|
COMUNE
DI GORDONA (SO)
Deliberazione n. 67 in data 29.07.2008
OGGETTO: Approvazione
convenzione per edificazione in zona agricola – Azienda Biavaschi Graziano
Francesco.
LA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO:
·
Che la
L.R. n.12/2005 disciplina l’edificazione nelle aree
destinate all’agricoltura, ammettendo esclusivamente le opere realizzate in
funzione delle conduzione del fondo e destinate alle residenze
dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle
attrezzature e infrastrutture produttive, quali stalle, silos, serre,
magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti
agricoli;
·
Che il rilascio del permesso a costruire è
subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il
mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività
agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di
costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a
seguito di variazione urbanistica, riguardante l’area interessata, operata
dal PGT;
VISTO l’istanza del Signor Biavaschi Graziano Francesco e il
progetto a firma del tecnico Guglielmana Mirto Fedele, riguardante la
costruzione di un fabbricato agricolo in Via al Piano nel terreno censito in
catasto terreni del Comune di Gordona a Foglio 34 n.18 di proprietà
di Biavaschi Graziano Francesco con residenza a Gordona in Via Pendoglia
n.90;
PRESO
atto che l’azienda agricola Biavaschi Graziano Francesco risulta essere
iscritta in data 23.07.2007 con la qualifica di Impresa Agricola nel registro
delle imprese di Sondrio n. Repert. Economico Amministrativo 66530 con part.
I.v.a. 00881550149
VISTO lo
schema di convenzione, con il quale la richiedente si impegna a mantenere la
destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola;
DATO
atto che l’intervento in oggetto risulta conforme alla prescrizioni di cui
alla L.R. n. 12/2005 ed al vigente P.R.G. comunale;
RITENUTO di determinare il deposito cauzionale di cui
all’art. 10 della Convenzione in € 3563,35 ( Tremilacinquecentosesantatre, 35);
RITENUTA pertanto tale convenzione, allegata alla pratica
edilizia n.4/2008, meritevole
d’adozione;
CONVENUTA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 48
del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Lgs.n°267/2000, che prevede che la Giunta compia tutti gli
atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla
legge al consiglio o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti -
responsabili dei servizi;
RILEVATO, a tale riguardo, che la convenzione approvata con
il presente atto non ricade fra quelle previste all’art. 42, secondo comma,
lettera c) del T.U.E.L.;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 49 – 1°
comma - del T.U. degli Enti Locali, D.
Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di
legge;
DELIBERA
1.
DI APPROVARE, ai fini del rilascio del permesso a costruire di cui
alla pratica edilizia n.04/2008, l’allegato (ALL.A) schema di convenzione da
sottoscrivere con il Signor BIAVASCHI GRAZIANO FRANCESCO, che riveste la qualifica di titolare dell’omonima impresa
individuale agricola.
2. DI
DARE atto che il deposito cauzionale previsto dall’art. 10 della Convenzione
medesima è pari ad € 3563,35 ( Tremilacinquecentosesantatre, 35).
3.
DI AUTORIZZARE il competente responsabile del servizio alla
sottoscrizione della relativa convenzione.
4.
DI RINUNCIARE a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale e di
esonerare all’uopo il Direttore del Ufficio del Territorio di Sondrio dalla
iscrizione d’ufficio e da qualsiasi responsabilità a riguardo.
5.
DI DARE atto che tutte le spese e gli oneri relativi alla
registrazione e trascrizione della Convenzione in oggetto sono a carico della
titolare del permesso di costruire.
6.
Di disporre che
il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari
(art.125 T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000),
contestualmente all’affissione
all’albo.
INDI il
Presidente considerata l’urgenza di provvedere propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA MUNICIPALE
CONVENUTA l’urgenza di
provvedere;
VISTO l’art. 134 – comma
4 - T.U. degli Enti Locali, Decreto
Lgs.n.267/2000;
CON VOTI unanimi espressi
nelle forme di Legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
|