|
Comune di Gordona
(So) - Delibera del Consiglio Comunale n. 11/2004 OGGETTO: Annullamento parziale deliberazioni del
Consiglio Comunale n° 52 del 20.12.2002 e n° 17 del 16.05.2003. IL CONSIGLIO
COMUNALE
Prima dell’inizio della trattazione del presente punto
all’ordine del giorno i Consiglieri Capelli Ferruccio, Mazzina Nada, Tavasci
Danilo, Tavasci Corrado e Da Ponte Lucio dichiarano di astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla votazione della delibera in argomento ai sensi
dell’articolo 78, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000; Relaziona
l’assessore Biavaschi Marta; Viene
dichiarata aperta la discussione;
Interviene
il Capogruppo Montemurro Simone che rende la propria dichiarazione di voto di
astensione, per le stesse ragioni già esposte in sede di approvazione della
deliberazione C.C. n° 2/2004; Esaurita la discussione
il Consiglio adotta la seguente deliberazione: VISTI e
richiamati i seguenti atti amministrativi: q
deliberazione C.C. n.
52 in data 20.12.2002 avente ad oggetto “Adozione P.L. in località Barona”; q
successiva
deliberazione C.C. n° 17 in data 16.05.2003, riguardante l’esame delle
osservazioni e l’approvazione in via definitiva del P.L. Barona; CONSIDERATO che
nel Piano di Lottizzazione come sopra approvato sono previsti n° 7 Lotti,
come si evince nell’allegata planimetria (ALL.A); DATO ATTO che si rende necessario procedere
all’annullamento parziale dei predetti atti per violazione dell’art.78 comma
2 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.), norma che riguarda l’obbligo
di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al
quarto grado da parte degli amministratori comunali; RITENUTO
necessario ed urgente procedere all’annullamento parziale del Piano in
questione per le sole parti oggetto di correlazione con gli interessi di
alcuni consiglieri comunali e precisamente: q
Lotto n° 4 (Fg.19
mappali
164-165-169-207-249-250-251-256-257-258-259-260-263/a-264-270/a-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-315) q
Lotto n° 7 (Fg.19
mappali 201-202-261-262-263/a-265-318-319) q
Area a verde (Fg. 19
mappale 382) VISTA la decisione del Consiglio di Stato sez. V,
30 settembre 2002, n. 4983 che stabilisce la possibilità di procedere ad
annullamenti parziali di atti amministrativi in conformità al principio
generale della conservazione degli atti giuridici, principio applicabile
anche agli atti del diritto amministrativo, in quanto conforme ai principi di
legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa espressi
dall’art. 97 della Costituzione, giacchè sarebbe irragionevole ed illogico
nonché contrario ai parametri di efficienza, efficacia, economicità ed
adeguatezza dell’azione amministrativa annullare integralmente un atto
amministrativo quando solo una parte di esso è viziata ed il vizio non ha
effetti invalidanti su tutti gli effetti che esso è destinato a produrre; DATO
atto che l’annullamento è un provvedimento di 2° grado che si configura quale
atto di ritiro che deve avvenire con le medesime modalità e forme previste dalla legge per l’atto
ritirato, con efficacia retroattiva (ex tunc), ossia a far data dalla sua
emanazione; RITENUTO
pertanto di procedere al parziale annullamento delle deliberazioni sopra
citate, ossia soltanto per le parti dove è stato riscontrato il vizio (Lotti
n° 4 e n° 7 nonché “area a verde” come sopra identificata); CHE si
ritiene altresì sussistente l’interesse pubblico concreto ed attuale
all’eliminazione parziale degli atti in questione, in quanto una procedura
illegittima è soggetta ad impugnazione e conseguentemente occorre porvi
rimedio per evitare ulteriori aggravi, in particolare per limitare i costi
aggiuntivi derivanti da un eventuale ricorso o contenzioso; ATTESA la propria
competenza in quanto l’autoannullamento deve essere esercitato dallo stesso
organo che ha emanato il provvedimento originario; VISTO il
parere favorevole reso dal segretario comunale ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. Esaurita la discussione si passa alla votazione: CON voti n° 4 favorevoli, resi nelle forme di legge,
dai n° 10 consiglieri presenti e n° 4 Consiglieri votanti (n° 6 astenuti:
Consiglieri Capelli Ferruccio, Mazzina Nada, Tavasci Danilo, Tavasci Corrado,
Da Ponte Lucio e Montemurro Simone): DELIBERA 1.
DI procedere al parziale annullamento d’ufficio, quale espressione
del potere di autotutela proprio della Pubblica Amministrazione, delle parti
(Lotti n° 4 e n° 7 nonché “area a verde”) del Piano di Lottizzazione
approvato con proprie precedenti deliberazioni n° 52 in data 20.12.2002 e n° 17 in data 20.12.2002, che
costituiscono oggetto di correlazione con
interessi di alcuni consiglieri comunali in violazione dell’articolo 78 comma 2° del Decreto Legislativo n.267/2000
(T.U.E.L.), norma che riguarda l’obbligo di astensione dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi
propri o di parenti o affini fino al quarto grado da parte degli
amministratori comunali. INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. IL CONSIGLIO COMUNALE
CONVENUTA
l'urgenza di provvedere; Visto
l'art. 134 - 4° comma - del T.U.
degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000; CON voti n° 4 favorevoli, resi nelle forme di legge,
dai n° 10 consiglieri presenti e n° 4 Consiglieri votanti (n° 6 astenuti:
Consiglieri Capelli Ferruccio, Mazzina Nada, Tavasci Danilo, Tavasci Corrado,
Da Ponte Lucio e Montemurro Simone): DELIBERA
DI
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. |