COMUNE DI GORDONA (SO)

 

Deliberazione n. 62 in data 22/07/2008

 

OGGETTO: Approvazione convenzione per edificazione in zona agricola – sig.  Biavaschi Francesco.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

·        Che la L.R. n.12/2005 disciplina l’edificazione nelle aree destinate all’agricoltura, ammettendo esclusivamente le opere realizzate in funzione delle conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli;

·        Che il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l’area interessata, operata dal PGT;

 

VISTA l’istanza del Signor Biavaschi Francesco, proprietario dell’aree distinte in catasto di Gordona a Fg. n.33 mappale n. 110, interessata dell’intervento edificatorio oggetto della richiesta di permesso di costruire di cui alla pratica edilizia n.35/2008 (costruzione fabbricato agricolo suo deposito macchinari e attrezzature);

 

PRESO ATTO  che il Signor Biavaschi Francesco ai fini di soddisfare i parametri urbanistici previsti per l’edificazione in zona agricola acquista prima del rilascio del titolo il mappale a Fg. 11 n.267;

 

PRESO atto che il richiedente risulta essere iscritto nella sezione PICCOLO IMPRENDITORE dal 22.11.2002 e che pertanto è in possesso dei requisiti di cui all’art. 60 comma 1 lettera b) della L.R. n. 12/2005;

 

VISTO l’allegato schema di convenzione, che consta di nr. 10 articoli, in base la quale il richiedente si impegna a mantenere la destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola;

 

DATO atto che l’intervento risulta conforme alla prescrizioni di cui alla L.R. n. 12/2005 ed al vigente P.R.G. comunale;

 

RITENUTO di determinare il deposito cauzionale di cui all’art. 10 della Convenzione in € 2.500,00;

 

RITENUTA pertanto di approvare tale schema di convenzione, allegata alla pratica edilizia n. 35/2008;

 

CONVENUTA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 48 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Lgs.n°267/2000, che prevede che la Giunta compia tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti - responsabili dei servizi;

 

RILEVATO, a tale riguardo, che la convenzione approvata con il presente atto non ricade fra quelle previste all’art. 42, secondo comma, lettera c) del T.U.E.L.;

 

ACQUISITO il parere favorevole  di regolarità tecnica del Responsabile del servizio, ai sensi  dell’art. 49 – 1° comma - del  T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

 

DELIBERA

 

1.      DI APPROVARE, ai fini del rilascio del permesso a costruire di cui alla pratica edilizia n.35/2008, l’allegato (ALL.A) schema di convenzione da sottoscrivere con il Signor BIAVASCHI FRANCESCO, che riveste la qualifica di titolare dell’omonima impresa individuale agricola.

2.      DI DARE atto che il deposito cauzionale previsto dall’art. 10 della Convenzione medesima è pari ad €  2. 500,00.

3.      DI AUTORIZZARE il competente responsabile del servizio alla sottoscrizione della relativa convenzione.

4.      DI RINUNCIARE a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale e di esonerare all’uopo il Direttore del Ufficio del Territorio di Sondrio dalla iscrizione d’ufficio e da qualsiasi responsabilità a riguardo.

5.      DI DARE atto che tutte le spese e gli oneri relativi alla registrazione e trascrizione della Convenzione in oggetto sono a carico della titolare del permesso di costruire.

6.      Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari (art.125 T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000), contestualmente  all’affissione all’albo.

 

INDI  il Presidente considerata l’urgenza di provvedere propone di dichiarare la  deliberazione

 immediatamente eseguibile.

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

CONVENUTA l’urgenza di provvedere;

VISTO l’art. 134 – comma 4  - T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di Legge;

 

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

allegato

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