|
C O M U N E D I G O R D O N A Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
N.
__3587_____ Reg. Prot
|
N. 33 del
Registro Delibere |
|
|
OGGETTO: |
Adozione variante
P.R.G. ai sensi L.R. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall’art. 25 comma
1, L.R. 12/2005. |
|
|
L’anno DUEMILASEI addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione ordinaria. Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano presenti:
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca. La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
|
|
Deliberazione n° 33 del 27/06/2006 OGGETTO: adozione variante p.r.g. ai sensi l.r. 23/1997 art. 2, comma 2, come previsto dall’art. 25, comma 1, l.r. 12/2005. IL CONSIGLIO COMUNALE Prima dell’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno il segretario comunale riferisce del principio di cui all’art. 78, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 che dispone che gli amministratori “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi un cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; L’assessore competente Mastai Mauro
illustra il punto in oggetto; Interviene il Capogruppo Battistessa Domenico: legge il proprio intervento scritto che, consegnato al Segretario comunale, viene testualmente riportato: “Nel merito ho alcune domande da porre. Siamo sicuri che tutte le varianti proposte rientrino nella solo competenza del consiglio comunale? Vorrei conoscere nel dettaglio che cosa si va a deliberare perchè è successo che quanto pare concordato in consiglio informale poi venga cambiato con la scusa dei tabù tecnici a discrezione di qualcuno. Nel portare in consiglio comunale le proposte, la giunta si è attenuta a criteri di comparto o di altro fatti presenti in consiglio informale? Nel merito delle varianti proposte nutro perplessità su quanto e come si vuole fare in area crotti, chiedo, sulla scorta di quanto fatto presente e accettato in consiglio informale, che l’altezza massima degli edifici in zone D comprensiva dei vani tecnici sia portata a 9 mt. Anziché a 8.5 consentendo un secondo piano con altezze adeguate a un pubblico anche numeroso. Nelle zone D4 e D6 sono cambiate delle norme e credo sia opportuno motivarle, diversamente si potrebbe intendere che qualcuno, compreso me, può fare come vuole. Per quanto riguarda la residenza del custode le condizioni degli edifici esistenti la richiedono e il pericolo di esondazione è stato ridotto notevolmente dalla opere idrauliche nel frattempo eseguite. Per quanto riguarda la zona D6 vi è stato un notevole ampliamento di attività rispetto all’ultima variante. Il sindaco e il vicesindaco che sedevano in quel consiglio non facciano i pesci in barile e spieghino perché hanno cambiato opinione: possono dichiarare che si sono semplicemente sbagliati?” Replica il Sindaco Mazzina Nada: riferisce sul metodo adottato per l’adozione della presente variante, sono state raggruppate le varie richieste pervenute e fatte confluire in una variante ai sensi della L.R. 23/97, pertanto esclude che siano state effettuate scelte “personalizzate”; Interviene l’assessore Mastai Mauro: per quanto riguarda l’istruttoria della variante puntualizza che l’argomento è stato esaminato e trattato più volte in sedi informali prima di arrivare alla stesura definitiva della proposta di variante; Terminata la discussione viene adottata la seguente deliberazione: PREMESSO
che il Comune di Gordona è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n° 26 in data 30.06.1997 e approvato
dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n° 41825 del
05.03.1999; RICHIAMATA
la deliberazione della G.M. n°33 in data 11.04.2006, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si conferiva
incarico all’Arch. Leoni Edoardo per la stesura di una variante allo
strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della L.R. 23/1997; VISTO
il sopra richiamato articolo 2, comma 2 della L.R. 23/97, in particolare: c) varianti atte ad apportare agli strumenti urbanistici
generali, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate,
dell'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze
catastali e delle confinanze, le modificazioni necessarie a conseguire la
realizzabilità delle previsioni urbanistiche anche mediante rettifiche delle
delimitazioni tra zone omogenee diverse; d) varianti dirette a modificare le modalità di intervento sul
patrimonio edilizio esistente, nel caso in cui esse non concretino
ristrutturazione urbanistica e non comportino incremento del peso insediativo
in misura superiore al 10% rispetto a quanto stabilito dallo strumento
urbanistico vigente; ove necessario, le varianti potranno altresì prevedere
il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard; e) varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di
zone omogenee già classificate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone B, C e D che
comportino, con o senza incremento della superficie azzonata, un aumento
della relativa capacità edificatoria non superiore al 10% di quella consentita
nell'ambito oggetto della variante dal vigente PRG, ove necessario tali
varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della
dotazione di aree a standard; i) varianti concernenti le modificazioni della normativa dello
strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la
normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative
sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una
rideterminazione ex novo della disciplina delle aree; VISTI gli elaborati della variante in oggetto presentati dal professionista come sopra incaricato e di seguito elencati:
VISTA la normativa in materia
urbanistica vigente; RICHIAMATO l’art. 25, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, nel quale è previsto, fino all’adeguamento dei PRG vigenti a norma dell’art. 26 della stessa legge, la possibilità di approvazione di varianti nei casi di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, con la procedura di cui all’art. 3 della predetta L.R. n. 23/1997; CONVENUTA pertanto l’opportunità di approvare la
suddetta proposta di variante; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del
responsabile del servizio tecnico reso ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000; CON
n. 11 voti favorevoli, , resi per alzata di mano, dai n. 12
Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti (n. 1 astenuto: Consigliere
Battistessa Domenico): D E L I B E R A
1. DI ADOTTARE la variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed i) della L.R. 23/1997, predisposta del professionista all’uopo incaricato Arch. Leoni Edoardo. 2.
DI APPROVARE gli elaborati tecnici, elencati in premessa, nonché la
scheda informativa di cui alla Circolare G.R. n. 37 del 10/7/97. 3.
DI DISPORRE che la presente
deliberazione, ad intervenuta esecutività, venga depositata per trenta giorni
consecutivi nella segreteria comunale, unitamente agli elaborati ed alla
scheda informativa; di detto deposito sarà data comunicazione al pubblico
mediante avviso affisso all’albo pretorio nonché con la pubblicazione su
almeno un quotidiano locale, secondo quanto disposto dall’art.3 comma 1°
della L.R.23/97, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e
presentare osservazioni nei termini di cui al comma 2° del citato art.3. 4.
DI DISPORRE altresì che venga effettuata adeguata
pubblicità mediante comunicazione scritta nei confronti di tutti i privati interessati
dalle modifiche urbanistiche apportate dalla presente variante. |
|
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere FAVOREVOLE. Gordona, 27/06/2006 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Gianera geom. Silvio) |