Comune di Gordona (So)    Delibera del Consiglio Comunale n. 45/2002

 

OGGETTO: approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di segreteria, ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo 267/2000, con il Comune di Prata Camportaccio

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione iscritta al punto n°3 dell’ordine del giorno, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvato lo scioglimento della convenzione per il servizio di Segreteria tra il Comune di Gordona ed il Comune di Campodolcino;

 

VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000 che consente agli enti locali la possibilità di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati;

 

DATO atto che le predette convenzioni, ai sensi del comma 2° del citato art.30, devono stabilire i fini, la durata le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

 

CONSIDERATO che a seguito di accordi intercorsi con l'Amministrazione Comunale di Prata Camportaccio si è stabilito di stipulare apposita convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria;

 

VISTO l’allegato schema di convenzione composto di n° 12 articoli, che definisce tutte le condizioni del rapporto per la gestione del servizio ed ha avuto l’assenso unanime dei Comuni interessati;

 

ACCERTATO che lo schema di convenzione contiene tutti gli elementi indicati dall’art.30 del D.Lgs.267/2000;

 

UDITA la relazione del Sindaco;

 

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.P.R. 465/1997;

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del segretario comunale, reso ai sensi dell’art.49 D.Lgs.267/2000;

 

CON voti n. 9 favorevoli,  nessuno contrario e nessuno astenuto, resi nelle forme di legge dai n. 9   consiglieri presenti e votanti:

 

D E L I B E R A

 

1.      DI aderire, per le ragioni esposte in premessa, alla costituzione della sede di segreteria convenzionata con il Comune di Prata Camportaccio (SO).

 

2.      DI approvare, a tal fine, l’allegato schema di convenzione, che consta di n. 12 articoli, per la gestione in forma associata del servizio di segreteria predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art.30 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

 

3.      DI autorizzare il Sindaco al proseguimento ed alla definizione della relativa pratica, allorché in possesso anche dell’atto deliberativo delle altre Amministrazioni Comunali.

 

4.      DI dare atto che alla derivante spesa si farà fronte con le disponibilità iscritte all’apposito intervento del Bilancio corrente e futuri.

 

5.      DI trasmettere copia della presente deliberazione:

·        al Comune di Prata Camportaccio

·        all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Lombardia.

 

INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;

VISTO l'art.134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,

approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI n.9 favorevoli , espressi per alzata di mano, essendo n.9  i consiglieri presenti e votanti:

 
D E L I B E R A

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.

 

Gordona, 28/11/2002

 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                           Travaglino dr.ssa Francesca

 

 

 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, AI

SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

 

L’anno duemiladue, addì, del mese di, nella residenza Municipale di Prata Camportaccio, fra i Sindaci dei Comuni di:

 

PRATA CAMPORTACCIO - sig.ra Bronda M. Laura, nata ad Onzo (Sv) il 06.09.1945, residente in Prata Camportaccio - via Porettina n.° 2, Sindaco pro-tempore del Comune di Prata Camportaccio, che agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ;

 

GORDONA - sig. Capelli Ferruccio, nato a Gordona (SO) 11.03.1949  residente Gordona Via santa Caterina n°7, Sindaco pro-tempore del Comune di Gordona, che agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta:

 

PREMESSO

 

che con deliberazione del Consiglio Comunale dei Comuni di:

Prata Camportaccio              - n.°   del 29.11.2002

Gordona                                  - n.°   del 28.11.2002

veniva approvato lo schema  di convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000

 

TUTTO ciò premesso, convengono e stipulano la presente convenzione.

 

ART. 1

 

Il Comune di Prata Camportaccio viene concordemente identificato quale Ente Capoconvenzione.

 

ART. 2

 

La convenzione fra i Comuni di Prata Camportaccio e Gordona ha lo scopo di provvedere al servizio di Segreteria Comunale avvalendosi dell’opera di un solo Segretario Comunale.

 

ART. 3

 

La convenzione avrà una durata pari a quella del mandato amministrativo del Comune Capoconvenzione. Potrà essere tacitamente rinnovata, salvo disdetta da esercitarsi entro 120 giorni dalla data d'insediamento della nuova amministrazione del Comune Capoconvenzione; ciascuno dei Comuni potrà comunque risolvere la convenzione, con preavviso di almeno 60 gg., previa comunicazione con raccomandata.

La convenzione avrà decorrenza dalla data dell’assegnazione del titolare della segreteria da parte della competente Agenzia Autonoma per la Gestione dei  Segretari Comunali.

 

ART. 4

 

Il Comune di Prata Camportaccio da ora nominato come Comune Capoconvenzione assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione e l’ufficio di Segreteria del Comune stesso ne tiene la gestione amministrativa e contabile.

