Comune di Gordona (So)  -  Delibera del Consiglio Comunale n. 11/2004

 

OGGETTO: Annullamento parziale deliberazioni del Consiglio Comunale n° 52 del 20.12.2002 e n° 17 del 16.05.2003.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Prima dell’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno i Consiglieri Capelli Ferruccio, Mazzina Nada, Tavasci Danilo, Tavasci Corrado e Da Ponte Lucio dichiarano di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione della delibera in argomento ai sensi dell’articolo 78, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Relaziona  l’assessore Biavaschi Marta;

Viene  dichiarata aperta la discussione;  

Interviene il Capogruppo Montemurro Simone che rende la propria dichiarazione di voto di astensione, per le stesse ragioni già esposte in sede di approvazione della deliberazione C.C. n° 2/2004;

 

Esaurita la discussione il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

 

VISTI e richiamati i seguenti atti amministrativi:

q       deliberazione C.C. n. 52 in data 20.12.2002 avente ad oggetto “Adozione P.L. in località Barona”;

q       successiva deliberazione C.C. n° 17 in data 16.05.2003, riguardante l’esame delle osservazioni e l’approvazione in via definitiva del P.L. Barona;

 

CONSIDERATO che nel Piano di Lottizzazione come sopra approvato sono previsti n° 7 Lotti, come si evince nell’allegata planimetria (ALL.A);

 

DATO ATTO  che si rende necessario procedere all’annullamento parziale dei predetti atti per violazione dell’art.78 comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.), norma che riguarda l’obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado da parte degli amministratori comunali;

 

RITENUTO necessario ed urgente procedere all’annullamento parziale del Piano in questione per le sole parti oggetto di correlazione con gli interessi di alcuni consiglieri comunali e precisamente:

q       Lotto n° 4 (Fg.19 mappali 164-165-169-207-249-250-251-256-257-258-259-260-263/a-264-270/a-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-315)

q       Lotto n° 7 (Fg.19 mappali 201-202-261-262-263/a-265-318-319)

q       Area a verde (Fg. 19 mappale 382)

 

VISTA la decisione del Consiglio di Stato sez. V, 30 settembre 2002, n. 4983 che stabilisce la possibilità di procedere ad annullamenti parziali di atti amministrativi in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici, principio applicabile anche agli atti del diritto amministrativo, in quanto conforme ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa espressi dall’art. 97 della Costituzione, giacchè sarebbe irragionevole ed illogico nonché contrario ai parametri di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza dell’azione amministrativa annullare integralmente un atto amministrativo quando solo una parte di esso è viziata ed il vizio non ha effetti invalidanti su tutti gli effetti che esso è destinato a produrre;

 

DATO atto che l’annullamento è un provvedimento di 2° grado che si configura quale atto di ritiro che deve avvenire con le medesime modalità  e forme previste dalla legge per l’atto ritirato, con efficacia retroattiva (ex tunc), ossia a far data dalla sua emanazione;

 

RITENUTO pertanto di procedere al parziale annullamento delle deliberazioni sopra citate, ossia soltanto per le parti dove è stato riscontrato il vizio (Lotti n° 4 e n° 7 nonché “area a verde” come sopra identificata); 

 

CHE si ritiene altresì sussistente l’interesse pubblico concreto ed attuale all’eliminazione parziale degli atti in questione, in quanto una procedura illegittima è soggetta ad impugnazione e conseguentemente occorre porvi rimedio per evitare ulteriori aggravi, in particolare per limitare i costi aggiuntivi derivanti da un eventuale ricorso o contenzioso;

 

ATTESA la propria competenza in quanto l’autoannullamento deve essere esercitato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento originario;

 

VISTO il parere favorevole reso dal segretario comunale ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.

 

Esaurita la discussione si passa alla votazione:

 

CON voti n° 4 favorevoli, resi nelle forme di legge, dai n° 10 consiglieri presenti e n° 4 Consiglieri votanti (n° 6 astenuti: Consiglieri Capelli Ferruccio, Mazzina Nada, Tavasci Danilo, Tavasci Corrado, Da Ponte Lucio e Montemurro Simone):

 

DELIBERA

 

1.      DI procedere al parziale annullamento d’ufficio, quale espressione del potere di autotutela proprio della Pubblica Amministrazione, delle parti (Lotti n° 4 e n° 7 nonché “area a verde”) del Piano di Lottizzazione approvato con proprie precedenti deliberazioni n° 52 in data 20.12.2002 e n° 17 in data 20.12.2002, che costituiscono oggetto di correlazione con  interessi di alcuni consiglieri comunali in violazione dell’articolo 78 comma 2° del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.), norma che riguarda l’obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado da parte degli amministratori comunali.

 

INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;

 

Visto l'art. 134  - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

 

CON voti n° 4 favorevoli, resi nelle forme di legge, dai n° 10 consiglieri presenti e n° 4 Consiglieri votanti (n° 6 astenuti: Consiglieri Capelli Ferruccio, Mazzina Nada, Tavasci Danilo, Tavasci Corrado, Da Ponte Lucio e Montemurro Simone):

 

DELIBERA

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

 

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