Comune di Gordona (So)

 Delibera del Consiglio Comunale n. 066 del 28/06/1991

 

OGGETTO: Adozione Piano di Zona.

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 23.11.84 controllata senza rilievi dalla SPC il 19.12.84 n. 18831/185, con la quale fu adottato il Piano Regolatore Generale di Gordona, approvato dalla Giunta Regionale con decreto 50091 in data 28.03.85;

 

Vista la deliberazione consiliare n. 81 del 28.07.89, esaminata dalla SPC il 11.09.89 al n. 19617, con la quale fu adottato il progetto di varante del PRG, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 6936 in data 23.03.1991;

 

Vista la deliberazione consiliare n. 39 in data 26.04.91, esaminata dalla SPC il 03.06.91 al n. 4442, con la quale è stata individuata una nuova area per edilizia economico popolare e precisamente:

 

LOTTO  A formato dai mappali n. 143–144–191–192–193–194–195–196–203–204–205–206–207–208–213–219–267–266–268–23 foglio 19;

 

Dato atto che dette aree sono state individuate a seguito di richiesta della Cooperativa Edilizia “Le Betulle” con sede in Mese ed iscritta alla Cancelleria commerciale del Tribunale di Sondrio;

 

Precisato che il Piano Urbanistico Comunitario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 26.03.1985 n. III/2023, ha individuato all’art. 30 le zone sovraccomunali dove devono essere individuati “Piani di zona indicate, del fabbisogno decennale di aree residenziali relativo all’intero gruppo di Comuni interessati:

– 30% per la zona 1 (Chiavenna, Mese, Gordona, Prata Camportaccio);

 

Considerato che a tutti i Comuni è riconosciuto un ampio potere discrezionale di dotarsi di P.E.E.P., a condizione che la deliberazione di adozione sia motivata e siano dotati dello strumento urbanistico generale;

 

Rilevato che le aree da destinare ai piani di zona devono essere di norma individuate fra quelle destinate ad edilizia residenziale, ma possono essere comprese in essi aree non destinate al piano regolatore vigente a tali scopi, in tal caso il pino di zona costituisce variante allo strumento urbanistico;

 

Accertato che i terreni come sopra individuati sono localizzati fuori dal centro edificato ed in “zona di riserva”;

 

Vista le legge 18.04.1962, n. 167, e successiva modificazione;

 

Visto che la suddetta Cooperativa “Le Betulle” si è assunto l’onere relativo alla progettazione del Piano di Zona;

 

Udita la proposta di approvare il P.Z. in esame;

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 L. 08.06.1990 n. 142, dal Tecnico Comunale e dal Segretario Comunale;

 

 Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da 14 Consiglieri presenti e votanti;    

DELIBERA

 

1.      di adottare il progetto di Piano di Zona, redatto in data 10.06.91 dall’Ing. Arturo Succetti, costituito dagli elaborati in premessa specificati;

 

2.      di dichiarare operante da oggi le misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 3 della legge 19.11.1968 n. 1187;

 

3.      di dare atto che il Piano di Zona costituisce variante del P.R.G. ed è assoggettato ed approvazione regionale, ai sensi dell’art. 5 L.R. 12.03.84 n. 14, secondo le procedure di cui all’art. 3 della stessa L.R.;

 

4.      di autorizzare il Sig. Sindaco a provvedere alla pubblicazione e deposito della variante del PRG, appena il presente atto sarà divenuto esecutivo.

 

 

 

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