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C O M U N E D I G O R D O N A Provincia di Sondrio DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
N.
1356 Reg. Prot
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N. 9 del Registro
Delibere |
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OGGETTO: |
Modifica Regolamento comunale per
l'applicazione della T.I.A (Tariffa Igiene Ambientale) relativa al servizio
comunale della gestione R.S.U. e assimilati - D. Lgs. n. 22/1997. |
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L’anno DUEMILACINQUE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 20.30 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria. Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano presenti:
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca. La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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Deliberazione
n° 9 del 28/02/2005
OGGETTO: modifiche e integrazioni regolamento comunale per l’applicazione della t.i.a. (tariffa igiene ambientale) relativa al servizio comunale della gestione r.s.u. e assimilati – d.lgs. N°22/1997. IL
CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco riferisce che le proposte di modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale in oggetto sono state esaminate e discusse in sede di Commissione Regolamenti; Dopo aver esaminato le modifiche da introdursi al regolamento per l’applicazione della tariffa relativa al servizio comunale della gestione R.S.U. e assimilati, viene adottata la seguente deliberazione: PREMESSO che con
deliberazione del C.C. n° 10 in data 28.03.2003 si approvava il nuovo
Regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa relativa al servizio comunale della gestione
R.S.U. e assimilati, composto di n. 25 articoli, approvando
contestualmente il Piano finanziario e la relazione sugli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani,
redatto ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/1999; DATO atto che a seguito di prima applicazione del Regolamento da parte dei competenti uffici, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni di carattere tecnico al regolamento come sopra approvato, RITENUTA pertanto la necessità di modificare ed integrare alcuni articoli del predetto Regolamento, come di seguito evidenziato: |
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Articolo vigente |
Articolo da modificare |
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ART. 5Numero di persone occupanti i locali Per il calcolo della tariffa di ogni utenza
domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero,
successivamente intervenuta, va dichiarata all’ufficio tributi comunale
presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione. In sede di prima applicazione, in
considerazione del fatto che le denuncie presentate ante l’1.1.2000 non
riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero
degli occupanti l’alloggio, tale dato viene desunto d’ufficio dall’anagrafe
per le famiglie residenti, mentre per i non residenti si applica il numero
stabilito convenzionalmente. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti. |
ART. 5Numero di persone occupanti i locali Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denuncie presentate ante l’1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l’alloggio, tale dato viene desunto d’ufficio dall’anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti si applica il numero stabilito convenzionalmente. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. |
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In caso contrario la variazione in
diminuzione comporta l’adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene
comunicata. Per le unità immobiliari ad uso abitativo
occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento
al numero complessivo degli occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo
pagamento con vincolo di solidarietà. |
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ART. 6Esclusioni Sono esclusi dall’applicazione della
tariffa : 1.
unità
immobiliari adibite a civile abitazione, o altre destinazioni, prive di
mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete, previo
accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta
dell’utente. 2.
Le aree che costituiscono accessori o pertinenze
come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997. |
ART. 6Esclusioni Sono escluse dall’applicazione della
tariffa :
3.
Le aree che costituiscono accessori o pertinenze
come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997. |
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ART. 8 Superficie utile La superficie di riferimento per il calcolo
della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non
costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul
perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse
comprese. La misurazione complessiva è arrotondata
per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore
oppure inferiore al mezzo mq. Concorrono a formare l’anzidetta superficie
per i locali, tutti i vani che compongono l’immobile e per le aree scoperte
ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle
che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si
computano, le superfici dei locali e
delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la
comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia
che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono
stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora riscontrate in base ad elementi
obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o
da idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche, a titolo
esemplificativo,: 1. le superfici di edifici o loro parti
adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi
all’attività del culto stesso; 2. le superfici destinate a sale di esposizione
museale; 3.
soffitte,
ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità
immobiliari, limitatamente alla parte
del locale di altezza non superiore a m.1,50; 4. la parte
di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli
praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in
locali; 5.
fabbricati
danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia
confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate
nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente
rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali
cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione
e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di
regola, presenza umana. |
ART. 8Superficie utile La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq. Concorrono a formare l’anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l’immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano:
2.
le superfici destinate a sale di esposizione museale;
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ART. 9Utenze non stabilmente attive Per “utenze non stabilmente
attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad
esempio : per le utenze domestiche: -
le abitazioni
tenute a disposizione (seconde case) dei residenti, le quali sono
assoggettate alla tariffa relativa alla superficie della parte fissa; -
le abitazioni
dei non residenti in zona montana, le quali sono assoggettate alla tariffa
per un periodo stabilito convenzionalmente in 3/12 e nucleo composto da due
componenti; - le abitazioni dei non
residenti in zona urbana le quali sono assoggettate a tariffa intera con
nucleo composto convenzionalmente da 2 componenti; per le utenze non domestiche: -
i locali e le
aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o
condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio
ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere). Alle utenze non domestiche si applica la
tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione
o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di
effettiva occupazione o conduzione. |
ART. 9Utenze non stabilmente attive Per “utenze non stabilmente
attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono: per le utenze domestiche: -
le abitazioni
tenute a disposizione (seconde case) dei residenti, le quali sono
assoggettate alla tariffa relativa alla superficie della parte fissa; -
le abitazioni
dei non residenti in zona montana, le quali sono assoggettate alla tariffa
per un periodo stabilito convenzionalmente in 3/12 e nucleo composto da due
componenti; -
le abitazioni dei non residenti in zona urbana le quali sono
assoggettate a tariffa intera con nucleo composto convenzionalmente da 2
componenti; per le utenze non domestiche: -
i locali e le aree
scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o
condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio
ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere); -
la misura tariffaria
e’ calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata al giorno applicabile
alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell’art. 13, maggiorata
di un importo percentuale del 50% al fine di coprire i maggiori costi del
servizio specifico fornito ed e’ commisurata ai metri quadrati di superficie
occupata. Il versamento da corrispondere non può comunque essere inferiore a
€ 5; -
l’obbligo
delle denuncia dell’uso temporaneo e’ assolto con il pagamento delle tariffa
da effettuare, contestualmente all’eventuale TOSAP, all’atto dell’occupazione
con le stesse modalità previste per la predetta tassa. Alle utenze non domestiche si applica la
tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione
o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di
effettiva occupazione o conduzione. |
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ART. 11 Obbligazione tariffaria L’obbligazione concernente il pagamento della
tariffa decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o
conduzione dei locali ed aree e perdura sino all’ultimo giorno in cui
l’occupazione o conduzione cessa . La denuncia di cessazione viene data nel
prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 6 dell’art.4. |
ART. 11Obbligazione tariffaria L’obbligazione concernente il pagamento
della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo
in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e
perdura sino all’ultimo giorno del
bimestre in cui l’occupazione o conduzione cessa.