Gli assegni dovuti al Segretario saranno pagati dal Comune Capoconvenzione il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi alla Cassa di Previdenza degli Impiegati degli Enti Locali ed ad altri Istituti ed Enti Assistenziali e Previdenziali, stanziando all’uopo le somme relative al proprio bilancio .

Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso riscuoterà, a titolo di contributo nella spesa, dal Comune di Gordona.

Tutte le spese inerenti al funzionamento del servizio convenzionato, saranno ripartite fra i Comuni convenzionati in ragione delle ore di servizio stabilite dall’art. 8 della presente Convenzione.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati al rimborso per accesso ed al rimborso delle missioni effettuate per conto dei singoli Comuni.

I diritti di segreteria liquidati dai Comuni saranno comunicati all'altro Comune al fine di non superare il limite previsto dalla Legge 07.07.1980, n.° 299.

 

ART. 5

 

Il Responsabile del servizio finanziario di Prata Camportaccio assumerà i seguenti provvedimenti previo il parere del responsabile del servizio finanziario del Comune di Gordona:

 

-         liquidazioni indennità di missioni al Segretario Comunale, per prestazioni di comune interesse, non imputabili direttamente ai singoli Comuni;

-         verifica annuale dei diritti di segreteria liquidati dai singoli Comuni, al fine di rispettare la quota prevista dalla L. n.° 299/80.

 

ART. 6

 

Il Sindaco del Comune di Prata Camportaccio provvederà, sentito il Sindaco di Gordona a quanto segue:

-         parere per il trasferimento dell’Ufficio del Segretario (conferma o revoca);

-         parere per aspettative e congedi straordinari ;

-         congedo ordinario e richiesta sostituzione del Segretario Comunale;

-         fissazione e modifiche dell’orario d’ufficio del Segretario nei due Comuni, in sintonia con il disposto del successivo art. 8 .

 

ART. 7

 

Il Comune Capoconvenzione provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione e al recupero, con cadenza annuale, della parte di spettanza a carico dei Comuni associati.

In dipendenza di quanto sopra, il Comune capofila provvederà ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa per la gestione del Servizio di Segreteria il cui stanziamento dovrà essere pari al preventivo di cui al successivo comma del presente articolo ed apposito capitolo d’entrata delle quote parte di spettanza a carico del Comune di Gordona il cui stanziamento dovrà essere pari a quello della spesa.

Il Comune capofila, attraverso il proprio Ufficio Ragioneria, provvederà:

-         a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno un preventivo analitico di tutte le spese per la gestione del servizio relative all’anno successivo, col riparto delle stesse a carico di ciascun Comune convenzionato ed a trasmetterlo al Comune interessato affinché provveda ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione dell’anno successivo la quota di pertinenza;

-         a predisporre entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto analitico della gestione dell’anno precedente, con relativo riparto definitivo della spesa sostenuta ed a inviarlo al Comune interessato;

-         a segnalare, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Comune stesso eventuali carenze di stanziamento nei confronti delle somme preventivate ed al riparto degli ulteriori importi necessari, indicandone le motivazioni affinché il Comune associato possa provvedere a adeguare gli stanziamenti della propria quota, nel proprio bilancio , entro i termini di legge. In caso di mancato accordo per il riparto della spesa i Comuni si avvarranno di un Collegio Arbitrale composto da 3 membri di cui 2 nominati singolarmente dai Comuni e 1 nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio .

 

 

ART. 8

 

Il servizio che il Segretario Comunale dovrà prestare nei Comuni convenzionati, resta stabilito:

nel Comune di Prata Camportaccio            per 21/36 dell’orario settimanale

nel Comune di Gordona per 15/36 dell’orario settimanale.

 

ART. 9

 

I Sindaci dei due Comuni, assistiti eventualmente da Assessori , si riuniranno ogni anno presso il Comune Capoconvenzione per consultazioni in merito alla gestione del servizio.

L’avviso sarà inviato dal Sindaco del Comune Capoconvenzione almeno 10 giorni prima della data di riunione e dovrà contenere gli oggetti dell’O.d.G.

Ognuno dei due Sindaci potrà promuovere le riunioni in casi d’urgenza, con preavviso di cinque giorni.

 

ART. 10

 

Per quanto attiene la titolarità del Servizio di Segreteria convenzionato si fa riferimento al D. P. R. n.° 465/97 e successive modifiche e integrazioni.

 

ART. 11

 

Al Segretario Comunale, titolare del Servizio di Segreteria convenzionato, è attribuita una retribuzione mensile aggiunta nei termini di cui all’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali approvato con D.P.R. n.° 465/97, e successive modifiche.

 

ART. 12

 

In caso di risoluzione della presente convenzione il Segretario Comunale in servizio resterà titolare del Comune di Prata Camportaccio.

 

 

 

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