COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

 

 

 

CONSORZIO  VAL  PILOTERA 

 

 

  STATUTO

 

 

Art. 1 - COSTITUZIONE

 

E’ costituito tra i proprietari di beni agrosilvopastorali, singoli o   associati, siti nell’ambito territoriale da DONADIVO - GUALDI - MAGNA - TALLIN -  MONTELLO - ORLO - CERMINE  e ALPEGGI  VAL  PILOTERA un  consorzio volontario, denominato :

 

CONSORZIO VAL PILOTERA

 

Con sede in Comune di Gordona, Via Roma 24  (SO).

 

Art. 2 - OGGETTO

 

Il Consorzio non ha fini di lucro, ha come obiettivo principale il miglioramento fondiario e la manutenzione dei territori sopraddetti e come opera prioritaria  il collegamento viario mediante la costruzione  di una pista agrosilvopastorale  a traffico regolamentato  collegante  Donadivo  e i maggenghi sovrastanti  fino alla località Cermine.

In  collaborazione con le esistenti realtà già associate nell’ambito del territorio montano del Comune di Gordona  (realtà le quali conservano la loro autonomia amministrativa e regolamentazione vigente prevista dai relativi regolamenti e statuti e possono venire delegate dal nuovo Consorzio per specifici compiti e a loro volta possono delegare  questo per funzioni ed opere di reciproco interesse), si attueranno tutte quelle norme ed opere atte a migliorare e conservare l’ambiente.

 

Art.3 – DURATA

 

Il Consorzio ha la durata d’anni dieci con decorrenza dalla data di costituzione ; la sua durata può essere prorogata con delibera dell’Assemblea Ordinaria.

 

Art. 4 – SOCI

 

Sono soci del presente Consorzio tutti i proprietari di  beni  agrosilvopastorali  siti nelle zone  territoriali innanzi specificate ove si esplica l’attività del Consorzio i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo del Consorzio medesimo. Possono divenire soci del Consorzio i proprietari di beni  agrosilvopastorali   siti nelle aree territoriali sopra specificate al precedente Art. 1 del presente Statuto i quali presentino relativa domanda  d’adesione al Consiglio Direttivo la domanda d’adesione al Consorzio deve essere redatta per iscritto su apposito modulo da indirizzare al Consiglio Direttivo  che si riserva di valutare, entro il termine di giorni trenta, la validità e l’efficacia dei requisiti per l’ammissione, e quindi delibera eventualmente l’ammissione al Consorzio stesso previo pagamento della quota associativa. La qualità di socio è perduta in caso d’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del contributo annuale.

 

Art. 5 – CONTRIBUTO ANNUALE

 

E’ posto a carico di tutti i soci l’obbligazione del pagamento di un eventuale contributo. Il relativo importo ed il termine di versamento è stabilito dall’Assemblea Ordinaria  annualmente con apposita delibera.

 

Art. 6 - DIMISSIONI DEL SOCIO

 

Le dimissioni dei Soci devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al consiglio direttivo ; le dimissioni medesime acquistano efficacia all’atto dell’accettazione  da parte del Consiglio Direttivo previa attuazione di tutte le norme che regolano il funzionamento delle società semplici.

 

Art. 7 - NORME DISCIPLINARI

 

L’attività dei soci del Consorzio deve essere ispirata ad una leale e democratica autodisciplina. Tuttavia i soci che non rispettano le disposizioni previste dal presente Statuto  o assumono decisioni e iniziative in contrasto con le direttive dell’attività consortile e tali da arrecare pregiudizio all’attività del Consorzio  stesso, possono essere sottoposti a provvedimenti  disciplinari  disposti, previa delibera in proposito, dal consiglio direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere all’esecuzione dei suddetti provvedimenti disciplinari. Le sanzioni disciplinari, le modalità  di irrogazione delle stesse, la procedura dell’applicazione  della sanzione stessa verranno stabiliti in maniera analitica in apposito regolamento che verrà approvato dall’Assemblea.

 

Art. 8 – ORGANI DEL CONSORZIO

 

Gli organi del Consorzio sono : l’assemblea, il Consiglio Direttivo,  il Presidente del Consiglio Direttivo,  il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario, i Revisori Dei Conti.

 

Art. 9 - DISPOSIZIONI  GENERALI  SULL’ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

 

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Possono partecipare all’Assemblea  tutti i soci che siano regolarmente iscritti  nel relativo libro  da almeno dieci giorni  prima della data stabilita per l’adunanza. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del  bilancio. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente previa deliberazione del consiglio  direttivo in proposito oppure  a seguito di relativa istanza formulata  per iscritto da almeno un quinto dei soci  ed indirizzata al Presidente del Direttivo. La convocazione dell’Assemblea può  essere effettuata mediante affissione pubblica all’Albo Municipale oppure comunicata  ai soci mediante lettera raccomandata, eventualmente recapitata anche a mano, che deve essere consegnata  almeno sette giorni prima della data fissata. Nell’avviso di comunicazione  devono essere indicati : a) il giorno e l’ora della convocazione assembleare ; b) il luogo dove si svolgerà l’adunanza ; c) l’ordine del giorno.

