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Deliberazione
n. 11 del 07/02/2005 OGGETTO: determinazione
aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005.
Provvedimenti conseguenti. LA GIUNTA COMUNALE VISTO l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che
disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera
f) prevede la competenza del consiglio per quanto riguarda l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle
relative aliquote; CONSIDERATO che, pertanto, la competenza in materia tariffaria resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del medesimo Testo unico; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; CONSIDERATO che il disposto combinato
dell'art. 6 del suddetto D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 53
dell'articolo 3 della legge finanziaria n. 662 del 23/12/1996, e dell’art.
53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, dispone che l'aliquota venga
stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; CHE il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2005, per gli enti locali, è stato differito al 31
MARZO 2005; CHE l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 (come
successivamente modificato) stabilisce che l’aliquota sia deliberata in
misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere
diversificata entro tale limite, con riferimento: Ø agli immobili diversi
dalle abitazioni; Ø agli immobili posseduti in
aggiunta all'abitazione principale; Ø agli immobili non locati; CHE la norma prevede che l'aliquota può essere
agevolata, in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di
lucro; CHE la suddetta normativa fa salva l'applicazione
dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, che prevede la possibilità di
deliberare "un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille,
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari
all'ultimo gettito annuale realizzato"; CHE il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del
23/12/1996 riformula l'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, con riferimento alle
riduzioni e alle detrazioni d’imposta, prevedendo in particolare: ·
la riduzione "ope legis" del 50% per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili; ·
la facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per i
fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese costruttrici e non
venduti, per un periodo non superiore a tre anni; ·
la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo
di lire 200.000; ·
la possibilità di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o, in
alternativa, di elevare l'importo della detrazione di cui al precedente punto
c) fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (ai sensi
dell'art. 3 del D.L. 11/3/1997, n. 50, tale facoltà è esercitabile anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico-sociale da individuarsi con deliberazione del competente organo
comunale); ·
la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni
suddette anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari; CHE il comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del
23/12/1996 prevede che "i comuni possono considerare direttamente
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata"; CHE il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del
27/12/1997 prevede che "i comuni possono fissare aliquote agevolate
dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero d’immobili d’interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti"; CHE gli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 446
del 15/12/1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI, fra
cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall'imposta
dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo in misura superiore a 500.000 lire, fino alla
concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in
materia di ICI per quanto riguarda diversi aspetti del tributo; DATO atto che quest’Ente, per il 2004, con
deliberazione G.M. n. 8 del 19/01/2004, esecutiva, ha deliberato: § di determinare l’aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nelle seguenti misure: |
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a)
aliquota ordinaria |
5 per mille |
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b)
aliquota abitazione principale |
4 per mille |
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·
di confermare la detrazione dell’imposta dovuta per le
unità immobiliari censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, comprese le
pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti
passivi d’imposta in € 129,00;
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Zona
come delimitata dalla strumento urbanistico in vigore |
Valore
venale al mq |
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Zona
omogenea B |
€
31,00 |
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Zona
omogenea C |
€
31,00 |
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Zona
omogenea D - Artigianale – Industriale |
€
26,00 |
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D - Crotti |
€ 7,75 |
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CONVENUTA l'opportunità di confermare, anche per il
2005, i provvedimenti già adottati, e sopra richiamati; DATO atto che il responsabile
del servizio finanziario-tributario, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ha espresso parere favorevole; Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati; DELIBERA 1. DI DETERMINARE, per le ragioni riportate
in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto Decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge
n. 662 del 23/12/1996, per l’anno 2005, l’aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti misure: |
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a)
aliquota ordinaria |
5 per mille |
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b)
aliquota abitazione principale |
4 per mille |
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1. DI
CONFERMARE, anche per l’anno 2005, la detrazione
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibite ad
abitazione principale censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, comprese le
pertinenze, dal soggetto passivo in Euro
129,00 2.
DI CONFERMARE anche per l’anno 2005
i seguenti valori delle aree fabbricabili: |
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Zona
come delimitata dalla strumento urbanistico in vigore |
Valore
venale al mq |
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Zona
omogenea B |
€
31,00 |
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Zona
omogenea C |
€
31,00 |
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Zona
omogenea D - Artigianale – Industriale |
€
26,00 |
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D - Crotti |
€ 7,75 |
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3.
DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in elenco,
contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, e dello stesso
T.U.. INDI
Data
l'urgenza; Ad
unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge; DELIBERA
DI RENDERE la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134. co.4°,
D.Lgs.267/00. |
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ TECNICA Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE. Gordona, 07/02/2005 IL
RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO-TRIBUTI
(Biavaschi rag.Vivian) |
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