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CONVENZIONE TRA COMUNITA’ MONTANA E COMUNI
DELLA VALCHIAVENNA PER ESERCIZIO
ASSOCIATO FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ET ATTIVAZIONE CENTRO
OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Tra
la COMUNITA’ MONTANA VALCHIAVENNA, z.o. n. 26, rappresentata dal Presidente
pro-tempore sig. ______________, autorizzato con delibera assembleare n. __
del ________, E le
AMMINISTRAZIONI COMUNALI di seguito indicate: 1. COMUNE DI ______________, rappresentato dal
Sindaco pro tempore sig. ________________, autorizzato con delibera del C.C.
n. ___ del __________; .....
OMISSIS .... PREMESSO CHE
le Comunità Montane, ai sensi dell’art. 27 del T.U. delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.lgs. 18.8.2000 n. 267, “sono unioni di
comuni, enti locali costituiti fra comuni montani … per la valorizzazione
delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite
e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”; CHE
l’art. 30 del D.lgs n. 267/2000 dispone che i Comuni al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie; CHE
l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “i Comuni montani possono
delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle
funzioni proprie e la gestione dei servizi; CHE
la legge 24/02/1992 n. 225 di “Istituzione del servizio nazionale della
protezione civile” dispone che “all’attuazione delle attività di protezione
civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive
competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i
Comuni e le Comunità Montane ...... A tal fine le strutture nazionali e
locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati”; CHE
la Prefettura di Sondrio, con nota prot. n. 628 del 17/3/97 dà disposizioni
ai Comuni in merito all’attuazione del piano nazionale di emergenza ed
all’attivazione di proprie sale operative; CHE
tale articolazione comporta uno sforzo organizzativo difficilmente
fronteggiabile dai Comuni di piccole dimensioni, per cui si ritiene, come
peraltro condiviso dal Dipartimento della Protezione Civile, che dette funzioni
possano essere utilmente delegate alla Comunità Montana; CHE
la convenzione triennale stipulata è scaduta il 30/11/2004; CHE
pertanto é opportuno rinnovare, per un anno alle stesse condizioni, in attesa
di una verifica con l’aggiornamento da parte delle nuove Amministrazioni
comunali, la convenzione tra la Comunità Montana della Valchiavenna (di
seguito indicata come Comunità Montana o C.M.) ed i 13 Comuni della Valchiavenna
costituenti l’ambito territoriale della z.o. n. 26 (di seguito indicati come
Comuni o Amministrazioni Comunali); TUTTO
QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA: Art. 1
- Le premesse formano parte
integrante della presente convenzione. Art. 2
- Le Amministrazioni Comunali conferiscono
alla Comunità Montana l’esercizio associato delle funzioni riguardanti la
predisposizione, l’aggiornamento e l’attuazione del piano di emergenza
intercomunale. Ogni
Amministrazione provvederà ad approvare ed attuare il piano di emergenza per
la parte di competenza. Fanno
capo direttamente al Sindaco le competenze e responsabilità stabilite dalla
Legge, in particolare dall’art. 108, lett. c) del D.Lgs 31.03.1998 n. 112 e
dalla L. R. 22.05.2004 n. 16, art. 2 (legge quest’ultima che ha abrogato l’art.
3 commi 155 e 156 della L.R. 05. 1.2000 n. 1). Art. 3 - Le Amministrazioni Comunali
conferiscono alla Comunità Montana le funzioni di coordinamento dei Comuni e
l’attivazione a livello di valle di una “sala operativa” unica a servizio di
tutti i Comuni, svolgendo ed assicurando le funzioni di supporto previste
dall’allegato 3) della Circolare della Prefettura di Sondrio, prot. n.
