C O M U N E   D I   G O R D O N A

Provincia di Sondrio

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 
N.  4799 Reg. Prot

 

 N. 41 del Registro Delibere

 

OGGETTO:

 

Annullamento in sede di autotutela deliberazione C.C. n. 33 del 27/06/2006 "Adozione variante P.R.G. ai sensi L.R. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall'art. 25 comma 1, L.R. 12/2005".

 

           

L’anno DUEMILASEI addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

 

Risultano presenti:

 

MAZZINA NADA

Sindaco - Presidente

Presente

Assente

1

 

FOGLIADA FRANCESCO

 

2

 

DELL’ANNA ADRIANA

 

3

 

SALA FABIO

 

4

 

MASTAI MAURO

 

5

 

TAVASCI LORENZA

 

6

 

BUZZETTI CLAUDIO

 

7

 

TABACCHI SIMONE

 

8

 

ROGANTINI SERGIO

 

9

 

BATTISTESSA DOMENICO

 

10

 

FOGLIADA ELMO

 

11

 

ROSINA GIOVANNI

 

12

 

RUFFATTI LUCA

 

13

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca.

La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n° 41 del 25/09/2006

 

OGGETTO: annullamento in sede di autotutela deliberazione c.c. n. 33 del 27/06/2006 “adozione variante p.r.g. ai sensi l.r. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall’art. 25 comma 1, l.r. 12/2005”.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Prima dell’inizio della trattazione del punto iscritto al n. 5 dell’ordine del giorno il Consigliere Fogliada Elmo si allontana dall’aula consiliare, pertanto il numero dei consiglieri presenti scende a n° 12;

 i Consiglieri Mazzina Nada, Dell’Anna Adriana, Buzzetti Claudio, Fogliada Francesco, Sala Fabio, Rogantini Sergio, Tabacchi Simone, Rosina Giovanni, Ruffatti Luca, Battistessa Domenico dichiarano di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione della delibera in argomento ai sensi dell’articolo 78, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce che i consiglieri comunali “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

 

Relaziona l’assessore MASTAI MAURO:

 

VISTO e richiamato il seguente atto amministrativo:

q       deliberazione C.C. n. 33 in data 27.06.2006 avente ad oggetto “Adozione variante P.R.G. ai sensi L.R. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall’art. 25, comma 1, L.R. 12/2005”;

 

DATO ATTO che:

·          con nota a firma del Sindaco Prot. n. 4111 datata 05/09/2006 è stato comunicato al segretario comunale che, in sede di adozione della deliberazione C.C. n. 33 del 27/06/2006, alcuni consiglieri comunali hanno partecipato attivamente alla discussione e votazione della deliberazione in argomento, pur versando in una delle situazioni per le quali l’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’obbligo di astensione;

·          a seguito della predetta comunicazione il segretario comunale, giusta nota Prot. n. 4146 del 07/09/2006, ha proceduto ad effettuare una verifica delle  posizioni di obbligo di astensione  nei confronti dei n. 13 consiglieri comunali;

·          sono pervenute le richieste dichiarazioni da parte dei consiglieri comunali (dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 acquisite agli atti del Comune) dalle quali si evince che per numerosi consiglieri si configura una situazione di correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici interessi degli amministratori o dei loro parenti fino al quarto grado, che imponeva l’obbligo di astensione (previsto anche nelle situazioni in cui il nuovo regime urbanistico risulti meno favorevole rispetto al precedente) e rende quindi l’atto adottato illegittimo;

·          tale situazione si è ingenerata anche a causa delle difficoltà per molti consiglieri di individuare, per un atto che comprende una elevata platea di proprietari potenzialmente interessati o controinteressati alla sua adozione:

a)      la sussistenza delle “correlazione” immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione riguardante molti comparti urbanistici e gli specifici interessi degli amministratori (o dei loro parenti ed affini), che è esplicitamente prevista dal TUEL per i piani urbanistici;

b)      la precisa definizione delle proprietà (catastali e non) di molti beni immobili, che rende necessaria un’indagine spesso difficoltosa, tenuto conto della necessità di estenderla a beni di proprietà di parenti e affini non conviventi;

 

RICHIAMATO il parere del legale dell’Ente Avv. Gino Ambrosini di Morbegno ove, tra l’altro, in merito alla problematica relativa alla presenza o meno dell’amministratore interessato nonché alla determinazione del “quorum strutturale” e del “quorum funzionale” cui il Consiglio deve attenersi (e cioè se il consigliere astenuto debba ritenersi presente ma non votante, ovvero presente e votante ancorché astenuto) giunge alla conclusione che l’interpretazione dottrinaria dominante sia nel senso che l’amministratore astenuto debba ritenersi presente in aula, concorrendo quindi a formare il “quorum strutturale”, ma non possa essere ritenuto fra i consiglieri votanti (abbassando quindi il “quorum funzionale”);