Nel medesimo avviso di convocazione  dell’Assemblea può essere indicato  il giorno dell’eventuale seconda convocazione, nell’ipotesi  in cui nella prima adunanza  non fosse presente la metà più uno dei soci.

 

Art. 10 - FUNZIONI  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

 

Le funzioni dell’Assemblea ordinaria sono : a) la determinazione  con riguardo alla misura dell’eventuale contributo annuale  che deve essere versato da ciascun socio ; b) l’approvazione del bilancio di esercizio consuntivo; c) l’approvazione e le successive modifiche  del regolamento interno del Consorzio ; d) l’approvazione  delle iniziative  di  maggior rilievo  che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’esame  dell’Assemblea ; e) l’istituzione di un eventuale contributo straordinario a carico dei soci ; f) l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo ; g) la nomina del Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 11 - FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 

 L’Assemblea straordinaria delibera con riguardo alle modifiche dello statuto del Consorzio  nonché con riguardo  alla nomina dei liquidatori.

 

Art. 12 - DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

 

L’assemblea del Consorzio può deliberare nei termini e con le modalità di seguito specificate  l’estensione dell’attività consortile anche ad altre zone limitrofe a quelle appena sopraindicate, qualora ne sia ritenuta l’opportunità.

 Il diritto di voto  nelle assemblee è riservato ai soci titolari di tessera. In caso di assenza  o di impedimento è attribuita in favore di ciascun  socio la facoltà di delegare la propria partecipazione  in assemblea  in favore di persona di sua fiducia che deve essere socio del Consorzio o familiare (coniuge – figli)  mediante  delega scritta, da acquisire agli atti del Consorzio. Ciascun socio non puo`   rappresentare a   sua volta più  di un altro socio in Assemblea. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera col voto favorevole della metà più  uno dei soci  regolarmente iscritti nel  Libro dei Soci; in seconda convocazione  l’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza  dei soci presenti. 

 

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 Il Consiglio Direttivo  è costituito  da un numero di 7 componenti, ivi compresi il Presidente ed il Segretario,  eletti dall’Assemblea  fra i soci che sono  iscritti  regolarmente  nel Libro dei Soci  da almeno dieci giorni prima della data dell’elezione. In caso di rinuncia  di un componente o di dimissioni durante la carica, viene automaticamente nominato, quale membro  del Consiglio Direttivo, il socio che all’ultimo turno elettorale aveva ottenuto  il maggior numero di voti pur non essendo stato nominato componente del Consiglio stesso (primo dei non eletti).

 

Art. 14 - COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i soci regolarmente iscritti  nel libro dei soci  da almeno dieci giorni prima della data dell’elezione dei  componenti del Consiglio Direttivo. Ogni località già sopraindicata al precedente  art. 1 verrà così rappresentata : n. 1 rappresentante per Donadivo, Gualdi, Magna Tallin e Montello ; n. 1 rappresentante per Val Pilotera ; n. 2 rappresentanti per Orlo ; n. 3 rappresentanti   per   Cermine. In mancanza di uno o più candidati in rappresentanza  della propria località  si può candidare qualsiasi socio disponibile.

Le modalità delle operazioni di voto, dell’espletamento  della campagna elettorale nonché dello scrutinio elettorale con la conseguente nomina degli eletti, verranno stabiliti  in apposito regolamento  oggetto di futura approvazione  da parte dell’assemblea. Una volta terminate le operazioni di scrutinio elettorale,  si procede alla proclamazione degli eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo  restano in carica tre anni salvo dimissioni o revoca.

 

Art. 15 - ATTRIBUZIONI  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo  si riunisce di norma quattro volte all’anno, previa  convocazione   effettuata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata da recapitare anche a mano almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza, o, in caso di urgenza, anche a mezzo di semplice comunicazione verbale, purché trasmessa almeno un giorno prima della data fissata per l’adunanza. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti : a) l’elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario del Consiglio Direttivo stesso, nonché  l’assegnazione di incarichi specifici in favore di ciascun componente il Consiglio stesso, previo  attribuzione di apposita delega in favore del consigliere medesimo ; b) la convocazione dell’assemblea e la determinazione del relativo ordine del giorno ; c) la predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre successivamente all’approvazione dell’Assemblea ; d) l’amministrazione dei beni di proprietà del Consorzio, ivi compresi i fondi liquidi realizzati  a mezzo dell’accantonamento dei contributi versati dai singoli soci ; e) l’esecuzione delle iniziative ordinarie e straordinarie dell’attività consortile con la determinazione dell’importo delle spese inerenti le iniziative medesime ; f) la predisposizione del regolamento interno consortile  da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ;

 

 Art. 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate  con la maggioranza assoluta  dei voti dei consiglieri presenti. Le votazioni  sono eseguite per alzata di mano. Le deliberazioni sono  viceversa   approvate mediante votazione per scrutinio segreto  nell’ipotesi  di elezioni alle cariche  consortili. Le deliberazioni del  Consiglio Direttivo  devono risultare da apposito verbale, e qualora  risultasse necessario, estratto  del verbale stesso  è trasmesso  agli Enti Pubblici interessati ed ai Comuni.