La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così
come previsto dal comma 6 dell’art.4. |
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ART. 13Determinazione delle classi di
attività delle utenze non domestiche
e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della
parte variabile della tariffa Attività 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 2 Cinematografi e teatri 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi 5 Stabilimenti balneari 6 Esposizioni, autosaloni 7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante 9 Case di cura e riposo 10 Ospedali 11 Uffici, agenzie, studi professionali 12 Banche ed istituti di credito 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti, cappelli. e ombrelli,
antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 Attività industriali con capannoni di
produzione 21 Attività artigianali di produzione beni
specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub 23 Mense, birrerie, amburgherie 24 Bar, caffè, pasticceria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio 28 Ipermercati di generi misti 29 Banchi di mercato genere alimentari 30 Discoteche, night club |
ART. 13Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa Attività 1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2
Cinematografi e teatri 3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5
Stabilimenti balneari 6
Esposizioni, autosaloni 7
Alberghi con ristorante, Agriturismo 8
Alberghi senza ristorante, B & B 9 Case
di cura e riposo 10
Ospedali 11
Uffici, agenzie, studi professionali 12
Banche ed istituti di credito 13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli 14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli. e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20
Attività industriali con capannoni di produzione 21
Attività artigianali di produzione beni specifici 22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23
Mense, birrerie, amburgherie 24 Bar,
caffè, pasticceria 25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 26
Plurilicenze alimentari e/o miste 27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28
Ipermercati di generi misti 29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club |
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ART. 19Accertamenti Il
Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti
i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati
in denuncia. Nell’esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i
controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa
la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree,
tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell’utenza e
nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In caso di mancata collaborazione
dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso
alle presunzioni semplici a norma dell’art. 272/1999 del C.C. Dell’esito delle verifiche e dei controlli
effettuati, se comportano l’applicazione della tariffa a nuovi utenti o la
modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati,
con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera
firmata per accettazione. Nel caso che l’utente riscontri elementi di
discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare
lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute
fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. |
ART. 19Accertamenti Il
Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti
i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati
in denuncia. Nell’esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i
controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa
la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree,
tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell’utenza e
nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In caso di mancata collaborazione
dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso
alle presunzioni semplici a norma dell’art. 272/1999 del C.C. Dell’esito delle verifiche e dei controlli
effettuati, se comportano l’applicazione della tariffa a nuovi utenti o la
modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati,
con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera
firmata per accettazione. Nel caso che l’utente riscontri elementi di
discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare
lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute
fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Per le utenze montane,
nel caso di mancata presentazione della denuncia, si procede d’ufficio previa
comunicazione a mezzo raccomandata a/r, ad individuare in mq 70 la superficie
utile da tassare. |
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RITENUTO di introdurre dette modifiche al regolamento in oggetto; CONSIDERATO che: ·
il disposto combinato dell’art. 6 del D.Lgs. 505/1992, come sostituito
dal comma 53 dell’articolo 3 della Legge Finanziaria n. 662/1996, e dell’art.
53 c. 16 della Legge 388/2000 dispone che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; ·
ai sensi dell’art.53 c. 16 L.F. 388/2000 i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine dell’approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento; ·
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2005 per gli enti locali è stato differito al 31.03.2005; VISTO il parere favorevole reso ai sensi
dell’art. 49, comma 1 dello stesso Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, dal
responsabile del servizio tributi; ATTESA la propria
competenza, ai sensi dell'art.42, comma 2°, lettera a) del D.Lgs.n°267/2000; CON VOTI n. 13 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i
Consiglieri presenti e votanti: DELIBERA 1.
DI INTRODURRE
le modifiche ed integrazioni di cui in premessa al Regolamento comunale per
l’applicazione della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) relativa al servizio
comunale della gestione R.S.U. e assimilati – D.Lgs. n° 22/1997, approvando
conseguentemente l’allegato (ALL.A) regolamento recante il testo come sopra
modificato ed integrato. 2.
DI TRASMETTERE,
ad intervenuta esecutività, copia della
presente deliberazione alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale del
Ministero delle Finanze, per gli adempimenti di competenza. |
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE. Gordona, 28/02/2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI (Biavaschi rag. Vivian) |