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C O M U N E D I G O R D O N A Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
N. _3585______ Reg. Prot
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N.
31 del Registro Delibere |
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OGGETTO: |
Criteri per conferimento incarichi
professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro. |
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L’anno DUEMILASEI addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 20.30 nella Sede Comunale,
in sessione ordinaria. Previa notifica degli inviti personali,
avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di prima convocazione. Risultano presenti:
Partecipa alla seduta il Segretario
Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca. La Sig.ra MAZZINA NADA, nella
sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
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Deliberazione n° 31 del 27/06/2006 OGGETTO: criteri per conferimento
incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro IL CONSIGLIO
COMUNALE
Il Sindaco introduce la
trattazione del punto in argomento iscritto al n. 8 dell’ordine del giorno; Viene
quindi dichiarata aperta la discussione di seguito sintetizzata; Interviene il Capogruppo Rosina Giovanni: dichiara di condividere
l’ipotesi di un possibile “smaltimento degli arretrati” per risolvere il
problema connesso ai carichi di lavoro dell’Ufficio Tecnico, ma evidenzia
l’assenza nel documento consegnato di una tempistica più precisa per la
realizzazione delle opere; infine rende la dichiarazione di voto di
astensione sul punto in oggetto; Interviene il Capogruppo Battistessa Domenico: legge il proprio intervento scritto che,
consegnato al Segretario comunale, viene testualmente riportato: “In occasione della
conferenza dei capigruppo ho condiviso in modo del tutto straordinario la
proposta allo scopo di snellire l’arretrato in u.t. a tre condizioni: a-
acquisizione
del parere favorevole all’operazione del responsabile dell’u.t.; b-scadenza certa e a breve per la
consegna dei progetti; c-
cenno di
autocritica dell’amministrazione comunale sulla condizione dell’u.t. per
quanto di competenza. Deve essere chiaro a tutti che si tratta di una
procedura di emergenza non rinnovabile, certamente non dovuta a carenze di
personale, con costi aggiuntivi per il bilancio comunale di alcune decine di
migliaia di euro. Poiché le condizioni poste
sono state rispettate solo parzialmente soprattutto al punto c) e, preso atto
che una nuova normativa in materia di appalti pubblici che esclude in modo
perentorio qualsiasi margine di discrezionalità nello svolgimento delle gare
è in arrivo a breve, il mio appoggio viene meno. Il mio voto è dunque di
astensione”; Terminata la discussione viene
adottata la seguente deliberazione: PREMESSO:
CONSIDERATO che si ritiene opportuno integrare la direttiva di cui
al sopra richiamato provvedimento dell’organo esecutivo, al fine di consentire una più rigorosa
applicazione della disciplina, in materia di affidamento degli incarichi di
progettazione d’importo inferiore ai 100.000,00 Euro, nell’ambito
dell’autonomia organizzativa dell’ente, con particolare riferimento alla
valutazione dei curricula, per le seguenti ragioni: a) si tratta di un aspetto di particolare
complessità, ove si consideri che non è possibile applicare gli ordinari
meccanismi d’aggiudicazione previsti per gli appalti comunali, a causa della
particolare disciplina degli incarichi professionali e, in particolare, in quanto la regola
enunciata dall’art. 64, comma 1, lett. c), del D.P.R. 554/1999, vincola ad
effettuare l’offerta in ribasso su un range limitato, pari al 20% della
tariffa professionale (D.M. 04.04.2001); ne segue che, di fatto, tutti i
candidati sono indotti a presentare un’offerta di identico contenuto, ossia
al massimo ribasso, vanificando dunque l’utilità stessa della gara; b) sulla disciplina introdotta dalla Legge
62/2005 non risulta ancora essersi formata giurisprudenza e i commenti
dottrinari non sono univoci ma, anzi, si sono delineate due divergenti linee
interpretative: 1) da un lato alcuni commentatori hanno
sostenuto la tesi della valutazione comparativa dei curricula, quale elemento determinante per la
scelta dell’affidatario; 2) altra parte della dottrina si oppone a
tali tesi, richiamando il principio di separazione tra "requisiti di
partecipazione" ed "elementi di valutazione o di preferenza",
nonché i principi, di “non discriminazione” e “proporzionalità” e sostenendo
che l'esperienza acquisita (il curriculum) debba essere utilizzato per la qualificazione ma non per
la scelta; vale a dire che per un determinato lavoro può essere individuata
una "soglia minima" di esperienza (con ragionevolezza e
proporzionalità) e tutti coloro che hanno quel requisito (cioè superano la
soglia minima) sono ammessi alla procedura di scelta e posti nelle medesime
condizioni, ritenendo, invece, irrilevante il curriculum che contenga lavori anche 10 o 100
volte superiori alla soglia minima; RILEVATO altresì che, per favorire l’inserimento
dei giovani professionisti (Iscrizione all’Albo inferiore a 2 anni) nel
mondo del lavoro potranno essere riservate loro in via preferenziale quelle
prestazioni professionali di importo fino 20.000 euro che si ritengano adatte
per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione: il
requisito minimo richiesto è l’iscrizione all’Albo/Ordine, senza necessità di
presentazione del curriculum; VISTI
gli allegati “Criteri per il conferimento di incarichi professionali
di importo inferiore a 100.000,00 Euro” e ritenuto di approvarli in
quanto conformi alla volontà dell’Amministrazione; DATO ATTO che, per il presente provvedimento, è
stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del
competente responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, poiché lo stesso non può considerarsi mero atto di indirizzo in
quanto manifestazione di discrezionalità tecnica e non solo politica; CON voti n° 8 favorevoli, espressi
per alzata di mano, essendo n° 12 i Consiglieri
presenti e n° 8 i Consiglieri votanti (n°4 astenuti: Consiglieri
Battistessa Domenico, Fogliada Elmo, Rosina Giovanni, Ruffatti Luca): DELIBERA
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PARERE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA Ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si
esprime parere FAVOREVOLE. Gordona, 27/06/2006 IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Gianera geom. Silvio) |