Comune di Gordona (So)

 Delibera del Consiglio Comunale n. 081 del 29/09/1991

 

OGGETTO: Riapprovazione  Statuto art. 4 L. n. 142/90.

 

Entra in aula l’Assessore sig. Capelli Ferruccio – Presenti n. 15.

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Premesso che la legge 08 giugno 1990 n. 142 ha attribuito autonomia statutaria e finanziaria al Comune come ente di base ed alla Provincia come ente intermedio tra le amministrazione civiche e le Regioni;

 

Dato atto che il riconoscimento della autonomia statutaria per i Comuni e le provincie rappresenta una novità ed una attuazione di tipo evolutivo dell’art. 128 della Costituzione;

 

Rilevato che ogni Comune ha la possibilità di esprimere nello statuto le proprie caratteristiche e le peculiari esigenze;

 

Richiamato l’art. 4 della citata legge, il quale stabilisce l’obbligo per ogni comune di avere un proprio statuto, cioè la propria legge di base, la propria espressione giuridica della propria struttura ed attività;

 

Richiamata la propria deliberazione n. 74 in data 28.06.91, con la quale questa Amministrazione ha approvato il proprio Statuto;

 

Vista l’ordinanza istruttoria atti n. 6312 in data 07.08.91, con la quale la Sezione Provinciale di Controllo ha chiesto i seguenti chiarimenti:

 

      art. 10.9: sembrerebbe opportuna l’apposizione di un termine per l’invio;

      art. 10.10: andrebbe precisato se ci si deve riferire ai consiglieri assegnati o in carica;

      art. 16.10: precisare le modalità di votazione per la surroga;

      art. 22: non è materia di statuto, essendo disciplinata dall’apposita normativa statale (decadenza del sindaco);

      art. 25.2: sembrerebbe opportuno aggiungere: “Organico del personale”;

      art. 32.5: andrebbe verificato se il Consorzio della Val Bodengo rientra fra quelli previsti dall’art. 25.1 della legge 08.06.1990, numero 142;

      art. 38.4: sembrerebbe opportuno riscriverlo per la sua miglior comprensione;

      art. 41.5: non sembra possibile affidare pur provvisoriamente le funzioni del Difensore Civico all’Ufficio del Giudice Conciliatore, facendo questi parte dell’Ordinamento Giudiziario, che ha una sua precisa disciplina normativa;

      art. 42.3: andrebbe completato come segue:”Spettano al comune i proventi delle . . .”;

      art. 42.4: alla prima riga sostituire “provvedano” con “prevedano”;

      art. 57.1: precisare quali siano le norme transitorie ivi citate.

 

Ritenuto di dover recepire i rilievi sopracitati;

 

Ritenuto di dover revocare la disposizione dell’art. 41 c. 5 del suddetto Statuto;

 

Visto lo Statuto così come modificato, composto da n° 57 articoli;

 

Udita la proposta di revocare la suddetta deliberazione n. 74/91 e di riapprovare lo Statuto;

 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 53 L. n. 142/90;

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri presenti e votanti;

  

DELIBERA

 

1.      di revocare la propria deliberazione n. 74 in data 28.06.1991, in premessa richiamata;

 

2.      di approvare lo STATUTO  DEL  COMUNE  DI  GORDONA, composto da n. 57 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante.

 

 

 

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