CONSORZIO VAL
PILOTERA
STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE E’ costituito tra i proprietari di beni agrosilvopastorali, singoli o associati, siti nell’ambito territoriale da DONADIVO - GUALDI - MAGNA - TALLIN - MONTELLO - ORLO - CERMINE e ALPEGGI VAL PILOTERA un consorzio volontario, denominato : CONSORZIO VAL
PILOTERA Con sede in Comune di
Gordona, Via Roma 24 (SO). Art. 2 - OGGETTO
Il Consorzio non ha fini
di lucro, ha come obiettivo principale il miglioramento fondiario e la
manutenzione dei territori sopraddetti e come opera prioritaria il collegamento viario mediante la
costruzione di una pista agrosilvopastorale a traffico regolamentato collegante Donadivo e i maggenghi
sovrastanti fino alla località
Cermine. In collaborazione con le esistenti realtà già
associate nell’ambito del territorio montano del Comune di Gordona (realtà le quali conservano la loro
autonomia amministrativa e regolamentazione vigente prevista dai relativi
regolamenti e statuti e possono venire delegate dal nuovo Consorzio per
specifici compiti e a loro volta possono delegare questo per funzioni ed opere di reciproco interesse), si
attueranno tutte quelle norme ed opere atte a migliorare e conservare l’ambiente. Art.3
– DURATA
Il Consorzio ha la durata
d’anni dieci con decorrenza dalla data di costituzione ; la sua durata
può essere prorogata con delibera dell’Assemblea Ordinaria. Art.
4 – SOCI
Sono soci del presente
Consorzio tutti i proprietari di
beni agrosilvopastorali siti nelle zone territoriali innanzi specificate ove si esplica l’attività del
Consorzio i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo del Consorzio
medesimo. Possono divenire soci del Consorzio i proprietari di beni agrosilvopastorali siti nelle aree territoriali sopra
specificate al precedente Art. 1 del presente Statuto i quali presentino
relativa domanda d’adesione al
Consiglio Direttivo la domanda d’adesione al Consorzio deve essere redatta
per iscritto su apposito modulo da indirizzare al Consiglio Direttivo che si riserva di valutare, entro il
termine di giorni trenta, la validità e l’efficacia dei requisiti per
l’ammissione, e quindi delibera eventualmente l’ammissione al Consorzio
stesso previo pagamento della quota associativa. La qualità di socio è
perduta in caso d’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del contributo
annuale. Art.
5 – CONTRIBUTO ANNUALE
E’ posto a carico di tutti
i soci l’obbligazione del pagamento di un eventuale contributo. Il relativo
importo ed il termine di versamento è stabilito dall’Assemblea Ordinaria annualmente con apposita delibera. Art. 6 - DIMISSIONI DEL
SOCIO Le dimissioni dei Soci
devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al consiglio direttivo ; le dimissioni medesime
acquistano efficacia all’atto dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo previa attuazione di tutte le
norme che regolano il funzionamento delle società semplici. Art. 7 - NORME
DISCIPLINARI L’attività dei soci del
Consorzio deve essere ispirata ad una leale e democratica autodisciplina.
