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COMUNE DI GORDONA PROVINCIA DI SONDRIO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. di Prot. N. 20 del Registro Delibere OGGETTO: TREDICESIMA
MENSILITA’ AL PERSONALE ANNONARIO, ANNO 1946. L’anno millenovecentoquarantasei addì diciotto dicembre alle ore 19,30, su invito del Sindaco recapitato ai Consiglieri sottoelencati, nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
Assiste il Segretario Comunale Sig. Credano geom. Luigi Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig.Guglielmana Enrico assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta invia il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto. IL
CONSIGLIO COMUNALE Visto l’Art. 7 del D. legs. P. 25-10-1946 N° 263 col quale viene concesso ai dipendenti dello Stato (estensibile per l’art. 10 al personale degli E.L.) a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità commisurata al trattamento economico, in atto alla data 16-12-1946 (escluse le quote complementari dell’indennità caro vita); Ritenuta l’opportunità di valersi dell’autorizzazione predetta e di concedere, per ragioni di equità, la preaccennata gratifica, al personale annonario per l’anno volgente, nella stessa misura fissata per gli statali e per i segretari comunali; Visto l’Art.10 del D.L. Leg. 7-1-1946 N. 1 All’unanimità di voti, presi e accertati nella voluta formalità di legge: DELIBERA 1° di concedere al personale annonario appresso elencato , la tredicesima mensilità nell’importo a fianco ognuno indicato, nella spesa complessiva di £ 7110, che s’imputa all’art. 82 (partite di giro) del Visto l’art. 7 del D.L legs. 25-10-1946 N° 263 col quale viene concesso ai dipendenti dello stato (estensibile per l’Art. 10 del personale degli E.L.), a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità, commisurata al trattamento economico, in atto alla data 16-12.1946 (escluse le quote complementari dell’indennità carovita); Ritenuta l’opportunità di valersi dell’autorizzazione predetta e di concedere, per ragioni di equità, la preaccennata gratifica, al personale annonario per l’anno volgente, nella stessa misura passata per gli statali e per i segretari comunali; Visto l’art. 10 del D.L. Legs. 7-1-1946 N.1 All’unanimità di voti, presi ed accertati nella voluta formalità di legge DELIBERA 1° di concedere al personale annonario appresso elencato la tredicesima mensilità nell’importo a fianco di ognuno indicato, nella spesa complessiva di £ 7110.- che si imputa all’art. 82 (partita di giro) del Bilancio 1946 ; 2° di finanziare questa spesa a carico dello stato, richiedendone il rimborso alla Prefetture insede di apposita contabilità. (omissis) DELIBERA Letto, confermato e sottoscritto. |