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C O M U N E D I G O R D O N A Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
N.
_______ Reg. Prot
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N. 12 del
Registro Delibere |
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OGGETTO: |
Accordo di
Programma per la gestione del Piano di Zona del Distretto di Chiavenna.
Delega alla Comunità Montana Valchiavenna quale Ente gestore per il triennio
2006/2008. Atti conseguenti. |
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L’anno DUEMILASEI addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione ORDINARIA. Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano presenti:
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca. La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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Deliberazione n. 12 del 31.03.2006 OGGETTO: accordo di programma per la gestione del piano di zona del distretto di Chiavenna. Delega alla Comunità Montana Valchiavenna quale ente gestore per il triennio 2006/2008. Atti conseguenti. IL CONSIGLIO
COMUNALE
PREMESSO che: - da numerosi anni i Comuni della Valchiavenna gestiscono in forma associata alcuni servizi socio-assistenziali; - la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali", rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed in particolare gli artt. 6,7,8 e 9 definiscono, nell'ambito di tale quadro, rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle Province, delle regioni e dello Stato; la definizione del Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali appartiene alle competenze dei Comuni associati dell’area territoriale compresa nel distretto socio-sanitario di riferimento, che vi provvedono d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale; - con D.G.R. 23.11.2001 n. VII/7069 sono stati definiti, quali ambiti territoriali di intervento, i distretti socio-sanitari; - nella circolare n. 7 del 29 aprile 2002 della Direzione Famiglia e Solidarietà sociale della Regione Lombardia, viene ribadito che l'accordo di programma costituisce la modalità con la quale le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi; - l'organo di rappresentanza politica viene individuato nell'assemblea dei Sindaci, il quale dovrà decidere in merito alle definizione delle priorità progettuali sulle scelte d'ordine strategico politico e di programmazione; - nell'incontro tenutosi in data 28/07/2005, l’assemblea distrettuale dei Sindaci del distretto di Chiavenna, ha individuato quale Ente Gestore dell’ufficio di Piano per il triennio 2006-2008, la Comunità Montana della Valchiavenna; - i Comuni dell’Ambito territoriale di Chiavenna hanno sottoscritto con la Comunità Montana Valchiavenna la convenzione per l’esercizio associato dei servizi generali, tra i quali i servizi sociali, approvata da questo Ente con delibera consiliare n. 66 del 29/11/2005; - i rappresentanti legali dei comuni e della Comunità Montana della Valchiavenna e dell’ASL della Provincia di Sondrio hanno sottoscritto, in data 15/03/2006, il previsto accordo di programma per la gestione, per il triennio 2006/2008, del Piano di Zona, ai sensi dell’art. 19 della Legge n° 328/2000, per l’anno 2005 , allegato alla presente; RITENUTO di dover prendere atto di quanto sopra e quindi di delegare alla C.M.V. la gestione dei servizi in parola, per il triennio 2006/2008, contenuta negli artt. 5 e 6 dell’accordo; RILEVATO che le Comunità Montane, ai sensi del D. L.gs n° 267/2000 sono “unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani…. per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”; CHE l’art.11 della Legge n° 97/94 dispone che “i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi”; RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in quanto, pur essendo stato individuato dalle norme sopra richiamate lo strumento dell’accordo di programma per “determinare le modalità con la quale le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi”, appare necessario che il consiglio faccia propri i contenuti di tale accordo di programma, che, di per sé non è soggetto a ratifica da parte del consiglio (art. 34 T.U.E.L.); RILEVATO, infatti, che la materia regolata è fra quelle per le quali l’art. 42 prevede la competenza consiliare: lettera c) - convenzioni tra i Comuni, costituzione e modificazione di forme associative, lettera i) - l’accordo ha durata triennale e comporta impegni di spesa anche per il 2007 ed il 2008; VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; VISTO il testo vigente della L.R. 5.1.2000 n. 1 e segnatamente il comma 49 dell’art. 4; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal competente responsabile del servizio; CON VOTI n° 11 favorevoli, espressi per alzata di mano,
essendo n°11 i Consiglieri presenti e votanti: DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO dell’accordo di programma per la gestione del Piano di Zona del distretto di Chiavenna, ai sensi dell'art. 19 Legge n. 328/2000 per il triennio 2006/2008 allegato alla presente sotto la lettera A), sottoscritto dai soggetti competenti. 2. DI DELEGARE, per il suddetto periodo, quindi, alla Comunità Montana della Valchiavenna la gestione dell’ufficio di piano e dei servizi sociali di cui all’accordo allegato. 3. DI TRASMETTERE copia della presente, ad intervenuta esecutività alla Comunità Montana della Valchiavenna. 4. DI DARE ATTO che il competente responsabile del servizio assumerà i conseguenti impegni finanziari. |
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE. Gordona, 31/03/2006IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO
(Biavaschi rag. Vivian) |