C O M U N E   D I   G O R D O N A

Provincia di Sondrio

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 
N. 5857 Reg. Prot

 

 N. 50 del Registro Delibere

 

OGGETTO:

 

Adozione variante P.R.G. ai sensi L.R. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall’art. 25 comma 1, L.R. 12/2005.

 

           

L’anno DUEMILASEI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

 

Risultano presenti:

 

MAZZINA NADA

Sindaco - Presidente

Presente

Assente

1

 

FOGLIADA FRANCESCO

 

 

1

DELL’ANNA ADRIANA

 

2

 

SALA FABIO

 

3

 

MASTAI MAURO

 

4

 

TAVASCI LORENZA

 

5

 

BUZZETTI CLAUDIO

 

6

 

TABACCHI SIMONE

 

7

 

ROGANTINI SERGIO

 

8

 

BATTISTESSA DOMENICO

 

9

 

FOGLIADA ELMO

 

10

 

ROSINA GIOVANNI

 

11

 

RUFFATTI LUCA

 

12

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca.

La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n° 50 del 29/11/2006

 

OGGETTO: adozione variante p.r.g. ai sensi l.r. 23/1997 art. 2, comma 2, Come previsto dall’art. 25, comma 1, l.r. 12/2005.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Prima dell’inizio della trattazione del punto in oggetto i Consiglieri Mazzina Nada, Rosina Giovanni, Ruffatti Luca, Battistessa Domenico, Sala Fabio si allontanano dall’aula consiliare, pertanto il numero dei consiglieri presenti scende a n°7;

 

i Consiglieri Dell’Anna Adriana, Fogliada Elmo e Rogantini Sergio dichiarano di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione della delibera in argomento ai sensi dell’articolo 78, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce che i consiglieri comunali “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

 

Relaziona l’Assessore Mastai Mauro, quindi viene adottata la seguente deliberazione:

 

PREMESSO che il Comune di Gordona è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 26 in data 30.06.1997 e approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n° 41825 del 05.03.1999;

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n°33 in data 11.04.2006, esecutiva ai sensi di legge,   con la quale si conferiva incarico all’Arch. Leoni Edoardo per la stesura di una variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 2, comma  2 della L.R. 23/1997;  

 

VISTO il sopra richiamato articolo 2, comma 2 della L.R. 23/97, in particolare:

c) varianti atte ad apportare agli strumenti urbanistici generali, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate, dell'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle confinanze, le modificazioni necessarie a conseguire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche anche mediante rettifiche delle delimitazioni tra zone omogenee diverse;

d) varianti dirette a modificare le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, nel caso in cui esse non concretino ristrutturazione urbanistica e non comportino incremento del peso insediativo in misura superiore al 10% rispetto a quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente; ove necessario, le varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;

e) varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di zone omogenee già classificate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone B, C e D che comportino, con o senza incremento della superficie azzonata, un aumento della relativa capacità edificatoria non superiore al 10% di quella consentita nell'ambito oggetto della variante dal vigente PRG, ove necessario tali varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;

i) varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;

 

VISTI gli elaborati della variante in oggetto trasmessi in data 14/11/06 dal professionista come sopra incaricato e di seguito elencati:

 

  • Relazione illustrativa delle varianti;
  • Tav.2.1 azzonamento 1:2.000
  • Tav.2.2 azzonamento 1:2.000
  • Tav.3   azzonamento nuclei urbani 1:500
  • Norme Tecniche di Attuazione
  • A  Azzonamento con localizzazione varianti                               1 : 2.000
  • B  Azzonamento nuclei urbani con localizzazioni varianti             1 : 500
  • C   N.T.A. con individuazione delle parti modificate

           

VISTA  la normativa in materia urbanistica vigente;

 

RICHIAMATO l’art. 25, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, nel quale è previsto, fino all’adeguamento dei PRG vigenti a norma dell’art. 26 della stessa legge, la possibilità di approvazione di varianti nei casi di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, con la procedura di cui all’art. 3 della predetta L.R. n. 23/1997;

 

CONVENUTA pertanto l’opportunità di approvare la suddetta proposta di variante;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

 

CON  n. 4 voti favorevoli,  resi per alzata di mano, dai n. 7 Consiglieri presenti e n. 4 Consiglieri votanti (n. 3 Consiglieri astenuti: Dell’Anna Adriana, Fogliada Elmo e Rogantini Sergio):

 

DELIBERA

 

1.      DI ADOTTARE la variante  allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed i) della L.R. 23/1997,  predisposta del professionista all’uopo incaricato Arch. Leoni  Edoardo.

2.      DI  APPROVARE gli elaborati tecnici, elencati in premessa, nonché la scheda informativa di cui alla Circolare G.R. n. 37 del 10/7/97.

3.      DI  DISPORRE  che la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, venga depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente agli elaborati ed alla scheda informativa; di detto deposito sarà data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio nonché con la pubblicazione su almeno un quotidiano locale, secondo quanto disposto dall’art.3 comma 1° della L.R.23/97, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nei termini di cui al comma 2° del citato art.3. 

4.      DI DISPORRE altresì che venga effettuata adeguata pubblicità mediante comunicazione scritta nei confronti di tutti i privati interessati dalle modifiche urbanistiche apportate dalla presente variante.

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime      parere FAVOREVOLE.

 

Gordona, 29/11/2006

                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

                                                                               (Gianera geom. Silvio)

 

 

 


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