Comune di Gordona (So)    Delibera del Consiglio Comunale n. 36/2002

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Comunità Montana della Valchiavenna  per  la gestione associata delle funzioni amministrative in materia di espropriazioni per pubblica utilità

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

·        che l'art.3 comma 100 della L.R. 05.01.2000 n.1 dispone: "Fermo restando quanto disposto dall'art.106, commi 2 e 3 del D.P.R.616/1977, nonché dalla L.R.23 gennaio 1981, n.9 (Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali) e sempre che non si tratti di lavori di competenza della regione, sono trasferite, per lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative concernenti:

a)      la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori;

b)      l'occupazione temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 2359/1865"  

·        che l'art.3 comma 101 della L.R. 05.01.2000 n.1 dispone: "Sono delegate, per lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative regionali concernenti l'espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n.865, riguardante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Sono altresì delegate alle comunità montane, per i lavori localizzati nell'ambito territoriale delle comunità stesse e, per i restanti lavori, alle province, le funzioni amministrative previste dal comma 100, lettera a) e b), preordinate alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati";

·        che il trasferimento o delega di funzioni ai Comuni per le opere di rispettiva competenza hanno avuto decorrenza dal 1 ottobre 2001, come da delibera della G. R. n.5760 del 27.07.2001 e decreto del Direttore Generale delle opere pubbliche del 01.08.2001 (pubblicati sul BURL n.38 - 2^ s.s. del 20.09.2001);

 

DATO ATTO che l'art.6, comma 4, del DPR n.327 del 08.06.2001, Testo Unico in materia di espropriazioni, la cui entrata in vigore è stata differita al 30.06.2001 come da D.L.23.11.2001 n.411, dispone che "Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in Consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge";

 

VISTO l'art.30 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli enti locali, al  fine di  svolgere  in  modo coordinato funzioni e  servizi  determinati,  possono  stipulare apposite  convenzioni  con  le  quali vengono definiti i fini,  la  durata,  le  forme  di consultazione  degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi  e garanzie;

 

DATO ATTO che con deliberazione n.19 l'Assemblea della Comunità Montana della Valchiavenna ha manifestato la disponibilità ad assumere la gestire in forma associata delle funzioni amministrative concernenti il servizio di espropriazione per pubblica utilità sino al 31.12.2002 a livello sperimentale ed a titolo gratuito; 

 

ESAMINATO l'allegato  schema di convenzione;

 

VISTO  l'allegato  parere favorevole del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000;

 

CON VOTI n. 8 favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n.8 i Consiglieri presenti e votanti:

 

D E L I B E R A

 

1.      DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di  convenzione da redigersi con la Comunità Montana della Valchiavenna per la gestione associata delle funzioni amministrative concernenti l'espropriazione per pubblica utilità che, allegata alla presente sotto la lett. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 

2.      DI DARE mandato al Sindaco per la sottoscrizione degli atti relativi.

 

 

 

 

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