Comune di Gordona (So)    Delibera del Consiglio Comunale n. 46/2002

 

OGGETTO:  modifica N.T.A. piano di recupero di iniziativa pubblica “Ca Caurgaa” approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.2 del 30.01.2001

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Prima dell’inizio della trattazione del punto n° 5 iscritto all’ordine del giorno il Consigliere Biavaschi Pietro si allontana dall’aula consiliare (art.78 comma 2 D.Lgs. 267/2000: “Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado … omissis …”)

 

A questo punto i Consiglieri presenti risultano essere n 8.

 

Il Sindaco illustra il punto in oggetto.

 

PREMESSO:

q       che il Comune di Gordona è dotato di P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 26 in data 30.06.1997 e approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n° 41825 del 05.03.1999;

q       che, successivamente, con deliberazione del C.C. n° 27 in data 03.07.2001 si è provveduto ad effettuare alcune varianti alle N.T.A. ;

q       che con deliberazione C.C. n° 2 in data 30.01.2002 è stato modificato l’art.22 punto 12 delle Norme di attuazione (riguardanti la definizione ed il calcolo del volume);

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 25.2000, esecutiva, avente ad oggetto adozione piano di recupero di iniziativa pubblica “Ca Caurga” in variante al P.R.G., e n. 2 del 30.01.2001, esecutiva, di approvazione definitiva del piano di recupero in questione; 

 

DATO atto che in sede di adozione del  predetto piano di recupero di iniziativa pubblica è stato approvato, tra l’altro, l’elaborato 1 “Relazione illustrativa” – N.T.A. che, per le Unità Minima di Intervento nn. 3 e 4 prevede “Interventi di ristrutturazione e di modifica della destinazione funzionale lasciando inalterata la sagoma e il volume dell’edificio”(Punto 6 - Progetto del piano di recupero e Punto 10 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di recupero)

 

CONSIDERATO che si rende necessario, ai fini del rilascio della concessione edilizia, modificare la frase predetta contenuta nella relazione illustrativa del piano di recupero, oltre che nell’articolo 8 della relativa Convenzione, in conformità a quanto previsto nelle N.T.A. del piano regolatore generale dell’Ente;

 

RICHIAMATO a riguardo l’art.23.14 delle N.T.A. del P.R.G. che testualmente dispone: “Per adeguamento igienico e tecnologico devono intendersi gli interventi riguardanti l’aggiunta  del vano scala o ascensore, dei servizi e l’adeguamento in altezza dei locali fino alla luce netta di 2,40 metri. Detti interventi non possono comunque superare il 20% del volume esistente, fatte salve le opere per eliminazione barriere architettoniche, nel rispetto della vigente normativa in materia. Tali opere possono essere realizzate in qualsiasi zona omogenea, ad esclusione delle zone G1 e G2”;

 

RITENUTO pertanto di modificare il Punto 6 Progetto di piano di recupero ed il Punto 10 Norme Tecniche di Attuazione del Piano di recupero dell’elaborato 1 “Relazione illustrativa”  N.T.A. del piano di recupero come sopra approvato come segue:

- la frase “ lasciando inalterata la sagoma e il volume dell’edificio  viene sostituita dalla seguente frase “secondo quanto previsto dall’articolo 23.14 delle N.T.A. del vigente P.R.G.”;

 

VISTO il D.Lgs.267/2000;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico (area edilizia-urbanistica) reso ai sensi dell’art.49 del D,Lgs.267/2000;

 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere;

 

CON voti n.8 favorevoli, resi per alzata di mano, essendo n. 8 i Consiglieri presenti e votanti:

 

 

D E L I B E R A

 

1. DI modificare, per tutte le ragioni esposte in premessa, il Punto 6 - Progetto di piano di recupero ed il Punto 10 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di recupero, dell’elaborato 1 “Relazione illustrativa”  N.T.A. del piano di recupero di iniziativa pubblica “Ca’ Caurga” approvato con atto C.C. n° 2/30.01.2001, come segue:

-         la frase “ lasciando inalterata la sagoma e il volume dell’edificio  viene sostituita dalla seguente frase: “secondo quanto previsto dall’articolo 23.14 delle N.T.A. del vigente P.R.G.”.

 

2. DI dare atto che a seguito della modifica di cui al punto precedente risulta altresì modificato l’articolo 8 della Convenzione del Piano di recupero in questione.

   

INDI  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;

VISTO l'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,

approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI n. 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo  n. 8 i consiglieri presenti e  votanti:

 
D E L I B E R A

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

 

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