COPIA

 

C O M U N E   D I   G O R D O N A

Provincia di Sondrio

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 
N. 4109  Reg. Prot

 

 N. 28 del Registro Delibere

 

OGGETTO:

 

Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di Segreteria, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, tra i Comuni di Samolaco, Novate Mezzola e Gordona.

 

           

L’anno DUEMILAQUATTRO addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella Sede Comunale, in sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

 

Risultano presenti:

 

 
MAZZINA NADA                         

 

Sindaco - Presidente

Presente

Assente

1

 

FOGLIADA FRANCESCO

 

2

 

DELL’ANNA ADRIANA

 

3

 

SALA FABIO

 

4

 

MASTAI MAURO

 

5

 

TAVASCI LORENZA

 

6

 

BUZZETTI CLAUDIO

 

7

 

TABACCHI SIMONE

 

8

 

ROGANTINI SERGIO

 

9

 

BATTISTESSA DOMENICO

 

10

 

FOGLIADA ELMO

 

 

1

ROSINA GIOVANNI

 

11

 

RUFFATTI LUCA

 

12

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINO dr.ssa Francesca.

La Sig.ra MAZZINA NADA, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

 

 

 

 

Deliberazione n° 28 del 29.07.2004

 

OGGETTO: approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di segreteria, ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo n.267/2000, tra i comuni di Samolaco, Novate Mezzola e Gordona

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione iscritta al punto n° 4 dell’ordine del giorno, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata deliberata la risoluzione della convenzione per il servizio di Segreteria tra il Comune di Gordona ed il Comune di Prata Camportaccio;

 

VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000 che consente agli enti locali la possibilità di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati;

 

DATO atto che le predette convenzioni, ai sensi del comma 2° del citato art.30, devono stabilire i fini, la durata le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

 

RILEVATO che a seguito di accordi intercorsi tra le Amministrazioni Comunali di Samolaco e di Novate Mezzola si è stabilito di stipulare apposita convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria, al fine di provvedere al servizio di Segreteria Comunale avvalendosi di un unico Segretario Comunale in considerazione, tra l’altro, dell’unità territoriale  tra i tre Comuni;

 

VISTO l’allegato schema di convenzione composto di n° 12 articoli, che definisce tutte le condizioni del rapporto per la gestione del servizio, all’uopo trasmesso con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 3653/09.07.2004, dal Sindaco del Comune di Samolaco identificato quale ente Capo convenzione; 

 

ACCERTATO che lo schema di convenzione contiene tutti gli elementi indicati dall’art.30 del D.Lgs.267/2000;

 

UDITA la relazione del Sindaco;

 

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.P.R. 465/1997;

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del segretario comunale, reso ai sensi dell’art.49 D.Lgs.267/2000;

 

CON voti n° 12 favorevoli, resi nelle forme di legge dai n° 12   consiglieri presenti e votanti:

 

D E L I B E R A

 

1.      DI aderire, per le ragioni esposte in premessa, alla costituzione della sede di segreteria convenzionata con i limitrofi Comuni di Samolaco (SO) e Novate Mezzola (SO).

 

2.      DI approvare, a tal fine, l’allegato schema di convenzione, che consta di n. 12 articoli, per la gestione in forma associata del servizio di segreteria predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art.30 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

 

3.      DI autorizzare il Sindaco al proseguimento ed alla definizione della relativa pratica, allorché in possesso anche degli atti deliberativi delle altre Amministrazioni Comunali.

 

4.      DI dare atto che alla derivante spesa si farà fronte con le disponibilità iscritte all’apposito intervento del Bilancio corrente e futuri.

 

5.      DI trasmettere copia della presente deliberazione:

·        ai Comuni di Samolaco e di Novate Mezzola;

·        all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Lombardia.

 

INDI,

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;

VISTO l'art.134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,

approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI n° 12 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n° 12 i consiglieri presenti e votanti:

 
D E L I B E R A

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.

 

Gordona, 29/07/2004

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        (Travaglino dr.ssa Francesca)

 


 

 

 

 

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Allegato a) Deliberazione C.C. n. 28 del 29.07.2004

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

 

L’anno DUEMILAQUATTRO, addì       , del mese di       , nella residenza Municipale di

 fra i Sindaci dei Comuni di:

 

SAMOLACO - Sig…………………….. nato a…………………. il…/…/……residente…………

Sindaco pro-tempore del Comune di Samolaco (SO), che agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta;

 

NOVATE MEZZOLA  - Sig …………. nato a…………………. il…/…/……residente…………..
sindaco pro-tempore del Comune di Novate Mezzola (SO), che agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta;

 

GORDONA - Sig……………………. nato a …………………. Il…/…/…….residente…………..

Sindaco pro-tempore del Comune di Gordona (SO), che agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta;

 

PREMESSO

 

che con deliberazione del Consiglio Comunale dei Comuni di:

Samolaco                     - n°   del 

Novate Mezzola           - n°   del

Gordona                       - n°   del

veniva approvato lo schema  di convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000

 

TUTTO ciò premesso, convengono e stipulano la presente Convenzione.

 

ARTICOLO 1

 

Il Comune di Samolaco viene concordemente identificato quale Ente Capo Convenzione.

 

ARTICOLO 2

 

La convenzione fra i Comuni di Samolaco, Novate Mezzola e Gordona ha lo scopo di provvedere al servizio di Segreteria Comunale avvalendosi di un unico Segretario Comunale.

