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COMUNE
DI GORDONA (SO)
Deliberazione n. 66 in data 29/07/2008
OGGETTO:
Approvazione convenzione per edificazione in zona agricola – Azienda
Tavasci Claudio.
LA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO:
·
Che la
L.R. n.12/2005 disciplina l’edificazione nelle aree destinate
all’agricoltura, ammettendo esclusivamente le opere realizzate in funzione
delle conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore
agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e
infrastrutture produttive, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per
la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli;
·
Che il rilascio del permesso a costruire è
subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il
mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività
agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di
costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a
seguito di variazione urbanistica, riguardante l’area interessata, operata
dal PGT;
VISTO l’istanza per il rilascio dell’atto S.u.a.p da parte del
signor Tavasci Claudio e il progetto a firma del tecnico Guglielmana Mirto
Fedele, riguardante la costruzione di un fabbricato agricolo uso
fienile-ricovero mezzi agricoli in Via al Piano distinto in catasto terreni
della mappa di Gordona al Foglio 34
n.190 di comproprietà del Signor Tavasci Claudio con residenza a
Gordona in Via Coloredo n.32 e il fratello comproprietario Tavasci Martino;
PRESO
atto che il richiedente risulta essere iscritta in data 05.12.1996 con la
qualifica di Impresa Agricola e che
pertanto è in possesso dei requisiti di cui all’art. 60 comma 1 lettera b)
della L.R. n. 12/2005;
VISTO lo
schema di convenzione, con il quale il richiedente si impegna a mantenere la
destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola;
DATO
atto che l’intervento in oggetto risulta conforme alla prescrizioni di cui
alla L.R. n. 12/2005 ed al vigente P.R.G. comunale;
RITENUTO di determinare il deposito cauzionale di cui all’art.
10 della Convenzione in € 3.563,35
(Tremilacinquecentosesantatre,35);
RITENUTA pertanto tale convenzione, allegata alla pratica
edilizia n. 4/2008 meritevole di adozione;
CONVENUTA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 48
del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Lgs.n°267/2000, che prevede che la Giunta compia tutti gli
atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla
legge al consiglio o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti -
responsabili dei servizi;
RILEVATO, a tale riguardo, che la convenzione approvata con
il presente atto non ricade fra quelle previste all’art. 42, secondo comma,
lettera c) del T.U.E.L.;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 49 – 1°
comma - del T.U. degli Enti Locali, D.
Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di
legge;
DELIBERA
1.
DI APPROVARE, ai fini del rilascio del permesso a costruire di cui
alla pratica edilizia n.4/2008, l’allegato (ALL.A) schema di convenzione da
sottoscrivere con il Signor TAVASCI CLAUDIO, che riveste la qualifica di titolare dell’omonima impresa
individuale agricola.
2. DI
DARE atto che il deposito cauzionale previsto dall’art. 10 della Convenzione
medesima è pari ad € 3.563,35;
3.
DI AUTORIZZARE il competente responsabile del servizio alla
sottoscrizione della relativa convenzione.
4.
DI RINUNCIARE a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale e di
esonerare all’uopo il Direttore del Ufficio del Territorio di Sondrio dalla
iscrizione d’ufficio e da qualsiasi responsabilità a riguardo.
5.
DI DARE atto che tutte le spese e gli oneri relativi alla
registrazione e trascrizione della Convenzione in oggetto sono a carico della
titolare del permesso di costruire.
6.
Di disporre che
il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari
(art.125 T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000),
contestualmente all’affissione
all’albo.
INDI il
Presidente considerata l’urgenza di provvedere propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA MUNICIPALE
CONVENUTA l’urgenza di
provvedere;
VISTO l’art. 134 – comma
4 - T.U. degli Enti Locali, Decreto
Lgs.n.267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nelle
forme di Legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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