 

VISTO  l’art. 17 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 30/01/2006) che testualmente dispone:

Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado … omissis …”

 

VISTO art. 38 co. 2 del medesimo T.U. che prevede che il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento il quale tra l’altro indica “il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco”;

 

RICHIAMATA in tal senso la sentenza del TAR Veneto n. 2061/02 ove, in riferimento al combinato disposto artt. 78 e 38 co. 2 sopra riportati, sancisce espressamente che:

“il Legislatore abbia previsto e ammesso la figura del consigliere il quale, pur essendo considerato tra i presenti, non prende parte alla discussione e votazione di delibere che riguardino interessi che lo coinvolgano … se il Legislatore avesse ritenuto non computabili nel quorum dei presenti i consiglieri che, pur rimanendo in aula, non partecipano alla discussione, all’art. 78 sarebbe stata impiegata la locuzione astenersi dall’assistere alla discussione o espressione equipollente”;

 

ACCERTATO pertanto il raggiungimento del quorum strutturale (metà più uno dei consiglieri) necessario per la validità della seduta e per assicurare quindi l’adozione della presente deliberazione, in quanto risultano presenti in aula n. 12 Consiglieri di cui n. 2 aventi diritto al voto;

 

DATO ATTO  che si rende necessario procedere all’annullamento dell’atto in oggetto per violazione dell’art.78 comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

 

DATO atto che l’annullamento è un provvedimento di 2° grado che si configura quale atto di ritiro che deve avvenire con le medesime modalità  e forme previste dalla legge per l’atto ritirato, con efficacia retroattiva (ex tunc), ossia a far data dalla sua emanazione;

 

RITENUTO pertanto di procedere all’annullamento della deliberazione consiliare n. 33/2006 precisando che le parti oggetto del progetto di variante per le quali è stato riscontrato il vizio di illegittimità sono:

  • Zona D3  - Crotti (il progetto di variante prevede la parziale trasformazione in Zona A4 – Verde di interesse ambientale);
  • Zona D4 – Attività turistico ricettive (il progetto di variante prevede la modifica di altezza massima degli edifici da mt. 7,50 a mt. 8,50);
  • Zona G2 – Rispetto stradale (il progetto di variante prevede la possibilità di aumentare del 20% gli edifici esistenti nella zona);
  • Variante n. 7 Tav. A- Azzonamento scala 1:2000: trasformazione da zona C1 a zona B2;

 

CHE si ritiene altresì sussistente l’interesse pubblico concreto ed attuale all’eliminazione degli atti in questione, in quanto una procedura illegittima è soggetta ad impugnazione e conseguentemente occorre porvi rimedio per evitare ulteriori aggravi, in particolare per limitare i costi aggiuntivi derivanti da un eventuale ricorso o contenzioso;

 

ATTESA la propria competenza in quanto l’autoannullamento deve essere esercitato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento originario;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal segretario comunale e dal responsabile del servizio tecnico comunale ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.

 

CON voti n° 2 favorevoli, resi nelle forme di legge, dai n° 12 consiglieri presenti e n° 2 Consiglieri votanti (n° 10 astenuti: Consiglieri Mazzina Nada, Dell’Anna Adriana, Buzzetti Claudio, Fogliada Francesco, Sala Fabio, Rogantini Sergio, Tabacchi Simone, Rosina Giovanni, Ruffatti Luca, Battistessa Domenico)

 

DELIBERA

 

1.      DI PROCEDERE all’annullamento d’ufficio, quale espressione del potere di autotutela proprio della Pubblica Amministrazione, della propria precedente deliberazione n° 33 adottata nella seduta del 27 Giugno 2006 avente ad oggetto “ADOZIONE VARIANTE P.R.G. AI SENSI L.R. 23/1997 ART. 2, COMMA 2, COME PREVISTO DALL’ART. 25 COMMA 1, L.R. 12/2005” stante l’accertata correlazione con  interessi di alcuni consiglieri comunali in violazione dell’articolo 78 comma 2° del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.), norma che riguarda l’obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado da parte degli amministratori comunali.

 

2.      DI DARE ATTO  che il progetto di variante oggetto di annullamento potrà essere oggetto di nuova approvazione “frazionata”, ossia mediante votazione separata su singole componenti del progetto di variante – senza la presenza dei Consiglieri di volta in volta interessati – tenuto conto della situazione del comune ove gran parte dei consiglieri e dei loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalla variante stessa (in tal senso TAR Lombardia – Milano, sez. II sentenza N. 949/2005; TAR Veneto, sez. II – 3849/2005). 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime      parere FAVOREVOLE.

 

Gordona, 25/09/2006        

                                               

IL SEGRETARIO COMUNALE

   (Travaglino dr.ssa Francesca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO

                     (Gianera geom. Silvio)

 

 

 

 

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