Comune di Gordona (So) – Delibera del Consiglio
Comunale n. 45/2002
OGGETTO: approvazione schema di convenzione per la
gestione del servizio di segreteria, ai sensi dell’art.30 del decreto
legislativo 267/2000, con il Comune di Prata Camportaccio
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la precedente deliberazione iscritta al
punto n°3 dell’ordine del giorno, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvato lo scioglimento della convenzione per il servizio di
Segreteria tra il Comune di Gordona ed il Comune di Campodolcino;
VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000
che consente agli enti locali la possibilità di stipulare tra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi
determinati;
DATO atto che le predette convenzioni, ai sensi del
comma 2° del citato art.30, devono stabilire i fini, la durata le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie;
CONSIDERATO che a seguito di accordi intercorsi con
l'Amministrazione Comunale di Prata Camportaccio si è stabilito di stipulare
apposita convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria;
VISTO l’allegato schema di convenzione composto di
n° 12 articoli, che definisce tutte le condizioni del rapporto per la gestione
del servizio ed ha avuto l’assenso unanime dei Comuni interessati;
ACCERTATO che lo schema di convenzione contiene
tutti gli elementi indicati dall’art.30 del D.Lgs.267/2000;
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTO il D.Lgs.267/2000;
VISTO il D.P.R. 465/1997;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica
del segretario comunale, reso ai sensi dell’art.49 D.Lgs.267/2000;
CON voti n. 9 favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi nelle forme di legge
dai n. 9 consiglieri presenti e
votanti:
1.
DI
aderire, per le ragioni esposte in premessa, alla costituzione della sede di
segreteria convenzionata con il Comune di Prata Camportaccio (SO).
2.
DI
approvare, a tal fine, l’allegato schema di convenzione, che consta di n. 12
articoli, per la gestione in forma associata del servizio di segreteria
predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art.30 del Decreto Legislativo n.
267/2000.
3.
DI
autorizzare il Sindaco al proseguimento ed alla definizione della relativa
pratica, allorché in possesso anche dell’atto deliberativo delle altre
Amministrazioni Comunali.
4.
DI
dare atto che alla derivante spesa si farà fronte con le disponibilità iscritte
all’apposito intervento del Bilancio corrente e futuri.
5.
DI
trasmettere copia della presente deliberazione:
·
al
Comune di Prata Camportaccio
·
all’Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali -
Sezione Regionale della Lombardia.
INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE
CONVENUTA l'urgenza
di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;
VISTO l'art.134, 4° comma del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato
con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
CON
VOTI n.9 favorevoli
, espressi per alzata di mano, essendo n.9
i consiglieri presenti e votanti:
DI DICHIARARE la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
PARERE IN
ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere FAVOREVOLE.
Gordona, 28/11/2002
IL SEGRETARIO COMUNALE
Travaglino dr.ssa Francesca
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000
L’anno duemiladue, addì, del mese di, nella
residenza Municipale di Prata Camportaccio, fra i Sindaci dei Comuni di:
PRATA
CAMPORTACCIO
- sig.ra Bronda M. Laura, nata ad Onzo (Sv) il 06.09.1945, residente in Prata
Camportaccio - via Porettina n.° 2, Sindaco pro-tempore del Comune di Prata
Camportaccio, che agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ;
GORDONA - sig. Capelli Ferruccio,
nato a Gordona (SO) 11.03.1949
residente Gordona Via santa Caterina n°7, Sindaco pro-tempore del Comune
di Gordona, che agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta:
PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio Comunale dei
Comuni di:
Prata Camportaccio - n.° del 29.11.2002
Gordona -
n.° del 28.11.2002
veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio di
Segreteria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000
TUTTO ciò premesso, convengono e stipulano la
presente convenzione.
ART. 1
Il
Comune di Prata Camportaccio viene concordemente identificato quale Ente
Capoconvenzione.
ART. 2
La convenzione fra i Comuni di Prata Camportaccio e
Gordona ha lo scopo di provvedere al servizio di Segreteria Comunale
avvalendosi dell’opera di un solo Segretario Comunale.
ART. 3
La convenzione avrà una durata pari a quella del
mandato amministrativo del Comune Capoconvenzione. Potrà essere tacitamente
rinnovata, salvo disdetta da esercitarsi entro 120 giorni dalla data
d'insediamento della nuova amministrazione del Comune Capoconvenzione; ciascuno
dei Comuni potrà comunque risolvere la convenzione, con preavviso di almeno 60
gg., previa comunicazione con raccomandata.
La convenzione avrà decorrenza dalla data
dell’assegnazione del titolare della segreteria da parte della competente
Agenzia Autonoma per la Gestione dei
Segretari Comunali.
ART. 4
Il Comune di Prata Camportaccio da ora nominato come
Comune Capoconvenzione assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo
della gestione e l’ufficio di Segreteria del Comune stesso ne tiene la gestione
amministrativa e contabile.