628/12A10 GAB del 17/03/97, e di seguito trascritte. Art. 4 - La struttura del centro operativo
intercomunale (= C.O.I.) si configura secondo le seguenti 9 funzioni di
supporto. L’attivazione di ogni singola funzione avverrà sulla base
dell’articolazione in fasi del modello operativo previsto dal piano. 1 - Tecnici Scientifici
- Pianificazione 2 - Sanità, Assistenza
Sociale 3 - Volontariato 4 - Materiali e mezzi 5 - Servizi essenziali
e attività scolastica 6 - Censimento danni,
persone e cose 7 - Strutture operative
locali 8 - Telecomunicazioni 9 - Assistenza alla
popolazione 1 - TECNICO SCIENTIFICO
PIANIFICAZIONE Il
referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico della C.M., prescelto
già in fase di pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti
tra le varie componenti scientifiche e tecniche. 2 - SANITA’ E ASSISTENZA
SOCIALE Saranno
presenti i responsabili della Sanità locale, le Associazioni di volontariato
che operano nel settore sanitario. Il
referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 3 - VOLONTARIATO I
compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile
comunale, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura
ed alla tipologia delle attività esplicate dall’associazione e dai mezzi a
loro disposizione. Pertanto,
in centro operativo, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di
protezione civile. Il
coordinatore provvederà, in “tempo di pace”, ad organizzare esercitazioni
congiunte con le altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le
capacità organizzative ed operative delle suddette associazioni. 4 - MATERIALI E MEZZI La
funzione di supporto in questione é essenziale e primaria per fronteggiare
una emergenza di qualunque tipo. Questa
funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili
e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato ecc. deve avere,
attraverso l’aggiornamento semestrale, un quadro costantemente aggiornato
delle risorse disponibili essendo divise per aree di stoccaggio. Per
ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo
nell’area dell’intervento. Nel
caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non può essere fronteggiata a
livello locale, il Sindaco rivolgerà analoga richiesta al Prefetto
competente. 5 - SERVIZI ESSENZIALI E
ATTIVITA’ SCOLASTICA In
questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi
essenziali erogati sul territorio coinvolto. Mediante
i Compartimenti Territoriali deve essere mantenuta costantemente aggiornata
la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. L’utilizzazione
del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze é comunque coordinata
dal proprio rappresentante nel Centro operativo. Eventuali concorsi di
personale e mezzi vanno coordinati dal responsabile del C.O. (interventi di
mezzi speciali, impiego di spazzaneve, etc.). Dovranno
essere previste esercitazioni nelle quali i singoli Enti preposti
all’erogazione dei servizi ottimizzeranno il concorso di uomini e mezzi nelle
varie ipotesi di emergenza, secondo i criteri di garanzia, messa in sicurezza
degli impianti e ripristino dell’erogazione. 6 - CENSIMENTO DANNI,
PERSONE E COSE L’effettuazione
del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine
di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e
per determinare sulla base dei risultati, riassunti in schede riepilogative,
gli interventi d’emergenza. Il
responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso,
dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: ·
persone ·
edifici
pubblici ·
edifici
privati ·
impianti
industriali ·
servizi
essenziali ·
attività
produttive ·
opere di
interesse culturale ·
infrastrutture
pubbliche ·
agricoltura
e zootecnia ·
altro Per
il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si
avvarrà di: ·
funzionari
dell’Ufficio Tecnico dei Comuni, della C.M. o del Genio Civile; ·
esperti
del settore sanitario, industriale e commerciale. E’
altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, Servizio Lavori Pubblici, Genio Civile o
l’intervento della Comunità Scientifica per le verifiche di stabilità che
dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 7 - STRUTTURE OPERATIVE
LOCALI Il
responsabile della suddetta funzione dovrà coordinare le varie componenti
locali istituzionalmente preposte a questo servizio. 8 - TELECOMUNICAZIONI Il
coordinatore di questa funzione dovrà, di concerto con i responsabili
territoriali delle Telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T.
con il rappresentante dell’associazione dei radioamatori presenti sul
territorio, organizzare una rete di telecomunicazione affidabile anche in caso
di evento di notevole gravità. 9 - ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE Per
fronteggiare le esigenze della popolazione, a seguito dell’evento calamitoso,
dovrà presiedere questa funzione un funzionario dell’Ente amministrativo
locale in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio
abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi,
ecc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare
come “zone ospitanti”. Il
funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e
dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la
messa a disposizione degli immobili o delle aree. Attraverso
l’attivazione delle funzioni comunali, nel centro operativo comunale, si
raggiungono due distinti obiettivi: si individuano vari responsabili-esperti
delle funzioni in emergenza; si garantisce il continuo aggiornamento del
piano tramite l’attività degli stessi responsabili-esperti in “tempo di
pace”. Tramite
l’attività dei responsabili delle funzioni comunali si avrà quindi la
possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza che per la
prima volta vede per ogni argomento (funzione) un unico responsabile sia in
emergenza e non. Questo
consente al Sindaco di avere nel centro operativo esperti che già si
conoscono e lavorano nel piano e quindi di raggiungere una miglior omogeneità
fra i suoi componenti e le strutture operative altrimenti diversificati fra
di loro per procedure interne, mentalità e cultura. Art. 5 - La sala operativa di coordinamento
avrà sede naturale e definitiva presso la nuova struttura di protezione
civile in corso di ultimazione in Comune di Mese, via Trivulzia. In
via provvisoria avrà sede presso gli uffici della Comunità Montana, in via
Marmirola, n. 3 - Chiavenna. Le
spese ordinarie di gestione del Centro per l’anno 2005 sono assunte dalla
Comunità Montana. Art. 6 - La Comunità Montana si impegna ad
attivare il servizio di reperibilità tra il personale dell’Ufficio Tecnico
per garantire il servizio di protezione civile, considerato servizio pubblico
essenziale ai sensi dell’art. 1 del C.C.N.L. del 6/7/95, nel mese successivo
alla stipula della presente convenzione. La
Comunità Montana negli stessi tempi provvederà a nominare il
coordinatore-responsabile del Centro Operativo. Art. 7 - La presente Convenzione avrà durata
annuale dal 01.12.2004 al 31.12.2005 e sarà rinnovata previo accordo tra le
parti. Eventuale
disdetta dovrà essere comunicata almeno 6 mesi antecedenti, mediante lettera
raccomandata A.R.. Letto, approvato e sottoscritto. |
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