Comune di Gordona (So)  -  Delibera del Consiglio Comunale n. 5/2004

 

OGGETTO: rettifica art. 25  nuovo statuto della fondazione onlus “casa di riposo citta’ di Chiavenna”. Provvedimenti conseguenti.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

UDITA la relazione del Sindaco sul presente punto dell’ordine del giorno;

 

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 32 del 27.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, questo ente approvava, a seguito della trasformazione dell’IPAB Casa di Riposo “Città di Chiavenna” in Fondazione ONLUS - persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, il nuovo Statuto della predetta Fondazione denominata “Casa di Riposo Città di Chiavenna”, con sede in Chiavenna, Via Raschi n. 63, composto da n. 26 articoli;

 

CONSIDERATO che il testo del nuovo Statuto dell’ONLUS è oggetto di approvazione da parte della Regione Lombardia;

 

VISTA la nota prot. n. 202 in data 04.02.2004 (acquisita al protocollo dell’ente al  n. 653/05.02.2004) con la quale il Presidente della Casa di Riposo ha comunicato la necessità di riformulare il testo dell’articolo 25 (“Estinzione dell’Ente”) del predetto Statuto, a seguito di osservazioni  presentate dalla Regione Lombardia (giusta Nota prot. n°G1.2004.0001261) che, in sede di istruttoria per la pratica di trasformazione della IPAB in Fondazione ONLUS, ha rilevato la necessità di formulare l’articolo in parola alla luce delle disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

 

DATO atto che la predetta norma prevede espressamente “l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità”;

 

VISTO pertanto il testo dell’articolo 25 dello Statuto, come riformulato in ottemperanza alla richiamata disposizione e  ritenutolo meritevole di approvazione;

 

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.42 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

 

CON  voti n. 10   favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 11  i Consiglieri presenti e n. 10 i Consiglieri votanti (n. 1 astenuto: Consigliere Biavaschi Pietro):

 

DELIBERA

 

1.      DI APPROVARE la seguente modifica al nuovo Statuto della Fondazione ONLUS “Casa di Riposo Città di Chiavenna”, approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 27.11.2003:

 

ART. 25 – ESTINZIONE DELL’ENTE

“In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui all’art. 3 del presente Statuto verrà obbligatoriamente devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3. comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, non esclusa la facoltà, nel rispetto della legge e del parere vincolante dell’organismo di controllo suddetto, di devolverlo preferibilmente alla Comunità Montana della Valchiavenna o ai Comuni della Valchiavenna, nella misura proporzionale alla loro popolazione residente – tenuto conto del determinante concorso di detti Enti nella realizzazione e nella manutenzione degli edifici istituzionali dell’Ente – col vincolo di destinare tale patrimonio mobiliare ed immobiliare ai medesimi scopi istituzionali dell’Ente estinti o per altri fini di pubblica utilità”. 

 

2.      DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Casa di Riposo “Città di Chiavenna”.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134  - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti n. 11 favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, resi per alzata di mano, dai  n. 11   Consiglieri presenti e votanti:

 

DELIBERA

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

 

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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.

 

 

Gordona, 08/03/2004

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  (Travaglino dr.ssa Francesca)

 

 

 

 

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Indi, il Sindaco, data l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile; su tale proposta, si procede alla votazione, per alzata di mano, con il seguente esito:

VOTI  favorevoli, essendo  i Consiglieri presenti e  i votanti

Si dà atto che, essendosi raggiunta la maggioranza qualificata prevista dal T.U.E.L. (13/2= 7 consiglieri), la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.