Tuttavia i soci che non rispettano le disposizioni previste dal presente
Statuto o assumono decisioni e
iniziative in contrasto con le direttive dell’attività consortile e tali da
arrecare pregiudizio all’attività del Consorzio stesso, possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari disposti, previa delibera in proposito, dal consiglio
direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere all’esecuzione
dei suddetti provvedimenti disciplinari. Le sanzioni disciplinari, le
modalità di irrogazione delle stesse,
la procedura dell’applicazione della
sanzione stessa verranno stabiliti in maniera analitica in apposito
regolamento che verrà approvato dall’Assemblea. Art. 8 –
ORGANI DEL CONSORZIO Gli organi del Consorzio sono : l’assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario, i Revisori Dei Conti. Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI
SULL’ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE L’Assemblea è ordinaria e
straordinaria. Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci che siano regolarmente iscritti nel relativo libro da almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’adunanza.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente previa deliberazione del
consiglio direttivo in proposito
oppure a seguito di relativa istanza
formulata per iscritto da almeno un
quinto dei soci ed indirizzata al
Presidente del Direttivo. La convocazione dell’Assemblea può essere effettuata mediante affissione
pubblica all’Albo Municipale oppure comunicata ai soci mediante lettera raccomandata, eventualmente recapitata
anche a mano, che deve essere consegnata
almeno sette giorni prima della data fissata. Nell’avviso di
comunicazione devono essere
indicati : a) il giorno e l’ora della convocazione assembleare ; b)
il luogo dove si svolgerà l’adunanza ; c) l’ordine del giorno. Nel medesimo avviso di convocazione dell’Assemblea può essere indicato il giorno dell’eventuale seconda convocazione, nell’ipotesi in cui nella prima adunanza non fosse presente la metà più uno dei soci. Art. 10 - FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA Le funzioni dell’Assemblea
ordinaria sono : a) la determinazione
con riguardo alla misura dell’eventuale contributo annuale che deve essere versato da ciascun socio ;
b) l’approvazione del bilancio di esercizio consuntivo; c) l’approvazione e
le successive modifiche del
regolamento interno del Consorzio ; d) l’approvazione delle iniziative di maggior rilievo che il Consiglio Direttivo ritenga di
sottoporre all’esame
dell’Assemblea ; e) l’istituzione di un eventuale contributo
straordinario a carico dei soci ; f) l’elezione dei componenti del
Consiglio Direttivo ; g) la nomina del Collegio dei revisori dei conti. Art. 11 - FUNZIONI
DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria delibera con riguardo alle modifiche
dello statuto del Consorzio nonché
con riguardo alla nomina dei
liquidatori. Art. 12 - DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA L’assemblea del Consorzio
può deliberare nei termini e con le modalità di seguito specificate l’estensione dell’attività consortile
anche ad altre zone limitrofe a quelle appena sopraindicate, qualora ne sia
ritenuta l’opportunità. Il diritto di voto nelle
assemblee è riservato ai soci titolari di tessera. In caso di assenza o di impedimento è attribuita in favore di
ciascun socio la facoltà di delegare
la propria partecipazione in
assemblea in favore di persona di sua
fiducia che deve essere socio del Consorzio o familiare (coniuge – figli) mediante
delega scritta, da acquisire agli atti del Consorzio. Ciascun socio
non puo` rappresentare a sua
volta più di un altro socio in
Assemblea. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera col voto
favorevole della metà più uno dei
soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci; in seconda
convocazione l’Assemblea ordinaria
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Art. 13 - IL CONSIGLIO
DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è
costituito da un numero di 7
componenti, ivi compresi il Presidente ed il Segretario, eletti dall’Assemblea fra i soci che sono iscritti
regolarmente nel Libro dei
Soci da almeno dieci giorni prima
della data dell’elezione. In caso di rinuncia di un componente o di dimissioni durante la carica, viene
automaticamente nominato, quale membro
del Consiglio Direttivo, il socio che all’ultimo turno elettorale
aveva ottenuto il maggior numero di
voti pur non essendo stato nominato componente del Consiglio stesso (primo
dei non eletti). Art. 14 - COMPONENTI IL
CONSIGLIO DIRETTIVO Possono essere eletti
componenti del Consiglio Direttivo i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno dieci giorni prima della data
dell’elezione dei componenti del
Consiglio Direttivo. Ogni località già sopraindicata al precedente art. 1 verrà così rappresentata : n.
1 rappresentante per Donadivo, Gualdi, Magna Tallin e Montello ; n. 1
rappresentante per Val Pilotera ; n. 2 rappresentanti per Orlo ; n.
