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C O M U N E D I G O R D O N A Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
N.
4799 Reg. Prot
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N. 41 del
Registro Delibere |
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OGGETTO: |
Annullamento in
sede di autotutela deliberazione C.C. n. 33 del 27/06/2006 "Adozione
variante P.R.G. ai sensi L.R. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto
dall'art. 25 comma 1, L.R. 12/2005". |
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L’anno DUEMILASEI addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria. Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano presenti:
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca. La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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Deliberazione n° 41
del 25/09/2006 OGGETTO: annullamento in sede di autotutela deliberazione c.c. n. 33 del 27/06/2006 “adozione variante p.r.g. ai sensi l.r. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall’art. 25 comma 1, l.r. 12/2005”. IL CONSIGLIO COMUNALE
Prima dell’inizio della trattazione del punto
iscritto al n. 5 dell’ordine del giorno il Consigliere Fogliada Elmo si
allontana dall’aula consiliare, pertanto il numero dei consiglieri presenti
scende a n° 12; i
Consiglieri Mazzina Nada, Dell’Anna Adriana, Buzzetti Claudio, Fogliada
Francesco, Sala Fabio, Rogantini Sergio, Tabacchi Simone, Rosina Giovanni,
Ruffatti Luca, Battistessa Domenico dichiarano di astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla votazione della delibera in argomento ai sensi
dell’articolo 78, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che
stabilisce che i consiglieri comunali “devono
astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o
di loro parenti o affini sino al quarto grado L’obbligo di astensione non si
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore
o di parenti o affini fino al quarto grado”; Relaziona l’assessore MASTAI MAURO: VISTO e richiamato il seguente atto amministrativo: q
deliberazione
C.C. n. 33 in data 27.06.2006 avente ad oggetto “Adozione variante P.R.G. ai
sensi L.R. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall’art. 25, comma 1, L.R.
12/2005”; DATO ATTO che: ·
con nota a firma
del Sindaco Prot. n. 4111 datata 05/09/2006 è stato comunicato al segretario
comunale che, in sede di adozione della deliberazione C.C. n. 33 del
27/06/2006, alcuni consiglieri comunali hanno partecipato attivamente alla
discussione e votazione della deliberazione in argomento, pur versando in una
delle situazioni per le quali l’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 prescrive
l’obbligo di astensione; ·
a seguito della predetta
comunicazione il segretario comunale, giusta nota Prot. n. 4146 del
07/09/2006, ha proceduto ad effettuare una verifica delle posizioni di obbligo di astensione nei confronti dei n. 13 consiglieri
comunali; ·
sono pervenute le
richieste dichiarazioni da parte dei consiglieri comunali (dichiarazioni rese
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 acquisite agli atti del Comune) dalle
quali si evince che per numerosi consiglieri si configura una situazione di
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli
specifici interessi degli amministratori o dei loro parenti fino al quarto
grado, che imponeva l’obbligo di astensione (previsto anche nelle situazioni
in cui il nuovo regime urbanistico risulti meno favorevole rispetto al precedente)
e rende quindi l’atto adottato illegittimo; ·
tale situazione
si è ingenerata anche a causa delle difficoltà per molti consiglieri di
individuare, per un atto che comprende una elevata platea di proprietari
potenzialmente interessati o controinteressati alla sua adozione: a)
la sussistenza
delle “correlazione” immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione
riguardante molti comparti urbanistici e gli specifici interessi degli
amministratori (o dei loro parenti ed affini), che è esplicitamente prevista
dal TUEL per i piani urbanistici; b)
la precisa
definizione delle proprietà (catastali e non) di molti beni immobili, che
rende necessaria un’indagine spesso difficoltosa, tenuto conto della
necessità di estenderla a beni di proprietà di parenti e affini non
conviventi; RICHIAMATO il parere del legale dell’Ente Avv. Gino
Ambrosini di Morbegno ove, tra l’altro, in merito alla problematica relativa
alla presenza o meno dell’amministratore interessato nonché alla
determinazione del “quorum strutturale” e del “quorum funzionale” cui il
Consiglio deve attenersi (e cioè se il consigliere astenuto debba ritenersi
presente ma non votante, ovvero presente e votante ancorché astenuto) giunge
alla conclusione che l’interpretazione dottrinaria dominante sia nel senso
che l’amministratore astenuto debba ritenersi presente in aula, concorrendo
quindi a formare il “quorum strutturale”, ma non possa essere ritenuto fra i
consiglieri votanti (abbassando quindi il “quorum funzionale”); VISTO l’art.
