|
COMUNE
DI GORDONA (SO)
Deliberazione n. 62 in data 22/07/2008
OGGETTO: Approvazione
convenzione per edificazione in zona agricola – sig. Biavaschi Francesco.
LA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO:
·
Che la
L.R. n.12/2005 disciplina l’edificazione nelle aree destinate
all’agricoltura, ammettendo esclusivamente le opere realizzate in funzione
delle conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore
agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e
infrastrutture produttive, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per
la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli;
·
Che il rilascio del permesso a costruire è
subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il
mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività
agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di
costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a
seguito di variazione urbanistica, riguardante l’area interessata, operata dal
PGT;
VISTA l’istanza del Signor Biavaschi Francesco, proprietario
dell’aree distinte in catasto di Gordona a Fg. n.33 mappale n. 110,
interessata dell’intervento edificatorio oggetto della richiesta di permesso
di costruire di cui alla pratica edilizia n.35/2008 (costruzione fabbricato
agricolo suo deposito macchinari e attrezzature);
PRESO ATTO che il Signor
Biavaschi Francesco ai fini di soddisfare i parametri urbanistici previsti
per l’edificazione in zona agricola acquista prima del rilascio del titolo il
mappale a Fg. 11 n.267;
PRESO
atto che il richiedente risulta essere iscritto nella sezione PICCOLO
IMPRENDITORE dal 22.11.2002 e che pertanto è in possesso dei requisiti di cui
all’art. 60 comma 1 lettera b) della L.R. n. 12/2005;
VISTO
l’allegato schema di convenzione, che consta di nr. 10 articoli, in base la
quale il richiedente si impegna a mantenere la destinazione dell’immobile al
servizio dell’attività agricola;
DATO
atto che l’intervento risulta conforme alla prescrizioni di cui alla L.R. n.
12/2005 ed al vigente P.R.G. comunale;
RITENUTO di determinare il deposito cauzionale di cui
all’art. 10 della Convenzione in € 2.500,00;
RITENUTA pertanto di approvare tale schema di convenzione,
allegata alla pratica edilizia n. 35/2008;
CONVENUTA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 48
del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Lgs.n°267/2000, che prevede che la Giunta compia tutti gli
atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla
legge al consiglio o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti -
responsabili dei servizi;
RILEVATO, a tale riguardo, che la convenzione approvata con
il presente atto non ricade fra quelle previste all’art. 42, secondo comma,
lettera c) del T.U.E.L.;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 49 – 1°
comma - del T.U. degli Enti Locali, D.
Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di
legge;
DELIBERA
1.
DI APPROVARE, ai fini del rilascio del permesso a costruire di cui
alla pratica edilizia n.35/2008, l’allegato (ALL.A) schema di convenzione da
sottoscrivere con il Signor BIAVASCHI FRANCESCO, che riveste la qualifica di titolare dell’omonima impresa
individuale agricola.
2.
DI DARE atto che il deposito cauzionale
previsto dall’art. 10 della Convenzione medesima è pari ad € 2. 500,00.
3.
DI AUTORIZZARE il competente responsabile del servizio alla
sottoscrizione della relativa convenzione.
4.
DI RINUNCIARE a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale e di esonerare
all’uopo il Direttore del Ufficio del Territorio di Sondrio dalla iscrizione
d’ufficio e da qualsiasi responsabilità a riguardo.
5.
DI DARE atto che tutte le spese e gli oneri relativi alla
registrazione e trascrizione della Convenzione in oggetto sono a carico della
titolare del permesso di costruire.
6.
Di disporre che
il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari
(art.125 T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000),
contestualmente all’affissione
all’albo.
INDI il Presidente
considerata l’urgenza di provvedere propone di dichiarare la deliberazione
immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA MUNICIPALE
CONVENUTA l’urgenza di
provvedere;
VISTO l’art. 134 – comma
4 - T.U. degli Enti Locali, Decreto
Lgs.n.267/2000;
CON VOTI unanimi espressi
nelle forme di Legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
|