Gli assegni dovuti al Segretario saranno pagati dal
Comune Capoconvenzione il quale curerà anche il pagamento dei relativi
contributi alla Cassa di Previdenza degli Impiegati degli Enti Locali ed ad
altri Istituti ed Enti Assistenziali e Previdenziali, stanziando all’uopo le
somme relative al proprio bilancio .
Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista
la somma che esso riscuoterà, a titolo di contributo nella spesa, dal Comune di
Gordona.
Tutte le spese inerenti al funzionamento del
servizio convenzionato, saranno ripartite fra i Comuni convenzionati in ragione
delle ore di servizio stabilite dall’art. 8 della presente Convenzione.
Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati
al rimborso per accesso ed al rimborso delle missioni effettuate per conto dei
singoli Comuni.
I diritti di segreteria liquidati dai Comuni saranno
comunicati all'altro Comune al fine di non superare il limite previsto dalla
Legge 07.07.1980, n.° 299.
ART. 5
Il Responsabile del servizio finanziario di Prata
Camportaccio assumerà i seguenti provvedimenti previo il parere del
responsabile del servizio finanziario del Comune di Gordona:
-
liquidazioni
indennità di missioni al Segretario Comunale, per prestazioni di comune
interesse, non imputabili direttamente ai singoli Comuni;
-
verifica
annuale dei diritti di segreteria liquidati dai singoli Comuni, al fine di
rispettare la quota prevista dalla L. n.° 299/80.
ART. 6
Il Sindaco del Comune di Prata Camportaccio
provvederà, sentito il Sindaco di Gordona a quanto segue:
-
parere
per il trasferimento dell’Ufficio del Segretario (conferma o revoca);
-
parere
per aspettative e congedi straordinari ;
-
congedo
ordinario e richiesta sostituzione del Segretario Comunale;
-
fissazione
e modifiche dell’orario d’ufficio del Segretario nei due Comuni, in sintonia
con il disposto del successivo art. 8 .
ART. 7
Il Comune Capoconvenzione provvederà al
finanziamento di tutte le spese di gestione e al recupero, con cadenza annuale,
della parte di spettanza a carico dei Comuni associati.
In dipendenza di quanto sopra, il Comune capofila
provvederà ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di
spesa per la gestione del Servizio di Segreteria il cui stanziamento dovrà
essere pari al preventivo di cui al successivo comma del presente articolo ed
apposito capitolo d’entrata delle quote parte di spettanza a carico del Comune
di Gordona il cui stanziamento dovrà essere pari a quello della spesa.
Il Comune capofila, attraverso il proprio Ufficio
Ragioneria, provvederà:
-
a
predisporre entro il mese di settembre di ogni anno un preventivo analitico di
tutte le spese per la gestione del servizio relative all’anno successivo, col
riparto delle stesse a carico di ciascun Comune convenzionato ed a trasmetterlo
al Comune interessato affinché provveda ad iscrivere nel proprio bilancio di
previsione dell’anno successivo la quota di pertinenza;
-
a
predisporre entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto analitico
della gestione dell’anno precedente, con relativo riparto definitivo della
spesa sostenuta ed a inviarlo al Comune interessato;
-
a
segnalare, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Comune stesso eventuali
carenze di stanziamento nei confronti delle somme preventivate ed al riparto
degli ulteriori importi necessari, indicandone le motivazioni affinché il
Comune associato possa provvedere a adeguare gli stanziamenti della propria
quota, nel proprio bilancio , entro i termini di legge. In caso di mancato
accordo per il riparto della spesa i Comuni si avvarranno di un Collegio
Arbitrale composto da 3 membri di cui 2 nominati singolarmente dai Comuni e 1
nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio .
ART. 8
Il servizio che il Segretario Comunale dovrà
prestare nei Comuni convenzionati, resta stabilito:
nel Comune di Prata Camportaccio per 21/36 dell’orario settimanale
nel Comune di Gordona per 15/36 dell’orario
settimanale.
ART. 9
I Sindaci dei due Comuni, assistiti eventualmente da
Assessori , si riuniranno ogni anno presso il Comune Capoconvenzione per
consultazioni in merito alla gestione del servizio.
L’avviso sarà inviato dal Sindaco del Comune
Capoconvenzione almeno 10 giorni prima della data di riunione e dovrà contenere
gli oggetti dell’O.d.G.
Ognuno dei due Sindaci potrà promuovere le riunioni
in casi d’urgenza, con preavviso di cinque giorni.
ART. 10
Per quanto attiene la titolarità del Servizio di
Segreteria convenzionato si fa riferimento al D. P. R. n.° 465/97 e successive
modifiche e integrazioni.
ART. 11
Al Segretario Comunale, titolare del Servizio di
Segreteria convenzionato, è attribuita una retribuzione mensile aggiunta nei
termini di cui all’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali approvato con D.P.R. n.° 465/97, e
successive modifiche.
ART. 12
In caso di risoluzione della presente convenzione il
Segretario Comunale in servizio resterà titolare del Comune di Prata
Camportaccio.