 

ARTICOLO 3

 

La convenzione avrà una durata pari a quella del mandato amministrativo del Comune Capoconvenzione. Potrà essere tacitamente rinnovata, salvo disdetta da esercitarsi entro 120 giorni dalla data d'insediamento della nuova amministrazione del Comune Capoconvenzione; ciascuno dei Comuni potrà comunque risolvere la convenzione, con preavviso di almeno 60 gg., previa comunicazione con raccomandata.

La convenzione avrà decorrenza dalla data di presa servizio del segretario comunale nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione.

 

ARTICOLO 4

 

Il Comune di Samolaco da ora nominato come Comune Capo convenzione assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione e l’ufficio di Segreteria del Comune stesso ne tiene la gestione amministrativa e contabile.

Gli assegni dovuti al Segretario saranno pagati dal Comune Capoconvenzione il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi alla Cassa di Previdenza degli Impiegati degli Enti Locali ed ad altri Istituti ed Enti Assistenziali e Previdenziali, stanziando all’uopo le somme relative al proprio bilancio .

Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso riscuoterà, a titolo di contributo nella spesa, dai Comuni di Novate Mezzola e di Gordona.

Tutte le spese inerenti al funzionamento del servizio convenzionato, saranno ripartite fra i Comuni convenzionati in ragione delle ore di servizio stabilite dall’art. 8 della presente Convenzione.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati al rimborso per accesso ed al rimborso delle missioni effettuate per conto dei singoli Comuni.

I diritti di segreteria liquidati dai Comuni saranno comunicati all'altro Comune al fine di non superare il limite previsto dalla Legge 07.07.1980, n.° 299.

 

ARTICOLO 5

 

Il Responsabile del servizio finanziario di Samolaco assumerà i seguenti provvedimenti previo il parere del responsabili del servizio finanziario dei Comuni di Novate Mezzola e di Gordona:

 

-         liquidazioni indennità di missioni al Segretario Comunale, per prestazioni di comune interesse, non imputabili direttamente ai singoli Comuni;

-         verifica annuale dei diritti di segreteria liquidati dai singoli Comuni, al fine di rispettare la quota prevista dalla L. n.° 299/80.

 

ARTICOLO 6

 

Il Sindaco del Comune di Samolaco, dopa aver sentito i Sindaci degli altri Comuni convenzionati, provvederà in ordine a quanto segue:

-         conferma o revoca del Segretario Comunale;

-         concessione allo stesso di congedi straordinari e di aspettative;

-         concessione di congedi ordinari e richiesta sostituzione del Segretario Comunale.

 

ARTICOLO 7

 

Il Comune Capo convenzione provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione e al recupero, con cadenza annuale, della parte di spettanza a carico dei Comuni associati.

In dipendenza di quanto sopra, il Comune capo convenzione provvederà ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa per la gestione del Servizio di Segreteria il cui stanziamento dovrà essere pari al preventivo di cui al successivo comma del presente articolo ed apposito capitolo d’entrata delle quote parte di spettanza a carico dei Comuni di Novate Mezzola e di Gordona il cui stanziamento dovrà essere pari a quello della spesa.

 

Il Comune capo convenzione, attraverso il proprio Ufficio Ragioneria, provvederà:

-         a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno un preventivo analitico di tutte le spese per la gestione del servizio relative all’anno successivo, col riparto delle stesse a carico di ciascun Comune convenzionato ed a trasmetterlo ai Comuni interessati affinché provvedano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione dell’anno successivo la quota di pertinenza;

-         a predisporre entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto analitico della gestione dell’anno precedente, con relativo riparto definitivo della spesa sostenuta per l’inoltro ai Comuni interessato;

-         a segnalare, entro il mese di ottobre di ogni anno, ai Comuni convenzionati eventuali carenze di stanziamento nei confronti delle somme preventivate ed al riparto degli ulteriori importi necessari, indicandone le motivazioni affinché i Comuni associati possano provvedere a adeguare gli stanziamenti della propria quota, nel proprio bilancio, entro i termini di legge. In caso di mancato accordo per il riparto della spesa i Comuni si avvarranno di un Collegio Arbitrale composto da 3 membri di cui 2 nominati singolarmente dai Comuni e 1 nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio .

 

ARTICOLO 8

 

Il servizio che il Segretario Comunale dovrà prestare nei Comuni convenzionati, resta stabilito:

  • nel Comune di Samolaco in ragione del 46% (16/36 dell’orario settimanale);
  • nel Comune di Novate Mezzola in ragione del 27% (10/36 dell’orario settimanale);
  • nel Comune di Gordona in ragione del 27% (10/36 dell’orario settimanale).

 

ARTICOLO 9

 

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno riunirsi con cadenza annuale per consultazioni in merito alla gestione del servizio.

L’avviso sarà inviato dal Sindaco del Comune Capo convenzione almeno 10 giorni prima della data di riunione e dovrà contenere gli oggetti dell’O.d.G.

Ognuno dei due Sindaci potrà promuovere le riunioni in casi d’urgenza, con preavviso di cinque giorni.

 

ARTICOLO 10

 

Per quanto attiene la titolarità del Servizio di Segreteria convenzionato si fa riferimento al D. P. R. n.° 465/97 e successive modifiche e integrazioni.

 

ARTICOLO 11

 

Al Segretario Comunale, titolare del Servizio di Segreteria convenzionato, è attribuita una retribuzione mensile aggiunta nei termini previsti dal contratto collettivo.

 

ARTICOLO 12

 

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Per quant’altro non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Letto, approvato  e sottoscritto

Il Sindaco di Samolaco             ______________

Il Sindaco di Novate Mezzola               ______________

Il Sindaco di Gordona                           ______________