CONVENZIONE TRA COMUNITA’ MONTANA E COMUNI DELLA VALCHIAVENNA  PER ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ET ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

 

 

Tra la COMUNITA’ MONTANA VALCHIAVENNA, z.o. n. 26, rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. ______________, autorizzato con delibera assembleare n. __ del ________,

E

 

le AMMINISTRAZIONI COMUNALI di seguito indicate:

 

1.   COMUNE DI ______________, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. ________________, autorizzato con delibera del C.C. n. ___ del __________;

 

..... OMISSIS ....

 

PREMESSO

 

CHE le Comunità Montane, ai sensi dell’art. 27 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.lgs. 18.8.2000 n. 267, “sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani … per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”;

 

CHE l’art. 30 del D.lgs n. 267/2000 dispone che i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

 

CHE l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;

 

CHE la legge 24/02/1992 n. 225 di “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” dispone che “all’attuazione delle attività di protezione civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunità Montane ...... A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”;

 

CHE la Prefettura di Sondrio, con nota prot. n. 628 del 17/3/97 dà disposizioni ai Comuni in merito all’attuazione del piano nazionale di emergenza ed all’attivazione di proprie sale operative;

 

CHE tale articolazione comporta uno sforzo organizzativo difficilmente fronteggiabile dai Comuni di piccole dimensioni, per cui si ritiene, come peraltro condiviso dal Dipartimento della Protezione Civile, che dette funzioni possano essere utilmente delegate alla Comunità Montana;

 

CHE la convenzione triennale stipulata è scaduta il 30/11/2004;

 

CHE pertanto é opportuno rinnovare, per un anno alle stesse condizioni, in attesa di una verifica con l’aggiornamento da parte delle nuove Amministrazioni comunali, la convenzione tra la Comunità Montana della Valchiavenna (di seguito indicata come Comunità Montana o C.M.) ed i 13 Comuni della Valchiavenna costituenti l’ambito territoriale della z.o. n. 26 (di seguito indicati come Comuni o Amministrazioni Comunali);

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

 

SI CONVIENE E SI STIPULA:

 

Art. 1 -      Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

 

Art. 2  -  Le Amministrazioni Comunali conferiscono alla Comunità Montana l’esercizio associato delle funzioni riguardanti la predisposizione, l’aggiornamento e l’attuazione del piano di emergenza intercomunale.

Ogni Amministrazione provvederà ad approvare ed attuare il piano di emergenza per la parte di competenza.

Fanno capo direttamente al Sindaco le competenze e responsabilità stabilite dalla Legge, in particolare dall’art. 108, lett. c) del D.Lgs 31.03.1998 n. 112 e dalla L. R. 22.05.2004 n. 16, art. 2 (legge quest’ultima che ha abrogato l’art. 3 commi 155 e 156 della L.R. 05. 1.2000 n. 1).

 

Art. 3 - Le Amministrazioni Comunali conferiscono alla Comunità Montana le funzioni di coordinamento dei Comuni e l’attivazione a livello di valle di una “sala operativa” unica a servizio di tutti i Comuni, svolgendo ed assicurando le funzioni di supporto previste dall’allegato 3) della Circolare della Prefettura di Sondrio, prot. n. 628/12A10 GAB del 17/03/97, e di seguito trascritte.

 

Art. 4 - La struttura del centro operativo intercomunale (= C.O.I.) si configura secondo le seguenti 9 funzioni di supporto. L’attivazione di ogni singola funzione avverrà sulla base dell’articolazione in fasi del modello operativo previsto dal piano.

 

1 - Tecnici Scientifici - Pianificazione

2 - Sanità, Assistenza Sociale

3 - Volontariato

4 - Materiali e mezzi

5 - Servizi essenziali e attività scolastica

6 - Censimento danni, persone e cose

7 - Strutture operative locali

8 - Telecomunicazioni

9 - Assistenza alla popolazione

 

 

1 - TECNICO SCIENTIFICO PIANIFICAZIONE

Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico della C.M., prescelto già in fase di pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche.

 

2 - SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE

Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, le Associazioni di volontariato che operano nel settore sanitario.

Il referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale.

 

3 - VOLONTARIATO

I compiti delle associazioni di volontariato, in  emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile comunale, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’associazione e dai mezzi a loro disposizione.

