Comune di Gordona (So) – Delibera del Consiglio
Comunale n. 36/2002
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Comunità Montana della Valchiavenna per la gestione associata delle funzioni amministrative in materia di espropriazioni per pubblica utilità
PREMESSO:
·
che l'art.3 comma 100 della L.R. 05.01.2000 n.1 dispone:
"Fermo restando quanto disposto dall'art.106, commi 2 e 3 del
D.P.R.616/1977, nonché dalla L.R.23 gennaio 1981, n.9 (Norme sulle occupazioni
temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di
espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali) e sempre che
non si tratti di lavori di competenza della regione, sono trasferite, per
lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle
province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni
amministrative concernenti:
a) la
dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei
lavori;
b) l'occupazione
temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della
legge 2359/1865"
·
che l'art.3 comma 101 della L.R. 05.01.2000 n.1 dispone:
"Sono delegate, per lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle
comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e
province, le funzioni amministrative regionali concernenti l'espropriazione per
pubblica utilità di cui al titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n.865,
riguardante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Sono
altresì delegate alle comunità montane, per i lavori localizzati nell'ambito
territoriale delle comunità stesse e, per i restanti lavori, alle province, le
funzioni amministrative previste dal comma 100, lettera a) e b), preordinate
alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da
altri enti pubblici o da soggetti privati";
·
che il trasferimento o delega di funzioni ai Comuni per
le opere di rispettiva competenza hanno avuto decorrenza dal 1 ottobre 2001,
come da delibera della G. R. n.5760 del 27.07.2001 e decreto del Direttore
Generale delle opere pubbliche del 01.08.2001 (pubblicati sul BURL n.38 - 2^
s.s. del 20.09.2001);
DATO ATTO che l'art.6, comma 4, del DPR
n.327 del 08.06.2001, Testo Unico in materia di espropriazioni, la cui entrata
in vigore è stata differita al 30.06.2001 come da D.L.23.11.2001 n.411, dispone
che "Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le
espropriazioni e possono costituirsi in Consorzio o in un'altra forma
associativa prevista dalla legge";
VISTO l'art.30 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli enti locali, al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, possono stipulare apposite convenzioni con le
quali vengono definiti i fini,
la durata, le
forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie;
DATO ATTO che con deliberazione n.19
l'Assemblea della Comunità Montana della Valchiavenna ha manifestato la
disponibilità ad assumere la gestire in forma associata delle funzioni
amministrative concernenti il servizio di espropriazione per pubblica utilità
sino al 31.12.2002 a livello sperimentale ed a titolo gratuito;
ESAMINATO l'allegato schema di convenzione;
VISTO l'allegato parere
favorevole del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000;
CON VOTI n. 8 favorevoli espressi per
alzata di mano, essendo n.8 i Consiglieri presenti e votanti:
1. DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa,
lo schema di convenzione da
redigersi con la Comunità Montana della Valchiavenna per la gestione associata
delle funzioni amministrative concernenti l'espropriazione per pubblica utilità
che, allegata alla presente sotto la lett. A), ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
2. DI DARE mandato al Sindaco per la
sottoscrizione degli atti relativi.