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C O M U N E
D I G O R D O N A Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
N. ____ Reg. Prot
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N. 36 del
Registro Delibere |
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OGGETTO: |
Adozione variante P.R.G. per modifica N.T.A. vigenti (art. 44) ai sensi art. 2 comma 2 lett.
“f” L.R. 23/1997. |
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L’anno DUEMILASETTE addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in
sessione straordinaria. Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano presenti:
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca.
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Deliberazione n° 36
del 25/11/2007 OGGETTO:
Adozione variante P.R.G. per modifica N.T.A.
vigenti (art. 44) ai sensi art. 2 comma 2 lett. “f” L.R.
23/1997. IL CONSIGLIO COMUNALE Il
Sindaco Mazzina Nada introduce la
trattazione del punto iscritto al n. 8
dell’ordine del giorno, indi relaziona come segue: “Facendo seguito alla delibera del Consiglio
del 29.11.2006, relativa all’area ex-Spalding,
approvata all’unanimità, ci sono stati sottoposti, a livello
informale dei progetti sull’area stessa che sono stati oggetto di riflessione da parte dei consiglieri. Dopo le
ultime proposte avanzate, è stato deciso all’unanimità di adottare una
variante sull’area in oggetto”; prosegue l’intervento leggendo la relazione tecnica a firma del tecnico
incaricato di redigere la variante in argomento, Arch.
Silvano Molinetti, che si allega al presente atto
sotto lettera “A”; “A questo punto, come discusso in pre-consiglio, procedo alla lettura di un documento che
contiene le osservazioni motivate che hanno portato al provvedimento che
andremo ad approvare questa sera. “L’Amministrazione
Comunale si impegna a valutare ogni proposta operativa che la proprietà
dell’area ex-Spalding vorrà presentare, i cui
elementi fondamentali saranno i seguenti: progetti concreti o studi di
fattibilità dai quali emergano chiaramente le intenzioni
della proprietà OPPORTUNAMENTE CONDIVISI”; per
sottolineare l’unità di intenti di questa amministrazione nel voler affrontare
lo sviluppo di un’area ritenuta strategica per il comunico
quanto segue: da
un’analisi attenta delle tappe significative della ex-fabbrica sci dagli anni
settanta ad oggi, (ricordo che nel 1973 vi erano oltre 500 addetti!) si può affermare che quanto previsto dalle N.T.A del vigente PRG all’art. 44 – Zona D1 PRODUTTIVA
ESISTENTE comma 6 punto 2 – a fronte
di nessuna garanzia occupazionale, non sia più perseguibile né realizzabile
nell’attuale contesto urbanistico e socio-economico di Gordona. Nel
Nella
scelta della popolazione di non volere più fabbriche “sotto alle case” vi fu
sia qualche pecca gestionale (fumi ed odori) ma anche la delusione per
l’inutilità dei sacrifici fatti per consentire l’insediamento della Persenico/Spalding dato che già
nel 1975 iniziavano le prime avvisaglie di un declino aziendale che ha finito
per portare alla chiusura. Per
rispettare la scelta popolare vi furono in seguito delle localizzazioni di
aree artigianali/produttive in località precise (Tamariss,
Crezza, Prun), per cui è necessario riconsiderare – ripeto a fronte di
nessuna garanzia occupazionale - quanto previsto dalle NTA del PRG vigente
nell’area della ex-fabbrica sci. Considerati
da un lato i progetti presentati in via informale in questi anni dalla
proprietà che proponevano l’adozione di scelte urbanistiche di volta in volta
diverse, e, dall’altro, considerata l’importanza di tale area sia per il
paese che per l’intera Valle, a livello occupazionale; volendo
prendere in mano la situazione per organizzare, attraverso una programmazione
urbanistica rigida e dettagliata lo sviluppo di un’area strategica, di
notevoli dimensioni e riconoscendo comunque la centralità dello sviluppo artigianale-industriale; nelle
more dell’adozione del PGT (Piano di Governo del Territorio), propongo al
Consiglio Comunale di approvare la variante in oggetto che prescrive per il
PA1 del PRG, quale strumento urbanistico attuativo, il Piano degli
insediamenti produttivi (PIP), ai sensi degli artt.