3 rappresentanti per Cermine. In mancanza di uno o più
candidati in rappresentanza della
propria località si può candidare
qualsiasi socio disponibile. Le modalità delle
operazioni di voto, dell’espletamento
della campagna elettorale nonché dello scrutinio elettorale con la
conseguente nomina degli eletti, verranno stabiliti in apposito regolamento
oggetto di futura approvazione
da parte dell’assemblea. Una volta terminate le operazioni di
scrutinio elettorale, si procede alla
proclamazione degli eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo
restano in carica tre anni salvo dimissioni o revoca. Art. 15 -
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio
Direttivo si riunisce di norma
quattro volte all’anno, previa
convocazione effettuata dal
Presidente, a mezzo lettera raccomandata da recapitare anche a mano almeno
tre giorni prima della data fissata per l’adunanza, o, in caso di urgenza,
anche a mezzo di semplice comunicazione verbale, purché trasmessa almeno un
giorno prima della data fissata per l’adunanza. Le funzioni del Consiglio
Direttivo sono le seguenti : a) l’elezione del Presidente, del Vice
Presidente e del Segretario del Consiglio Direttivo stesso, nonché l’assegnazione di incarichi specifici in
favore di ciascun componente il Consiglio stesso, previo attribuzione di apposita delega in favore
del consigliere medesimo ; b) la convocazione dell’assemblea e la
determinazione del relativo ordine del giorno ; c) la predisposizione
del bilancio di esercizio da sottoporre successivamente all’approvazione
dell’Assemblea ; d) l’amministrazione dei beni di proprietà del
Consorzio, ivi compresi i fondi liquidi realizzati a mezzo dell’accantonamento dei contributi versati dai singoli
soci ; e) l’esecuzione delle iniziative ordinarie e straordinarie
dell’attività consortile con la determinazione dell’importo delle spese
inerenti le iniziative medesime ; f) la predisposizione del regolamento
interno consortile da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea ; Art. 16 - DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo sono approvate con
la maggioranza assoluta dei voti dei
consiglieri presenti. Le votazioni
sono eseguite per alzata di mano. Le deliberazioni sono viceversa approvate mediante votazione per scrutinio segreto nell’ipotesi di elezioni alle cariche
consortili. Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo devono
risultare da apposito verbale, e qualora
risultasse necessario, estratto
del verbale stesso è
trasmesso agli Enti Pubblici
interessati ed ai Comuni. Art. 17 - IL PRESIDENTE ED
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Presidente ed il Vice
Presidente vengono eletti fra i
componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente restano
in carica per tre anni dalla rispettiva data di elezione. Il Vice Presidente, in caso di dimissioni del
Presidente, sostituisce quest’ultimo con attribuzione di tutti i relativi
poteri fino alla successiva elezione del nuovo Presidente. Art. 18 - FUNZIONI DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Presidente ha la
rappresentanza del Consorzio anche di fronte ad ogni autorità amministrativa
e giudiziaria e pure di fronte ai terzi in genere. Al Presidente sono
attribuite le seguenti funzioni : a) la presidenza dell’Assemblea, del
Consiglio Direttivo, la regolamentazione dello svolgimento delle adunanze e
la proclamazione dell’esito delle votazioni ; b) la convocazione del
Consiglio Direttivo con contestuale determinazione dell’ordine del
giorno ; c) la disposizione dei pagamenti e delle riscossioni unitamente
al Segretario ; d) il coordinamento di tutte le iniziative promosse
nell’ambito degli scopi del Consorzio. Art. 19 - IL SEGRETARIO Il Segretario viene eletto
dal Consiglio Direttivo, oltre alla carica di componente in Consiglio di
Amministrazione stesso, sono affidate al Segretario medesimo l’esecuzione
degli adempimenti amministrativi ordinari, la tenuta della contabilità, la
redazione del Bilancio, la stesura dei verbali dell’assemblea e del
Consiglio, nonché l’aggiornamento del libro dei soci e la custodia dei
documenti del Consorzio. Art. 20 REVISIONE DEI
CONTI I Revisori dei conti sono
nominati in numero di tre dall’assemblea dei Soci. I Revisori dei conti restano in carica tre anni e possono
essere rieletti. Il Collegio dei Revisori compie tutte le verifiche ritenute
opportune in ordine all’andamento della gestione consortile ed ha, in
particolare, l’obbligo di esaminare il Bilancio Consuntivo riferendo in
proposito all’Assemblea. I Revisori
dei conti possono effettuare in ogni momento atti di ispezione e di controllo
con riguardo alla contabilità del Consorzio ; qualora in sede di
suddetta verifica il Collegio dei revisori ravvisi la sussistenza di anomalie
in ordine alla gestione dell’attività economico-finanziaria del Consorzio, il
Collegio stesso deve dare tempestiva comunicazione delle proprie valutazioni
al riguardo all’assemblea. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere
alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Non possono
essere eletti quali Revisori dei
