|
C O M U N E D I G O R D O N A Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE |
N. 5857 Reg. Prot
|
N. 50 del
Registro Delibere |
|
|
OGGETTO: |
Adozione variante
P.R.G. ai sensi L.R. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall’art. 25
comma 1, L.R. 12/2005. |
|
|
L’anno DUEMILASEI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria. Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano presenti:
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca. La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
|
|
Deliberazione n° 50 del 29/11/2006 OGGETTO: adozione variante p.r.g. ai sensi l.r. 23/1997 art. 2, comma 2, Come previsto dall’art. 25, comma 1, l.r. 12/2005. IL CONSIGLIO COMUNALE Prima dell’inizio della trattazione del punto
in oggetto i Consiglieri Mazzina Nada, Rosina Giovanni, Ruffatti Luca,
Battistessa Domenico, Sala Fabio si allontanano dall’aula consiliare,
pertanto il numero dei consiglieri presenti scende a n°7; i Consiglieri Dell’Anna Adriana, Fogliada Elmo
e Rogantini Sergio dichiarano di astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione della delibera in argomento ai sensi dell’articolo
78, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce che i
consiglieri comunali “devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o
di loro parenti o affini sino al quarto grado L’obbligo di astensione non si
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; Relaziona l’Assessore Mastai Mauro, quindi viene adottata la seguente deliberazione: PREMESSO
che il Comune di Gordona è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n° 26 in data 30.06.1997 e approvato
dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n° 41825 del
05.03.1999; RICHIAMATA
la deliberazione della G.M. n°33 in data 11.04.2006, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si conferiva
incarico all’Arch. Leoni Edoardo per la stesura di una variante allo
strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della L.R. 23/1997; VISTO
il sopra richiamato articolo 2, comma 2 della L.R. 23/97, in particolare: c) varianti atte ad apportare agli strumenti urbanistici
generali, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate,
dell'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze
catastali e delle confinanze, le modificazioni necessarie a conseguire la
realizzabilità delle previsioni urbanistiche anche mediante rettifiche delle
delimitazioni tra zone omogenee diverse; d) varianti dirette a modificare le modalità di intervento sul
patrimonio edilizio esistente, nel caso in cui esse non concretino
ristrutturazione urbanistica e non comportino incremento del peso insediativo
in misura superiore al 10% rispetto a quanto stabilito dallo strumento
urbanistico vigente; ove necessario, le varianti potranno altresì prevedere
il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard; e) varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di
zone omogenee già classificate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone B, C e D che
comportino, con o senza incremento della superficie azzonata, un aumento
della relativa capacità edificatoria non superiore al 10% di quella
consentita nell'ambito oggetto della variante dal vigente PRG, ove necessario
tali varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della
dotazione di aree a standard; i) varianti concernenti le modificazioni della normativa dello
strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la
normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative
sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una
rideterminazione ex novo della disciplina delle aree; VISTI gli elaborati della variante in oggetto trasmessi in data 14/11/06 dal professionista come sopra incaricato e di seguito elencati:
VISTA la normativa in materia urbanistica
vigente; RICHIAMATO l’art. 25, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, nel quale è previsto, fino all’adeguamento dei PRG vigenti a norma dell’art. 26 della stessa legge, la possibilità di approvazione di varianti nei casi di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, con la procedura di cui all’art. 3 della predetta L.R. n. 23/1997; CONVENUTA
pertanto l’opportunità di approvare la suddetta proposta di variante; VISTO
il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio
tecnico reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; CON
n. 4 voti favorevoli, resi per
alzata di mano, dai n. 7 Consiglieri presenti e n. 4 Consiglieri votanti (n.
3 Consiglieri astenuti: Dell’Anna
Adriana, Fogliada Elmo e Rogantini Sergio): DELIBERA
1. DI ADOTTARE la variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed i) della L.R. 23/1997, predisposta del professionista all’uopo incaricato Arch. Leoni Edoardo. 2.
DI APPROVARE gli elaborati tecnici, elencati in premessa, nonché la
scheda informativa di cui alla Circolare G.R. n. 37 del 10/7/97. 3.
DI DISPORRE che la presente
deliberazione, ad intervenuta esecutività, venga depositata per trenta giorni
consecutivi nella segreteria comunale, unitamente agli elaborati ed alla
scheda informativa; di detto deposito sarà data comunicazione al pubblico
mediante avviso affisso all’albo pretorio nonché con la pubblicazione su
almeno un quotidiano locale, secondo quanto disposto dall’art.3 comma 1°
della L.R.23/97, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e
presentare osservazioni nei termini di cui al comma 2° del citato art.3. 4.
DI DISPORRE altresì che venga effettuata adeguata
pubblicità mediante comunicazione scritta nei confronti di tutti i privati
interessati dalle modifiche urbanistiche apportate dalla presente variante. |
|
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA Ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si
esprime parere FAVOREVOLE. Gordona, 29/11/2006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Gianera geom. Silvio) |