C O M U N E   D I   G O R D O N A

Provincia di Sondrio

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N.  ____ Reg. Prot

 

 N. 36 del Registro Delibere

 

OGGETTO:

 

Adozione variante P.R.G. per modifica N.T.A. vigenti (art. 44) ai sensi art. 2 comma 2 lett. “f” L.R. 23/1997.

 

           

L’anno DUEMILASETTE addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

 

Risultano presenti:

 

MAZZINA NADA

Sindaco - Presidente

Presente

Assente

1

 

FOGLIADA FRANCESCO

 

 

1

DELL’ANNA ADRIANA

 

2

 

SALA FABIO

 

3

 

MASTAI MAURO

 

 

2

TAVASCI LORENZA

 

 

3

BUZZETTI CLAUDIO

 

4

 

TABACCHI SIMONE

 

5

 

ROGANTINI SERGIO

 

6

 

FOGLIADA ELMO

 

7

 

LEVI CRISTINA

 

8

 

ROSINA GIOVANNI

 

9

 

RUFFATTI LUCA

 

 

4

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca.

La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione 36 del 25/11/2007

 

OGGETTO: Adozione variante P.R.G. per modifica N.T.A. vigenti (art. 44) ai sensi art. 2 comma 2 lett. “f” L.R. 23/1997.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Sindaco Mazzina Nada introduce la trattazione del punto iscritto al n. 8 dell’ordine del giorno, indi

relaziona  come segue:

 

Facendo seguito alla delibera del Consiglio del 29.11.2006, relativa all’area ex-Spalding, approvata

all’unanimità, ci sono stati sottoposti, a livello informale dei progetti sull’area stessa che sono stati

oggetto di riflessione da parte dei consiglieri.

Dopo le ultime proposte avanzate, è stato deciso all’unanimità di adottare una variante sull’area in oggetto”; prosegue l’intervento leggendo la relazione tecnica a firma del tecnico incaricato di redigere la variante in argomento, Arch. Silvano Molinetti, che si allega al presente atto sotto lettera “A”;

“A questo punto, come discusso in pre-consiglio, procedo alla lettura di un documento che contiene le osservazioni motivate che hanno portato al provvedimento che andremo ad approvare questa sera.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2006 avente per oggetto “Esame interpellanza sull’area ex-fabbrica sci” in cui è stato deliberato un documento che riporto qui di seguito:

“L’Amministrazione Comunale si impegna a valutare ogni proposta operativa che la proprietà dell’area ex-Spalding vorrà presentare, i cui elementi fondamentali saranno i seguenti: progetti concreti o studi di fattibilità dai quali emergano chiaramente le intenzioni della proprietà OPPORTUNAMENTE CONDIVISI”;

per sottolineare l’unità di intenti di questa amministrazione nel voler affrontare lo sviluppo di un’area ritenuta strategica per il Comune di Gordona,

comunico quanto segue:

da un’analisi attenta delle tappe significative della ex-fabbrica sci dagli anni settanta ad oggi, (ricordo che nel 1973 vi erano oltre 500 addetti!)  si può affermare che quanto previsto dalle N.T.A del vigente PRG all’art. 44 – Zona D1 PRODUTTIVA ESISTENTE  comma 6 punto 2 – a fronte di nessuna garanzia occupazionale, non sia più perseguibile né realizzabile nell’attuale contesto urbanistico e socio-economico di Gordona.

Nel 1975, a fronte della proposta della Comunità Montana della Valchiavenna di localizzare l’area industriale attrezzata tra le “Giavere” ed i “Tamariss” (appena a valle della fabbrica sci), vi fu una sollevazione popolare, al punto che venne attivato, tra i capifamiglia, un referendum popolare per il 23.11.1975 (vedasi delibera di c.c. n. 83/75) dal quale risultò una netta opposizione a tale localizzazione convenendo di insediare l’area industriale nell’attuale località.

Nella scelta della popolazione di non volere più fabbriche “sotto alle case” vi fu sia qualche pecca gestionale (fumi ed odori) ma anche la delusione per l’inutilità dei sacrifici fatti per consentire l’insediamento della Persenico/Spalding dato che già nel 1975 iniziavano le prime avvisaglie di un declino aziendale che ha finito per portare alla chiusura.

Per rispettare la scelta popolare vi furono in seguito delle localizzazioni di aree artigianali/produttive in località precise (Tamariss, Crezza, Prun), per cui è necessario riconsiderare – ripeto a fronte di nessuna garanzia occupazionale - quanto previsto dalle NTA del PRG vigente nell’area della ex-fabbrica sci.