Pertanto, in centro operativo, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di protezione civile.

Il coordinatore provvederà, in “tempo di pace”, ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette associazioni.

 

4 - MATERIALI E MEZZI

La funzione di supporto in questione é essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo.

Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato ecc. deve avere, attraverso l’aggiornamento semestrale, un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili essendo divise per aree di stoccaggio.

Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area dell’intervento.

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non può essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà analoga richiesta al Prefetto competente.

 

5 - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA

In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto.

Mediante i Compartimenti Territoriali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete.

L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze é comunque coordinata dal proprio rappresentante nel Centro operativo. Eventuali concorsi di personale e mezzi vanno coordinati dal responsabile del C.O. (interventi di mezzi speciali, impiego di spazzaneve, etc.).

Dovranno essere previste esercitazioni nelle quali i singoli Enti preposti all’erogazione dei servizi ottimizzeranno il concorso di uomini e mezzi nelle varie ipotesi di emergenza, secondo i criteri di garanzia, messa in sicurezza degli impianti e ripristino dell’erogazione.

 

6 - CENSIMENTO DANNI, PERSONE E COSE

L’effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per determinare sulla base dei risultati, riassunti in schede riepilogative, gli interventi d’emergenza.

Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:

·       persone

·       edifici pubblici

·       edifici privati

·       impianti industriali

·       servizi essenziali

·       attività produttive

·       opere di interesse culturale

·       infrastrutture pubbliche

·       agricoltura e zootecnia

·       altro

 

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di:

 

·       funzionari dell’Ufficio Tecnico dei Comuni, della C.M. o del Genio Civile;

·       esperti del settore sanitario, industriale e commerciale.

 

E’ altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Servizio Lavori Pubblici, Genio Civile o l’intervento della Comunità Scientifica per le verifiche di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.

 

 

 

7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI

Il responsabile della suddetta funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio.

 

 

8 - TELECOMUNICAZIONI

Il coordinatore di questa funzione dovrà, di concerto con i responsabili territoriali delle Telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T. con il rappresentante dell’associazione dei radioamatori presenti sul territorio, organizzare una rete di telecomunicazione affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.

 

9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Per fronteggiare le esigenze della popolazione, a seguito dell’evento calamitoso, dovrà presiedere questa funzione un funzionario dell’Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi, ecc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come “zone ospitanti”.

Il funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree.

Attraverso l’attivazione delle funzioni comunali, nel centro operativo comunale, si raggiungono due distinti obiettivi: si individuano vari responsabili-esperti delle funzioni in emergenza; si garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite l’attività degli stessi responsabili-esperti in “tempo di pace”.

Tramite l’attività dei responsabili delle funzioni comunali si avrà quindi la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza che per la prima volta vede per ogni argomento (funzione) un unico responsabile sia in emergenza e non.

Questo consente al Sindaco di avere nel centro operativo esperti che già si conoscono e lavorano nel piano e quindi di raggiungere una miglior omogeneità fra i suoi componenti e le strutture operative altrimenti diversificati fra di loro per procedure interne, mentalità e cultura.

 

 

Art. 5 - La sala operativa di coordinamento avrà sede naturale e definitiva presso la nuova struttura di protezione civile in corso di ultimazione in Comune di Mese, via Trivulzia.

In via provvisoria avrà sede presso gli uffici della Comunità Montana, in via Marmirola, n. 3 - Chiavenna.

Le spese ordinarie di gestione del Centro per l’anno 2005 sono assunte dalla Comunità Montana.

 

 

Art. 6 - La Comunità Montana si impegna ad attivare il servizio di reperibilità tra il personale dell’Ufficio Tecnico per garantire il servizio di protezione civile, considerato servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 del C.C.N.L. del 6/7/95, nel mese successivo alla stipula della presente convenzione.

La Comunità Montana negli stessi tempi provvederà a nominare il coordinatore-responsabile del Centro Operativo.

 

 

Art. 7 - La presente Convenzione avrà durata annuale dal 01.12.2004 al 31.12.2005 e sarà rinnovata previo accordo tra le parti.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata almeno 6 mesi antecedenti, mediante lettera raccomandata A.R..

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

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