C O M U N E   D I   G O R D O N A

Provincia di Sondrio

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 
N.  1356 Reg. Prot

 

 N. 9 del Registro Delibere

 

OGGETTO:

 

Modifica Regolamento comunale per l'applicazione della T.I.A (Tariffa Igiene Ambientale) relativa al servizio comunale della gestione R.S.U. e assimilati - D. Lgs. n. 22/1997.

 

           

L’anno DUEMILACINQUE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

 

Risultano presenti:

 

 
MAZZINA NADA                         

 

Sindaco - Presidente

Presente

Assente

1

 

FOGLIADA FRANCESCO

 

2

 

DELL’ANNA ADRIANA

 

3

 

SALA FABIO

 

4

 

MASTAI MAURO

 

5

 

TAVASCI LORENZA

 

6

 

BUZZETTI CLAUDIO

 

7

 

TABACCHI SIMONE

 

8

 

ROGANTINI SERGIO

 

9

 

BATTISTESSA DOMENICO

 

10

 

FOGLIADA ELMO

 

11

 

ROSINA GIOVANNI

 

12

 

RUFFATTI LUCA

 

13

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca.

La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n° 9 del 28/02/2005

 

OGGETTO: modifiche e integrazioni regolamento comunale per l’applicazione della t.i.a. (tariffa igiene ambientale) relativa al servizio comunale della gestione r.s.u. e assimilati – d.lgs. N°22/1997.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Sindaco riferisce che le proposte di modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale in oggetto sono state esaminate e discusse in sede di Commissione Regolamenti;

Dopo aver esaminato le modifiche da introdursi al regolamento per l’applicazione della tariffa relativa al servizio comunale della gestione R.S.U. e assimilati, viene adottata la seguente deliberazione:

 

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n° 10 in data 28.03.2003 si approvava il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa relativa al servizio comunale della gestione R.S.U. e assimilati, composto di n. 25 articoli, approvando contestualmente  il Piano finanziario e la relazione sugli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/1999;

 

DATO  atto che a seguito di prima applicazione del Regolamento da parte dei competenti uffici, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni di carattere tecnico al regolamento come sopra approvato,

 

RITENUTA pertanto la necessità di modificare ed integrare alcuni articoli del predetto Regolamento, come di seguito evidenziato:

 

 

Articolo vigente
Articolo da modificare

ART. 5

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all’ufficio tributi comunale presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.

In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denuncie presentate ante l’1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l’alloggio, tale dato viene desunto d’ufficio dall’anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti si applica il numero stabilito convenzionalmente.

La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti.

ART. 5

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.

In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denuncie presentate ante l’1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l’alloggio, tale dato viene desunto d’ufficio dall’anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti si applica il numero stabilito convenzionalmente.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

 

In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l’adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

 

 

ART. 6

Esclusioni

Sono esclusi dall’applicazione della tariffa :

1.      unità immobiliari adibite a civile abitazione, o altre destinazioni, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete, previo accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta dell’utente.

2.        Le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997.

 

ART. 6

Esclusioni

Sono escluse dall’applicazione della tariffa :

  1. unità immobiliari adibite a civile abitazione o altre destinazioni in area urbana, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete, previo accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta dell’utente.
  2. unità immobiliari adibite a civile abitazione in territorio montano, prive di mobili e suppellettili,  previo accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta dell’utente.

3.        Le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997.

 

ART. 8

Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare l’anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l’immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano,  le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo,:

1.      le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all’attività del culto stesso;

2.    le superfici destinate a sale di esposizione museale;

3.      soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza  o accessorio di altre unità immobiliari,  limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,50;

4.      la parte  di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

5.      fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.

 

ART. 8

Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare l’anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l’immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano:

  1. le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all’attività del culto stesso;

2.      le superfici destinate a sale di esposizione museale;

  1. soffitte e solai non abitabili, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari,  limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,50, cantine, scale e vano caldaia;
  2. la parte  di superficie degli impianti sportivi riservata, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  3. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
  4. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.

 

ART. 9

Utenze non stabilmente attive

Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio :

per le utenze domestiche:

-         le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) dei residenti, le quali sono assoggettate alla tariffa relativa alla superficie della parte fissa;

-         le abitazioni dei non residenti in zona montana, le quali sono assoggettate alla tariffa per un periodo stabilito convenzionalmente in 3/12 e nucleo composto da due componenti;

  -  le abitazioni dei non residenti in zona urbana le quali sono assoggettate a tariffa intera con nucleo composto convenzionalmente da 2 componenti;

per le utenze non domestiche:

-         i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni  risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

 

ART. 9

Utenze non stabilmente attive

Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:

per le utenze domestiche:

