinazione della società privata di presentare un progetto di lottizzazione volto a riattivare l'attività industriale, il Comune, in linea con la preoccupazione di conferire al sito un assetto urbanistico coerente con il contesto, quanto soprattutto alle tipologie delle lavorazioni, attesa la vicinanza al centro edificato e considerando la nota caratteristica ambientale del paese interessato giornalmente dalla breva che, spirando da valle, acuisce rumori e trasporta fumi e pulviscolo, abbia ritenuto di adottare una variante allo strumento urbanistico per la formazione di un P.I.P.; ovverosia di uno strumento in mano pubblica garante della salvaguardia delle predette emergenze di salubrità e di ambiente.

Peraltro, un approfondito riesame della normativa di settore fa oggi emergere che la condizione della dismessa industria Spalding trova, in realtà, disciplina nella norma di cui all'art. 7 L.R. 1/2007. A tenore di detta disposizione, le aree dismesse da oltre quattro anni costituiscono presunzione legislativa di grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico - occupazionale. Esse, quindi, sono sottoposte a procedimento di recupero al fine di fronteggiare il pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il degrado ambientale e urbanistico. La procedura di recupero viene avviata con una proposta di riutilizzo che deve, peraltro, tenere conto del contesto insediativo e della programmazione urbanistica del territorio circostante l'area dismessa. Soprattutto, la proposta deve indicare le attività e le funzioni che si intendono insediare.

Conseguentemente, una proposta di piano di lottizzazione come quella presentata dall'attuale proprietà contrasta con la norma legislativa regionale e deve per questo essere respinta. Con l'ulteriore conseguenza che il Comune è tenuto ad avviare il procedimento prefigurato dalla norma medesima.

Sorge, tuttavia, il problema della sua diretta operatività, fuori cioè dal recepimento della normativa urbanistica comunale. Il rispetto delle autonomie locali, come si desume dall'art. 5 della Costituzione oltre che dagli artt. 3, 7 e 13 del T.U. Enti Locali n. 267/2000, fa reputare che il Comune debba recepire la normativa sopra citata, che è di principio e che attiene, per espressa previsione, a valutazioni di carattere ambientale oltre che socio – economico - occupazionale specificamente rientranti tra i compiti istituzionali del Comune. In questo senso la potestà regolamentare del Comune di Gordona legittima l'assunzione di una norma che, nel rispetto dei principi, risulta, per il suo contenuto, adeguata alle esigenze del proprio territorio comunale.

Nel nostro caso, quelle indicate dalla disposizione normativa regionale appaiono soddisfacenti per la soluzione dei problemi ricollegabili al recupero dell'area industriale dismessa in argomento.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si propone al Consiglio di:

-         revocare la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 25 novembre 2007 in quanto non ha tenuto conto della presenza nell'ordinamento della specifica normativa regionale volta a risolvere i problemi connessi al "grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico - occupazionale" della dismessa area Spalding in uno con i rimedi per la salute, la sicurezza urbana e sociale e soprattutto per il degrado ambientale ed urbanistico. La norma legislativa, a parte la doverosità del suo rispetto, profila strumenti operativi certamente più efficaci e coerenti nel pubblico interesse di quanto potrebbe garantire la formazione del revocato P.I.P.;

Anticipo inoltre che con successivo punto all’ordine del giorno proporremo al Consiglio di recepire nelle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale la richiamata disposizione legislativa di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2007, secondo il contenuto espresso nella relazione dell'urbanista all'uopo incaricato secondo il procedimento indicato nell'art. 25, comma 1, della L.R. 12/2005”;

 

Terminato l’intervento del Sindaco è dichiarata aperta la discussione;

 

Interviene il Capogruppo Rosina Giovanni, legge il proprio intervento scritto che, consegnato al Segretario comunale, viene testualmente riportato:

“Le motivazioni per le quali si ebbe a votare favorevolmente alla delibera del novembre 2007 erano e rimangono politicamente valide, in particolare per quanto all’utilità pubblica di consentire uno sviluppo ordinato e governato del tessuto economico-sociale-produttivo del paese come a suo tempo dichiarato e che la introduzione di un PIP era in quella fase e con il supporto tecnico di cui ci si è avvalsi, lo strumento utile a garantire un “governo pubblico” per evitare l’inizio di un iter, forse irreversibile, di compromissione dell’area in assenza di garanzie concrete per Gordona; se la scelta poteva essere capannoni “selvaggi” o capannoni  “addomesticati”  si scelse la seconda.