Conti i componenti del Consiglio Direttivo. Art. 21 - FINANZIAMENTI All’assolvimento dei
propri scopi il Consorzio provvede mediante le seguenti entrate : a)
Impiego del ricavato della vendita
dei fabbricati e terreni Enel in località Alpe Orlo ceduti al Comune a compenso del mancato servizio di trasporto
di mezzi e materiali a seguito dello smantellamento della teleferica, sentito
il parere dei maggenghi interessati,
tale ricavato è stato messo a
disposizione del Consorzio Val
Pilotera per il conseguimento dell’opera prioritaria ; b) Contributi da
parte del Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione, Stato e Comunità
Europea; c) contributi che devono essere versati dai soci annualmente
come pagamento della propria quota suddivisa nominalmente per le spese che si
andranno a contrarre per l’espletamento degli scopi che il Consorzio si prefigge e che saranno fatti
propri da regolare assemblea ; d) entrate derivate da vendite di beni di
proprietà del Consorzio, o di beni dei quali al Consorzio stesso è stato
attribuito il possesso o il
godimento ; e) rimborsi ed indennizzi versati da terzi per danni causati
dagli stessi ; f) rimborsi spese per l’interesse del singolo
socio ; g) introiti derivanti da manifestazioni popolari organizzate per
il raggiungimento dei fini istituzionali ; h) lasciti e donazioni. Art. 22 – TESORERIA Il servizio di tesoreria
verrà affidato a uno o più istituti bancari, sotto l’osservanza delle leggi e
dei regolamenti in materia. Art. 23 - ESERCIZIO
FINANZIARIO L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio
e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo alla
chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo approva il Conto Consuntivo
annuale costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico. Il bilancio d’esercizio
consuntivo annuale, accompagnato da
una relazione nella quale sono evidenziati i costi di realizzazione dei
progetti e lo stato di attuazione degli stessi, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti deve
essere presentato all’assemblea per la relativa approvazione. Art. 24 - DIRITTI E DOVERI
DEI CONSORZIATI Per quanto concerne i
diritti e i doveri dei consorziati e per quanto non disciplinato dal presente
Statuto, verrà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere
approvato dall’assemblea ordinaria. Tutte le deliberazioni relative ai
diritti e ai doveri dei consorziati, nonché copia dello Statuto e dei
regolamenti, verranno esposti presso la sede del Consorzio e rilasciati in
copia agli interessati dietro rimborso delle spese. Art. 25 - REGOLAMENTO
INTERNO Per l’esecuzione e
l’attuazione del presente Statuto
sarà predisposto apposito Regolamento Interno che dovrà essere approvato
dall’assemblea ordinaria con la maggioranza assoluta dei componenti. Art. 26 – SCIOGLIMENTO Il Consorzio si scioglie
nelle seguenti ipotesi e precisamente : a) per deliberazione approvata
in proposito dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno la
metà più uno dei Soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci ; b) per
il conseguimento dello scopo del Consorzio
o per l’impossibilità di conseguire lo scopo medesimo ; c) per il
decorso del termine previsto per la sua durata in caso di assenza di proroga
del Consorzio stesso, in caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea
Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori con contestuale
determinazione delle relative competenze. Tutti i beni di proprietà del
Consorzio che siano nella disponibilità dello stesso al termine del
procedimento di liquidazione, a seguito del pagamento di tutte le passività a
carico del Consorzio, devono essere devoluti a titolo gratuito in favore del
Comune di Gordona, con vincolo di destinazione in favore di Consorzi aventi
scopi analoghi e similari ed operanti nelle zone territoriali specificate al
precedente art. 1 del presente Statuto. Art. 27 - CLAUSOLA
COMPROMISSORIA La risoluzione di
qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, tra i Soci
stessi ed il Consorzio nonché
tra i Soci ed i liquidatori, deve
essere devoluta al giudizio di un Collegio
Arbitrale. Ciascuna delle parti
tra le quali sia insorta la controversia procede alla nomina di un
arbitro ; Il Presidente del Collegio viene eletto dagli arbitri già
nominati dalle parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Sondrio.
Ugualmente al Presidente del Tribunale di Sondrio deve essere richiesta la
nomina di quegli arbitri alla quale
una o più delle parti fra le quali sia insorta la vertenza non abbia
provveduto nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 810 C.p.c. Il Collegio
arbitrale giudicherà “ex bono et aequo “ (secondo equità e senza
formalità di procedura). Art. 28 - DISPOSIZIONI
FINALI Le disposizioni del
presente Statuto s’intendono completate dal
Regolamento Interno e dai Regolamenti Particolari. Per quanto qui non
espressamente previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle
Leggi speciali in materia. Direttivo : Balatti Ferruccio, Dell’Anna Adriana, Dell’Anna Bruno, Gianoli Guglielmo, Mazzina Domenico, Pelanconi Cleto, Tavasci Corrado. Gordona, 25 maggio 1998 |