8 e 11 delle
NTA, così come tecnicamente motivato nella relazione tecnica del
professionista incaricato già precedentemente illustrata. Se il consiglio comunale è
d’accordo, proporrei la condivisione e la votazione dello stesso documento
all’unanimità;” Terminata la relazione il Sindaco
dichiara aperta la discussione di seguito sintetizzata: Interviene il Capogruppo Rosina
Giovanni che legge l’intervento scritto do seguito riportato: “Al di là dei ruoli che ci competono e che
intendiamo coerentemente rispettare, esprimiamo dichiarazione congiunta delle
minoranze di voto favorevole con la convinzione che la proposta formulata
possa oggi dare le maggiori garanzie per uno sviluppo ordinato e governato
del tessuto economico-sociale-produttivo
del paese a beneficio esclusivo della popolazione di Gordona. E’ appena il caso di ricordare che la
questione è stata più volte oggetto di interventi nei consigli comunali anche
informali ed anche nelle assemblee pubbliche previste dallo Statuto: ci riferiamo, per
esempio, alla delibera di Consiglio
Comunale n. 11/06 del 31/03/2006 ed in particolare alla ultima in data
29/11/2006 n. .49/06 unanimemente approvata”; Indi viene
adottata la seguente deliberazione: PREMESSO che il Comune di Gordona è dotato di
Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n° RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n° 69 del 20.11.2007, mediante la quale è stata impartita direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico per
l’assunzione dei provvedimenti gestionali propedeutici all’affidamento di un
incarico ad un tecnico qualificato, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n.163/2006 nonché al
regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
(approvato con delibera C.C. n.28/2007), per la
predisposizione degli elaborati necessari all’adozione di una variante allo
strumento urbanistico, ai sensi della L.R. 23/97; DATO ATTO che con proprio provvedimento il responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale ha conferito incarico all’Arch. Molinetti Silvano, dello Studioquattro
di Chiavenna; CHE con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 5224/23.11.2007 il professionista come
sopra incaricato ha trasmesso gli elaborati della variante al P.R.G.
riguardante modifiche all’art. 44 delle NTA ed alla Tav.2.2.
Azzonamento, predisposta ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lettere f ) ed i) della L.R.23/97; VISTO il sopra richiamato articolo 2, comma 2 della
L.R. 23/97, in particolare: lettera “f”: varianti che comportino
modificazioni dei perimetri degli ambiti territoriali subordinati a piani
attuativi, finalizzate ad assicurare un miglior assetto urbanistico
nell’ambito dell’intervento, opportunamente e tecnicamente documentato,
ovvero a modificare la tipologia dello strumento urbanistico attuativo; lettera “i” : varianti concernenti le modificazioni della normativa
dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la
normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative
sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree; VISTI gli elaborati relativi alla variante:
VISTA la
normativa vigente in materia urbanistica; RICHIAMATO l’art. 25, comma 1, della legge regionale 11 marzo
2005 n.12, nel quale è previsto, fino
all’adeguamento dei PRG vigenti a norma dell’art. 26 della stessa legge, la
possibilità di approvazione di varianti nei casi di cui all’art.
2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, con la
procedura di cui all’art. 3 della predetta L.R. n.
23/1997; CONVENUTA
pertanto l’opportunità di approvare la suddetta proposta di variante; VISTO
il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio
tecnico reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; CON n. 9 favorevoli,
resi nelle forme di legge, essendo n, 9 i consiglieri presenti e votanti: D E L I B E R A1. DI ADOTTARE, per le motivazioni riportate in premessa, la variante allo strumento urbanistico vigente, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere i) ed f) della L.R. 23/1997, predisposta del professionista all’uopo
incaricato Arch. Molinetti
Silvano. 2. DI APPROVARE
gli elaborati tecnici, elencati in premessa, nonché la scheda informativa di
cui alla Circolare G.R. n. 37 del 10/7/97. 3. DI DISPORRE che la presente deliberazione, ad
intervenuta esecutività, venga depositata per trenta giorni consecutivi nella
segreteria comunale, unitamente agli elaborati ed alla scheda informativa; di
detto deposito sarà data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso
all’albo pretorio nonché con la pubblicazione su almeno un quotidiano locale,
secondo quanto disposto dall’art.3 comma 1° della L.R.23/97, affinché
chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni
nei termini di cui al comma 2° del citato art.3. 4. DI DISPORRE
altresì che venga effettuata adeguata pubblicità
mediante comunicazione scritta nei confronti di tutti i privati interessati
dalle modifiche urbanistiche apportate dalla presente variante. |
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. Gordona, 25/11/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Gianera geom. Silvio) |