Premesso ciò, i successivi approfondimenti richiesti dalle doglianze della proprietà, hanno portato alla individuazione di un migliore strumento legislativo che, come verrà proposto nel prossimo punto all’odg, rispondendo alle specifiche esigenze del comune di Gordona per quell’area consente di alleggerire le conseguenze negative per la proprietà introdotte dalla delibera che si intende revocare

Riteniamo pertanto corretto e doveroso votare a favore della revoca, in considerazione della nuova variante allo strumento urbanistico che verrà proposta, sicuramente meno vincolante per le parti”;

Interviene il Consigliere Comunale Rogantini Sergio, legge il proprio intervento scritto che, consegnato al Segretario comunale, viene testualmente riportato:

“ Ho ascoltato con attenzione quanto il Sindaco ha esposto e ne condivido la decisione che propone. Considero peraltro anche un ulteriore aspetto e cioè che la proprietà ha disturbato il Comune con precedenti istanze di modifica della destinazione urbanistica dell’area.

Il Consiglio Comunale si è appositamente riunito nel 2006 (seduta del 29.11.2006) ed ha assunto un impegno di procedere secondo l’istanza del privato perché giudicata conveniente nel pubblico interesse della gestione del territorio.

Tutto questo, peraltro, non può essere messo sul piano della cortesia o benevolenza.

Pertanto il Comune deve provvedere ad azzonare diversamente l’area interessata proprio perché vi è stata una decisione del Consiglio Comunale assunta all’unanimità (delibera n.49/2006) ed a favore proprio della richiesta della proprietà.

Voto la proposta del sindaco confidando che il progetto che sarà presentato dalla società sia nuovo rispetto anche alla destinazione d’uso, in altri termini che non contraddica la delibera del C.C. n.49/2006.

In caso contrario invito la Giunta Comunale ed il Sindaco ad avviare subito la procedura per il mutamento di destinazione d’uso e di valutare se nel comportamento della proprietà non vi siano colpe che possano consentire azioni risarcitorie sotto il profilo di un comportamento non improntato alla correttezza e buona fede”;

 

Interviene il Sindaco Mazzina Nada:

“Il problema Fabbrica-Sci è un problema non della maggioranza, né della minoranza: è un tema che interessa il gordonese che è attento alla pianificazione territoriale del proprio comune, ma oserei di più ce direi che è una questione di valenza comprensoriale, vista la storia di tale area.

Stasera siamo chiamati a prendere una decisione importante per dare un segnale forte alla proprietà dell’area: non un segnale di chiusura, ma un segnale chiaro di apertura per dire “proprietà, presenta progetti validi, concreti che noi siamo disponibili a valutare”.

Il mio è un invito anche all’imprenditoria locale e provinciale perché prenda conoscenza dell’esistenza di una tale area e delle sue molte potenzialità per poter insediare le proprie attività.

Ringrazio in questo frangente la parte sindacale che ci è stata di supporto in questo iter fornendoci informazioni importanti.

In ultimo, permettetemi di richiamare il nostro programma elettorale dove, nella parte dedicata alle attività produttive -Area Spalding – Punto 9, si dice:

Per quanto riguarda l’area ex-Spalding, siamo disponibili a valutare le richieste della proprietà sempre in un’ottica di interesse generale del comune (occupazione e compatibilità ambientale), evitando speculazioni edilizie”;  

 

Interviene il Consigliere Fogliada Elmo: dichiara di essere d’accordo con le argomentazioni esposte dal Sindaco nella relazione illustrativa della proposta in argomento;

 

Terminata la discussione è adottata la seguente deliberazione:

 

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 25.11.2007 avente ad oggetto: “Adozione variante P.R.G. per modifica N.T.A. vigenti (art. 44) ai sensi art. 2, c. 2. lett f L.R. 23/1997”;

 

VALUTATO che si rende necessario procedere alla REVOCA della deliberazione in oggetto, per  le  motivazioni illustrate nella relazione del Sindaco;

 

DATO atto che la revoca è un atto amministrativo di 2° grado che si configura quale atto di ritiro che deve avvenire con le medesime modalità  e forme previste dalla legge per l’atto ritirato, con efficacia non retroattiva; 

 

ATTESA la propria competenza in quanto la revoca amministrativa deve essere esercitata dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento originario;

 

ACQUISITO il parere favorevole del segretario comunale reso ai  sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto legislativo n.267/2000;

 

CON voti n. 10  favorevoli, resi nelle forme di legge, essendo n. 10  i Consiglieri presenti e votanti:

 

DELIBERA

 

DI REVOCARE la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 25 novembre 2007 in quanto non ha tenuto conto della presenza nell'ordinamento della specifica normativa regionale volta a risolvere i problemi connessi al "grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico - occupazionale" della dismessa area Spalding in uno con i rimedi per la salute, la sicurezza urbana e sociale e soprattutto per il degrado ambientale ed urbanistico.

 

INDI il Sindaco, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134  - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

 

CON voti n. 10  favorevoli, resi nelle forme di legge, essendo n. 10  i Consiglieri presenti e votanti:

 

DELIBERA

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime      parere FAVOREVOLE.

 

Gordona, 14/03/2008

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Travaglino dr.ssa Francesca)

 

 

 

 

 

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