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C O M U N E D I G O R D O N A Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
N.
2009 Reg. Prot
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N. 13 del
Registro Delibere |
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OGGETTO: |
Approvazione definitiva variante P.R.G. ai sensi L.R. 23/1997 art. 2,
comma 2, come previsto dall’art. 25, comma 1, L.R. 12/2005. |
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L’anno DUEMILASETTE addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione ordinaria. Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano presenti:
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca. La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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Deliberazione n. 13 del 30/03/2007 OGGETTO:
adozione defintiva variante p.r.g. ai
sensi l.r. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall’art. 25, comma 1, l.r.
12/2005. IL CONSIGLIO COMUNALE Prima dell’inizio della trattazione del punto
in oggetto i Consiglieri Mazzina Nada, Fogliada Francesco, Sala Fabio e
Ruffatti Luca, si allontanano dall’aula consiliare, pertanto il numero dei
consiglieri presenti scende a 7; Preliminarmente il Consigliere Rosina Giovanni
dichiara di rimanere in aula consiliare solo ed esclusivamente per consentire
la trattazione del punto e quindi non far venire meno il numero legale (metà
più uno dei consiglieri assegnati al comune) per senso di responsabilità nei
confronti dei gordonesi interessati dalla variante in oggetto, che hanno una
aspettativa e che va rispettata; evidenzia come questo senso di
responsabilità sia invece venuto meno da parte di alcuni consiglieri del
gruppo di maggioranza; i Consiglieri dell’Anna Adriana, Rogantini
Sergio e Rosina Giovanni (quest’ultimo per le motivazioni sopra riassunte)
dichiarano di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione
della delibera in argomento ai sensi dell’articolo 78, secondo comma, del
Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce che i consiglieri comunali “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione
di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al quarto grado L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi
in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini
fino al quarto grado”; Relaziona l’Assessore Mastai Mauro, quindi viene adottata la seguente deliberazione: PREMESSO
che il Comune di Gordona è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n° 26 in data 30.06.1997 e approvato
dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n° 41825 del
05.03.1999; RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 50 in data 29.11.2006, esecutiva, mediante la quale è stata adottata una variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed i) della L.R. 23/1997, predisposta del professionista all’uopo incaricato Arch. Leoni Edoardo; RICHIAMATO l’art. 25, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni, che prevede, fino all’adeguamento dei PRG vigenti a norma dell’art. 26 della stessa legge, la possibilità di approvazione di varianti nei casi di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, con la procedura di cui all’art. 3 della predetta L.R. n. 23/1997; PRESO atto che la variante come sopra adottata è stata depositata per 30 giorni consecutivi dal 20.12.2006 al 19.01.2007 nella segretaria comunale, a disposizione del pubblico, e che di ciò si è dato avviso (prot. 5859 del 20.12.2005) con apposito manifesto e pubblicato su un quotidiano di interesse locale (“La Provincia”) al fine di prendere atto delle eventuali osservazioni presentate fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione; PRESO atto
che nel predetto termine NON sono
pervenute osservazioni e pertanto, espletate le formalità suddette, si rende
ora necessario sottoporre il progetto di variante ad approvazione definitiva; VISTA la normativa in materia
urbanistica vigente; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del
responsabile del servizio tecnico reso ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000; CON
n. 4 voti favorevoli, resi per alzata di mano, dai n. 7 Consiglieri
presenti e n. 4 Consiglieri votanti (n. 3 Consiglieri astenuti: Dell’Anna
Adriana, Rosina Giovanni e Rugantini Sergio): DELIBERA
1. DI APPROVARE in via definitiva, la variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 12/2005 e s.m.i. (da attuarsi con variante ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere c, d, e ed i della L.R. 23/1997), predisposta del professionista all’uopo incaricato Arch. Leoni Edoardo, negli elaborati di seguito elencati: ·
Relazione
illustrativa delle varianti; ·
Tav.2.1
azzonamento 1:2.000 ·
Tav.2.2
azzonamento 1:2.000 ·
Tav.3 azzonamento nuclei urbani 1:500 ·
Norme
Tecniche di Attuazione ·
A Azzonamento con localizzazione varianti 1
: 2.000 ·
B Azzonamento nuclei urbani con
localizzazioni varianti 1 : 500 ·
C N.T.A. con individuazione delle parti
modificate ·
scheda
informativa di cui alla Circolare G.R. n. 37 del 10/7/97. |
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA Ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si
esprime parere FAVOREVOLE. Gordona, 30/03/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Gianera geom. Silvio) |