Considerati da un lato i progetti presentati in via informale in questi anni dalla proprietà che proponevano l’adozione di scelte urbanistiche di volta in volta diverse, e, dall’altro, considerata l’importanza di tale area sia per il paese che per l’intera Valle, a livello occupazionale;

volendo prendere in mano la situazione per organizzare, attraverso una programmazione urbanistica rigida e dettagliata lo sviluppo di un’area strategica, di notevoli dimensioni e riconoscendo comunque la centralità dello sviluppo artigianale-industriale;

nelle more dell’adozione del PGT (Piano di Governo del Territorio), propongo al Consiglio Comunale di approvare la variante in oggetto che prescrive per il PA1 del PRG, quale strumento urbanistico attuativo, il Piano degli insediamenti produttivi (PIP), ai sensi degli artt. 8 e 11  delle NTA, così come tecnicamente motivato nella relazione tecnica del professionista incaricato già precedentemente illustrata.

Se il consiglio comunale è d’accordo, proporrei la condivisione e la votazione dello stesso documento all’unanimità;

 

Terminata la relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione di seguito sintetizzata:

 

Interviene il Capogruppo Rosina Giovanni che legge l’intervento scritto do seguito riportato:

 “Al di là dei ruoli che ci competono e che intendiamo coerentemente rispettare, esprimiamo dichiarazione congiunta delle minoranze di voto favorevole con la convinzione che la proposta formulata possa oggi dare le maggiori garanzie per uno sviluppo ordinato e governato del tessuto economico-sociale-produttivo del paese a beneficio esclusivo della popolazione di Gordona.

E’ appena il caso di ricordare che la questione è stata più volte oggetto di interventi nei consigli comunali anche informali ed anche nelle assemblee pubbliche previste dallo Statuto:

ci riferiamo, per esempio,  alla delibera di Consiglio Comunale n. 11/06 del 31/03/2006 ed in particolare alla ultima in data 29/11/2006 n. .49/06 unanimemente approvata”;

 

Indi viene adottata la seguente deliberazione:

 

PREMESSO che il Comune di Gordona è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 26 in data 30.06.1997 e approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n° 41825 del 05.03.1999;

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. 69 del 20.11.2007, mediante la quale è stata impartita direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico per l’assunzione dei provvedimenti gestionali propedeutici all’affidamento di un incarico ad un tecnico qualificato, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n.163/2006 nonché al regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (approvato con delibera C.C. n.28/2007), per la predisposizione degli elaborati necessari all’adozione di una variante allo strumento urbanistico, ai sensi della L.R. 23/97;

 

DATO ATTO  che con proprio provvedimento il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha conferito incarico all’Arch. Molinetti Silvano, dello Studioquattro di Chiavenna;

 

CHE  con nota acquisita al protocollo dell’ente al  n. 5224/23.11.2007 il professionista come sopra incaricato ha trasmesso gli elaborati della variante al P.R.G. riguardante modifiche all’art. 44 delle NTA ed alla Tav.2.2. Azzonamento, predisposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere f ) ed i) della L.R.23/97;

 

VISTO il sopra richiamato articolo 2, comma 2 della L.R. 23/97, in particolare:

lettera “f”: varianti che comportino modificazioni dei perimetri degli ambiti territoriali subordinati a piani attuativi, finalizzate ad assicurare un miglior assetto urbanistico nell’ambito dell’intervento, opportunamente e tecnicamente documentato, ovvero a modificare la tipologia dello strumento urbanistico attuativo;

lettera “i” : varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;

 

VISTI gli elaborati relativi alla variante:

  • Relazione illustrativa – Estratto NTA –  Estratto azzonamento
  • Scheda regionale

           

VISTA  la normativa vigente in materia urbanistica;

 

RICHIAMATO l’art. 25, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, nel quale è previsto, fino all’adeguamento dei PRG vigenti a norma dell’art. 26 della stessa legge, la possibilità di approvazione di varianti nei casi di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, con la procedura di cui all’art. 3 della predetta L.R. n. 23/1997;

 

CONVENUTA pertanto l’opportunità di approvare la suddetta proposta di variante;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

 

CON  n. 9 favorevoli, resi nelle forme di legge, essendo n, 9 i consiglieri presenti e votanti:

 

D E L I B E R A

 

1.      DI ADOTTARE, per le motivazioni riportate in premessa,  la variante  allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere i) ed f) della L.R. 23/1997,  predisposta del professionista all’uopo incaricato Arch. Molinetti Silvano.

2.      DI  APPROVARE gli elaborati tecnici, elencati in premessa, nonché la scheda informativa di cui alla Circolare G.R. n. 37 del 10/7/97.

3.      DI  DISPORRE  che la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, venga depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente agli elaborati ed alla scheda informativa; di detto deposito sarà data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio nonché con la pubblicazione su almeno un quotidiano locale, secondo quanto disposto dall’art.3 comma 1° della L.R.23/97, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nei termini di cui al comma 2° del citato art.3. 

4.      DI DISPORRE altresì che venga effettuata adeguata pubblicità mediante comunicazione scritta nei confronti di tutti i privati interessati dalle modifiche urbanistiche apportate dalla presente variante.

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime      parere FAVOREVOLE.

 

Gordona, 25/11/2007

                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

                                                                               (Gianera geom. Silvio)