Comune di Gordona (So) – Delibera del Consiglio Comunale n. 46/2002
OGGETTO: modifica
N.T.A. piano di recupero di iniziativa pubblica “Ca Caurgaa” approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n.2 del 30.01.2001
|
Prima dell’inizio
della trattazione del punto n° 5 iscritto all’ordine del giorno il Consigliere
Biavaschi Pietro si allontana dall’aula consiliare (art.78 comma 2 D.Lgs.
267/2000: “Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado … omissis …”)
A questo punto i
Consiglieri presenti risultano essere n 8.
Il Sindaco illustra il
punto in oggetto.
PREMESSO:
q che
il Comune di Gordona è dotato di P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n° 26 in data 30.06.1997 e approvato dalla Regione Lombardia con
deliberazione della Giunta regionale n° 41825 del 05.03.1999;
q che,
successivamente, con deliberazione del C.C. n° 27 in data 03.07.2001 si è
provveduto ad effettuare alcune varianti alle N.T.A. ;
q che
con deliberazione C.C. n° 2 in data 30.01.2002 è stato modificato l’art.22
punto 12 delle Norme di attuazione (riguardanti la definizione ed il calcolo
del volume);
RICHIAMATE le
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 25.2000, esecutiva, avente ad
oggetto adozione piano di recupero di iniziativa pubblica “Ca Caurga” in
variante al P.R.G., e n. 2 del 30.01.2001, esecutiva, di approvazione
definitiva del piano di recupero in questione;
DATO atto che in sede
di adozione del predetto piano di
recupero di iniziativa pubblica è stato approvato, tra l’altro, l’elaborato 1
“Relazione illustrativa” – N.T.A. che, per le Unità Minima di Intervento nn. 3
e 4 prevede “Interventi di
ristrutturazione e di modifica della destinazione funzionale lasciando
inalterata la sagoma e il volume dell’edificio”(Punto 6 - Progetto del
piano di recupero e Punto 10 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di
recupero)
CONSIDERATO che si
rende necessario, ai fini del rilascio della concessione edilizia, modificare
la frase predetta contenuta nella relazione illustrativa del piano di recupero,
oltre che nell’articolo 8 della relativa Convenzione, in conformità a quanto
previsto nelle N.T.A. del piano regolatore generale dell’Ente;
RICHIAMATO a riguardo
l’art.23.14 delle N.T.A. del P.R.G. che testualmente dispone: “Per adeguamento igienico e tecnologico
devono intendersi gli interventi riguardanti l’aggiunta del vano scala o ascensore, dei servizi e
l’adeguamento in altezza dei locali fino alla luce netta di 2,40 metri. Detti
interventi non possono comunque superare il 20% del volume esistente, fatte
salve le opere per eliminazione barriere architettoniche, nel rispetto della vigente
normativa in materia. Tali opere possono essere realizzate in qualsiasi zona
omogenea, ad esclusione delle zone G1 e G2”;
RITENUTO pertanto di
modificare il Punto 6 Progetto di piano di recupero ed il Punto 10 Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di recupero dell’elaborato 1 “Relazione
illustrativa” N.T.A. del piano di
recupero come sopra approvato come segue:
- la frase “ lasciando inalterata la sagoma e il volume
dell’edificio” viene sostituita
dalla seguente frase “secondo quanto
previsto dall’articolo 23.14 delle N.T.A. del vigente P.R.G.”;
VISTO
il D.Lgs.267/2000;
VISTO
il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio
tecnico (area edilizia-urbanistica) reso ai sensi dell’art.49 del
D,Lgs.267/2000;
CONSIDERATA
l’opportunità di procedere;
CON
voti n.8 favorevoli, resi per alzata di mano, essendo n. 8 i Consiglieri
presenti e votanti:
D E L I B E R A
1. DI modificare, per tutte le ragioni esposte in
premessa, il Punto 6 - Progetto di piano di recupero ed il
Punto 10 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di recupero, dell’elaborato 1
“Relazione illustrativa” N.T.A. del
piano di recupero di iniziativa pubblica “Ca’ Caurga” approvato con atto C.C.
n° 2/30.01.2001, come segue:
-
la frase “
lasciando inalterata la sagoma e il volume dell’edificio” viene sostituita dalla seguente frase: “secondo quanto previsto dall’articolo 23.14
delle N.T.A. del vigente P.R.G.”.
2. DI
dare atto che a seguito della modifica di cui al punto precedente risulta
altresì modificato l’articolo 8 della Convenzione del Piano di recupero in
questione.
INDI il
Presidente, considerata
l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare
la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONVENUTA
l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;
VISTO l'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato
con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
CON
VOTI n. 8 favorevoli,
espressi per alzata di mano, essendo n.
8 i consiglieri presenti e votanti:
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.