COMUNE DI GORDONA

PROVINCIA DI SONDRIO

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N.      di Prot.                                                                                         N. 20 del Registro Delibere

 

OGGETTO: TREDICESIMA MENSILITA’ AL PERSONALE ANNONARIO, ANNO 1946.

 

L’anno millenovecentoquarantasei addì diciotto dicembre alle ore 19,30, su invito del Sindaco recapitato ai Consiglieri sottoelencati, nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

 

N. d’ordine

Cognome e nome

Presenti

Assenti

1

Guglielmana Enrico

1

 

2

Tavasci Costante

2

 

3

Tabacchini Emilio

3

 

4

Battistessa Bernardo

4

 

5

Capelli Giacomo

5

 

6

Balatti Giovanni

6

 

7

Tavasci Francesco

 

1

8

Galliani Battista

7

 

9

De Agostani Giovanni Clemente

8

 

10

Mazzina Egidio

 

2

11

Tabacchi Euticchio

9

 

12

Battistessa Angelo

10

 

13

Dell’Anna Attilio

11

 

14

Balatti Nando

12

 

15

De Giambattista Martino

13

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Credano geom. Luigi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig.Guglielmana Enrico assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta invia il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto  l’Art. 7 del D. legs. P. 25-10-1946 N° 263 col quale viene concesso ai dipendenti dello Stato (estensibile per l’art. 10 al personale degli E.L.) a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità commisurata al trattamento economico, in atto alla data 16-12-1946 (escluse le quote complementari dell’indennità caro vita);

Ritenuta l’opportunità di valersi dell’autorizzazione predetta e di concedere, per ragioni di equità, la preaccennata gratifica, al personale annonario per l’anno volgente, nella stessa misura fissata per gli statali e per i segretari comunali;

Visto l’Art.10 del D.L. Leg. 7-1-1946 N. 1

All’unanimità di voti,  presi e accertati nella voluta formalità di legge:

 

DELIBERA

 

1° di concedere al personale annonario appresso elencato , la tredicesima mensilità nell’importo a fianco ognuno indicato, nella spesa complessiva di £ 7110, che s’imputa all’art. 82 (partite di giro) del

Visto l’art. 7 del D.L legs. 25-10-1946 N° 263 col quale viene concesso ai dipendenti dello stato (estensibile per l’Art. 10 del personale degli E.L.), a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità, commisurata al trattamento economico, in atto alla data 16-12.1946 (escluse le quote complementari dell’indennità carovita);

Ritenuta l’opportunità di valersi dell’autorizzazione predetta e di concedere, per ragioni di equità, la preaccennata gratifica, al personale annonario per l’anno volgente, nella stessa misura passata per gli statali e per i segretari comunali;

Visto l’art. 10 del D.L. Legs. 7-1-1946 N.1

All’unanimità di voti, presi ed accertati nella voluta formalità di legge 

 

DELIBERA

 

1° di concedere al personale annonario appresso elencato la tredicesima mensilità nell’importo a fianco di ognuno indicato, nella spesa complessiva di £ 7110.- che si imputa all’art. 82 (partita di giro) del Bilancio 1946 ;

2° di finanziare questa spesa a carico dello stato, richiedendone il rimborso alla Prefetture insede di apposita contabilità.

(omissis)

 

DELIBERA

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

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