-         le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) dei residenti, le quali sono assoggettate alla tariffa relativa alla superficie della parte fissa;

-         le abitazioni dei non residenti in zona montana, le quali sono assoggettate alla tariffa per un periodo stabilito convenzionalmente in 3/12 e nucleo composto da due componenti;

-        le abitazioni dei non residenti in zona urbana le quali sono assoggettate a tariffa intera con nucleo composto convenzionalmente da 2 componenti;

per le utenze non domestiche:

-         i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni  risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere);

-         la misura tariffaria e’ calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata al giorno applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell’art. 13, maggiorata di un importo percentuale del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed e’ commisurata ai metri quadrati di superficie occupata. Il versamento da corrispondere non può comunque essere inferiore a € 5;

-         l’obbligo delle denuncia dell’uso temporaneo e’ assolto con il pagamento delle tariffa da effettuare, contestualmente all’eventuale TOSAP, all’atto dell’occupazione con le stesse modalità previste per la predetta tassa.

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

 

ART. 11

Obbligazione tariffaria

L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all’ultimo giorno in cui l’occupazione o conduzione cessa . La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 6 dell’art.4.

 

ART. 11

Obbligazione tariffaria

L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all’ultimo giorno del bimestre  in cui l’occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 6 dell’art.4.

ART. 13

Determinazione delle classi di attività  delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

Attività

1    Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2    Cinematografi e teatri

3    Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4    Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5    Stabilimenti balneari

6    Esposizioni, autosaloni

7    Alberghi con ristorante

8    Alberghi senza ristorante

9    Case di cura e riposo

10  Ospedali

11  Uffici, agenzie, studi professionali

12  Banche ed istituti di credito

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli. e ombrelli,   antiquariato

16  Banchi di mercato beni durevoli

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20  Attività industriali con capannoni di produzione

21  Attività artigianali di produzione beni specifici

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23  Mense, birrerie, amburgherie

24  Bar, caffè, pasticceria

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26  Plurilicenze alimentari e/o miste

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28  Ipermercati di generi misti

29  Banchi di mercato genere alimentari

30  Discoteche, night club

 

ART. 13

Determinazione delle classi di attività  delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

Attività

1    Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2    Cinematografi e teatri

3    Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4    Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5    Stabilimenti balneari

6    Esposizioni, autosaloni

7    Alberghi con ristorante, Agriturismo

8    Alberghi senza ristorante, B & B

9    Case di cura e riposo

10  Ospedali

11  Uffici, agenzie, studi professionali

12  Banche ed istituti di credito

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli. e ombrelli,   antiquariato

16  Banchi di mercato beni durevoli

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20  Attività industriali con capannoni di produzione

21  Attività artigianali di produzione beni specifici

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23  Mense, birrerie, amburgherie

24  Bar, caffè, pasticceria

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26  Plurilicenze alimentari e/o miste

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28  Ipermercati di generi misti

29  Banchi di mercato generi alimentari

30  Discoteche, night club

ART. 19

Accertamenti

Il  Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell’esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell’utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 272/1999 del C.C.

Dell’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l’applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

 

 

 

Nel caso che l’utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

 

 

ART. 19

Accertamenti

Il  Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell’esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell’utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 272/1999 del C.C.

Dell’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l’applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

 

 

 

Nel caso che l’utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Per le utenze montane, nel caso di mancata presentazione della denuncia, si procede d’ufficio previa comunicazione a mezzo raccomandata a/r, ad individuare in mq 70 la superficie utile da tassare.

 

 

RITENUTO di introdurre dette modifiche al regolamento in oggetto;

 

CONSIDERATO che:

·        il disposto combinato dell’art. 6 del D.Lgs. 505/1992, come sostituito dal comma 53 dell’articolo 3 della Legge Finanziaria n. 662/1996, e dell’art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

·        ai sensi dell’art.53 c. 16 L.F. 388/2000 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine dell’approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

·        il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 per gli enti locali è stato differito al 31.03.2005;

 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 dello stesso Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, dal responsabile del servizio tributi;

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art.42, comma 2°, lettera a) del D.Lgs.n°267/2000;

 

CON VOTI n. 13 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti:

 

DELIBERA

 

1.      DI INTRODURRE le modifiche ed integrazioni di cui in premessa al Regolamento comunale per l’applicazione della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) relativa al servizio comunale della gestione R.S.U. e assimilati – D.Lgs. n° 22/1997, approvando conseguentemente l’allegato (ALL.A) regolamento recante il testo come sopra modificato ed integrato.

 

2.      DI TRASMETTERE, ad intervenuta esecutività, copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, per gli adempimenti di competenza.

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime      parere FAVOREVOLE.

 

Gordona, 28/02/2005

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

                                                        (Biavaschi rag. Vivian)

 

 

 

 

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