Comune di Gordona (So)

 Delibera del Consiglio Comunale n. 090 del 29/09/1991

 

OGGETTO: Art. 26 L.R. n. 80/89 – Regolamentazione transito con mezzi motorizzati su                        sentieri  e mulattiere.

 

Esce dall’aula il Consigliere sig. Battistessa Domenico, per impegni personali – Presenti n. 13.  

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 26 della L.R. n. 8 del 05.04.76, come sostituto dall’art. 20 della L.R. n. 80 del 22.12.89, il quale prevede il divieto di transito dei mezzi motorizzati, ad eccezionedi quelli di servizio, nelle strade di cui all’art. 21 della stessa L.R. n. 8/76, nella mulattiere, nei sentieri e nelle strade di carattere silvo–pastorale riconosciute tali dai Comuni;

 

Vista la circolare del Settore Agricoltura e Foreste del 05.05.90 n. 2066 dettante “Criteri preliminari applicativi alla L.R. 80/89;

 

Convenuta la necessità di provvedere al riguardo;

 

Dado atto che si è avuto un incontro con i rappresentanti degli alpeggi e con il responsabile del Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Chiavenna;

 

Udito il Consigliere Della  Morte  Romeo Paolo, il quale dichiara di astenersi dal voto; 

 

Sentito il parere favorevole del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 53 della Legge  n. 142/1990;

 

Con voti 12 favorevoli, nessuno contrario, n. 1 astenuto (sig. Della Morte Romeo Paolo), espressi per alzata di mano da 13 Consiglieri presenti e votanti;

  

DELIBERA

 

1.      di individuare le sottoriportate strade a carattere silvo–pastorale,  con le seguenti limitazioni:

 

1)      STRADE  APERTE  AL  TRANSITO  ORDINARIO  (stagionale)

      (con obbligo per gli utenti di concorrere alla manutenzione della strada)

            – STRADA  GORDONA/CASA  GUARDIA  ENEL  A BODENGO

            – MULATTIERA  DONADIVO/CERMINE.

 

2)      TRANSITO  CONSENTITO  AI  MEZZI  AGRICOLI  E  DI SERVIZIO

      (con impegno degli Alpeggi interessati alla vigilanza e manutenzione)

2.1 – PISTA  BODEGNO/CORTE  TERZA (già in atto ordinanza)

2.2 – SENTIERO  CORTE  TERZA/ALPE  NOTARO

2.3 – PONTE  DEI  CAVALLI/BEDOLINA

2.4 – BODENGO/ALPE  SOE’

2.5 – “PONT  DI  MOT”/ALPE  GAEZELLI

2.6 – ALPE  ORLO/PONTE  PESCIADELLO

 

3)      DIVIETO  DI TRANSITO

       Su tutti i restanti sentieri, mulattiere e territorio montano al di sopra dei 400 m. slm.

 

2.      di dare atto che sono esclusi dal divieto di transito i mezzi motorizzati adibiti a compiti istituzionali, soccorso, servizio.

 

3.      di delegare il Consorzio Valle Bodengo per il rilascio delle autorizzazioni.

 

4.      di dare atto che le li limitazioni entrano in vigore dal 01.01.1992.

 

5.      di provvedere ad emettere regolari avvisi ed idonei cartelli indicatori per una adeguata informazione.

 

 

 

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