Comune di Gordona (So) Delibera del Consiglio Comunale n. 26/2002
OGGETTO:
Rettifica N.T.A. del P.R.G. ai sensi della L.R. 23/97, art. 4, comma 1b .
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.1997, con la quale θ stato adottato il nuovo Piano Regolatore Generale di Gordona, in revisione del vigente, approvato con modifiche dufficio dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 41825 del 05.03.1999, ai sensi dellart. 13 della L.R. 23.06.1997, n. 23;
Viste le Norme Tecniche di Attuazione, parti integranti del P.R.G., che cosμ dispongono:
ZONA D1 PRODUTTIVA ESISTENTE
6. Lungo i lati confinanti con le zone A1, B1, B2, C1, C2, C3, F1, F2,
deve essere conservata una superficie di larghezza non inferiore a 10
metri inedificata e piantumata.
Visto che la Soc. Crezza Srl, con sede in Gordona, con apposita istanza in data 30.04.2002, ha richiesto la modifica ed integrazione del punto 6 delle N.T.A., riguardanti la zona D1, - Produttiva esistente come segue:
6. Lungo i lati confinanti con le zone A1, B1, B2, C1, C2, C3, F1, F2,
deve essere conservata una superficie di larghezza non inferiore
a 10 metri inedificata e piantumata, ad esclusione di quelli confinanti
con le zone F2 identificate con i numeri 1 e 2 sulla tavola di
azionamento di P.R.G., allegato 7.
Visto lart. 4, comma 1b, della legge regionale 23.06.1997, n. 23;
Visto lart. 5, della citata L.R. n. 23 / 1997 Procedure di rettificazione dei piani regolatori generali;
Visto che si tratta di norme contrastanti con la precedente previsione di piano che di fatto pregiudica ledificazione dellarea;
Ritenuto necessario approvare la rettifica sopra specificata;
Visto che rettifiche, di cui allart. 5 L.R. n. 23/1997, assumono efficacia dalla data di pubblicazione, per estratto, della deliberazione comunale di rettificazione sul BURL;
Che agli uffici competenti della Giunta Regionale devono essere trasmessi:
Vista la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, che allart. 3 introduce alcune modifiche alla L.R. n. 23/1997;
Dopo breve discussione in merito;
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dellart. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dal responsabile del servizio urbanistico, in ordine alla regolaritΰ tecnica;
Con voti 10 favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, espressi per alzata di mano da 10 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
6. Lungo i lati confinanti con le zone A1, B1, B2, C1, C2, C3, F1, F2,
deve essere conservata una superficie di larghezza non inferiore
a 10 metri inedificata e piantumata, ad esclusione di quelli confinanti
con le zone F2 identificate con i numeri 1 e 2 sulla tavola di
azionamento di P.R.G., allegato 7.