17 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale
(approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 30/01/2006) che testualmente
dispone: “Gli
amministratori comunali devono astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado
… omissis …” VISTO art. 38 co. 2 del medesimo T.U. che prevede
che il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto, è disciplinato dal regolamento il quale tra l’altro indica “il
numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo
che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco”; RICHIAMATA in tal senso la sentenza del TAR Veneto n.
2061/02 ove, in riferimento al combinato disposto artt. 78 e 38 co. 2 sopra
riportati, sancisce espressamente che: “il Legislatore abbia previsto e ammesso la
figura del consigliere il quale, pur essendo considerato tra i presenti, non
prende parte alla discussione e votazione di delibere che riguardino
interessi che lo coinvolgano … se il Legislatore avesse ritenuto non
computabili nel quorum dei presenti i consiglieri che, pur rimanendo in aula,
non partecipano alla discussione, all’art. 78 sarebbe stata impiegata la
locuzione astenersi dall’assistere alla
discussione o espressione
equipollente”; ACCERTATO pertanto il raggiungimento del quorum
strutturale (metà più uno dei consiglieri) necessario per la validità della
seduta e per assicurare quindi l’adozione della presente deliberazione, in
quanto risultano presenti in aula n. 12 Consiglieri di cui n. 2 aventi
diritto al voto; DATO ATTO che si rende necessario
procedere all’annullamento dell’atto in oggetto per violazione dell’art.78
comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.); DATO atto che l’annullamento è un provvedimento di 2° grado che si
configura quale atto di ritiro che deve avvenire con le medesime
modalità e forme previste dalla legge
per l’atto ritirato, con efficacia retroattiva (ex tunc), ossia a far data
dalla sua emanazione; RITENUTO pertanto di procedere all’annullamento della deliberazione consiliare
n. 33/2006 precisando che le parti oggetto del progetto di variante per le
quali è stato riscontrato il vizio di illegittimità sono:
CHE si ritiene altresì sussistente l’interesse pubblico concreto ed
attuale all’eliminazione degli atti in questione, in quanto una procedura
illegittima è soggetta ad impugnazione e conseguentemente occorre porvi
rimedio per evitare ulteriori aggravi, in particolare per limitare i costi
aggiuntivi derivanti da un eventuale ricorso o contenzioso; ATTESA la propria competenza in quanto l’autoannullamento deve essere
esercitato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento originario; ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal segretario comunale e dal responsabile del
servizio tecnico comunale ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. CON voti n° 2 favorevoli, resi nelle forme di legge, dai n° 12 consiglieri presenti e n° 2 Consiglieri votanti (n° 10 astenuti: Consiglieri Mazzina Nada, Dell’Anna Adriana, Buzzetti Claudio, Fogliada Francesco, Sala Fabio, Rogantini Sergio, Tabacchi Simone, Rosina Giovanni, Ruffatti Luca, Battistessa Domenico) DELIBERA 1.
DI PROCEDERE all’annullamento d’ufficio, quale
espressione del potere di autotutela proprio della Pubblica Amministrazione,
della propria precedente deliberazione n°
33 adottata nella seduta del 27 Giugno 2006 avente ad oggetto “ADOZIONE VARIANTE P.R.G. AI SENSI L.R.
23/1997 ART. 2, COMMA 2, COME PREVISTO DALL’ART. 25 COMMA 1, L.R. 12/2005”
stante l’accertata correlazione con
interessi di alcuni consiglieri comunali in violazione
dell’articolo 78 comma 2° del Decreto
Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.), norma che riguarda l’obbligo di astensione
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni
riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado da
parte degli amministratori comunali. 2.
DI DARE ATTO che il progetto di variante oggetto di
annullamento potrà essere oggetto di nuova approvazione “frazionata”, ossia
mediante votazione separata su singole componenti del progetto di variante –
senza la presenza dei Consiglieri di volta in volta interessati – tenuto
conto della situazione del comune ove gran parte dei consiglieri e dei loro
parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalla variante stessa (in
tal senso TAR Lombardia – Milano, sez. II sentenza N. 949/2005; TAR Veneto,
sez. II – 3849/2005). |
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE. Gordona, 25/09/2006
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