 

Art. 17 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti  fra i componenti  del Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il  Vice Presidente  restano  in carica per tre anni dalla rispettiva data di elezione. Il  Vice Presidente, in caso di dimissioni del Presidente, sostituisce quest’ultimo con attribuzione di tutti i relativi poteri fino alla successiva elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 18 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio anche di fronte ad ogni autorità amministrativa e giudiziaria e pure di fronte ai terzi in genere. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni : a) la presidenza dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, la regolamentazione dello svolgimento delle adunanze e la proclamazione dell’esito delle votazioni ; b) la convocazione del Consiglio Direttivo con contestuale determinazione dell’ordine del giorno ; c) la disposizione dei pagamenti e delle riscossioni unitamente al Segretario ; d) il coordinamento di tutte le iniziative promosse nell’ambito degli scopi del Consorzio.

 

Art. 19 - IL SEGRETARIO

 

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, oltre alla carica di componente in Consiglio di Amministrazione stesso, sono affidate al Segretario medesimo l’esecuzione degli adempimenti amministrativi ordinari, la tenuta della contabilità, la redazione del Bilancio, la stesura dei verbali dell’assemblea e del Consiglio, nonché l’aggiornamento del libro dei soci e la custodia dei documenti del Consorzio.

 

Art. 20 REVISIONE DEI CONTI

 

I Revisori dei conti sono nominati in numero di tre dall’assemblea dei Soci. I Revisori dei conti  restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all’andamento della gestione consortile ed ha, in particolare, l’obbligo di esaminare il Bilancio Consuntivo riferendo in proposito all’Assemblea.  I Revisori dei conti possono effettuare in ogni momento atti di ispezione e di controllo con riguardo alla contabilità del Consorzio ; qualora in sede di suddetta verifica il Collegio dei revisori ravvisi la sussistenza di anomalie in ordine alla gestione dell’attività economico-finanziaria del Consorzio, il Collegio stesso deve dare tempestiva comunicazione delle proprie valutazioni al riguardo all’assemblea. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Non possono essere eletti  quali Revisori dei Conti i componenti del Consiglio Direttivo.

 

Art. 21 - FINANZIAMENTI

 

All’assolvimento dei propri scopi il Consorzio provvede mediante le seguenti entrate : a) Impiego del ricavato della vendita  dei fabbricati e terreni Enel in località Alpe Orlo ceduti al Comune  a compenso del mancato servizio di trasporto di mezzi e materiali a seguito dello smantellamento della teleferica, sentito il parere dei maggenghi  interessati, tale ricavato è stato  messo a disposizione  del Consorzio Val Pilotera per il conseguimento dell’opera prioritaria ; b) Contributi da parte del Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione, Stato e Comunità Europea; c) contributi che devono essere versati dai soci  annualmente come pagamento della propria quota suddivisa nominalmente per le spese che si andranno  a contrarre  per l’espletamento  degli scopi che il  Consorzio si prefigge e che saranno fatti propri da regolare assemblea ; d) entrate derivate da vendite di beni di proprietà del Consorzio, o di beni dei quali al Consorzio stesso è stato attribuito  il possesso o il godimento ; e) rimborsi ed indennizzi versati da terzi per danni causati dagli stessi ; f) rimborsi spese per l’interesse del singolo socio ; g) introiti derivanti da manifestazioni popolari organizzate per il raggiungimento dei fini istituzionali ; h) lasciti e donazioni.

 

Art. 22 – TESORERIA

 

Il servizio di tesoreria verrà affidato a uno o più istituti bancari, sotto l’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia.

 

Art. 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO

 

 L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo approva il Conto Consuntivo annuale costituito dalla situazione patrimoniale e dal  rendiconto economico. Il bilancio d’esercizio consuntivo annuale,  accompagnato da una relazione nella quale sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti e lo stato di attuazione degli stessi, nonché la relazione del  Collegio dei Revisori dei Conti deve essere presentato all’assemblea per la relativa approvazione.

 

Art. 24 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI

 

Per quanto concerne i diritti e i doveri dei consorziati e per quanto non disciplinato dal presente Statuto, verrà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall’assemblea ordinaria. Tutte le deliberazioni relative ai diritti e ai doveri dei consorziati, nonché copia dello Statuto e dei regolamenti, verranno esposti presso la sede del Consorzio e rilasciati in copia agli interessati dietro rimborso delle spese.

 

Art. 25 - REGOLAMENTO INTERNO

 

Per l’esecuzione e l’attuazione del presente  Statuto sarà predisposto apposito Regolamento Interno che dovrà essere approvato dall’assemblea ordinaria con la maggioranza assoluta dei componenti.

 

Art. 26 – SCIOGLIMENTO

 

Il Consorzio si scioglie nelle seguenti ipotesi e precisamente : a) per deliberazione approvata in proposito dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci ; b) per il conseguimento dello scopo del Consorzio  o per l’impossibilità di conseguire lo scopo medesimo ; c) per il decorso del termine previsto per la sua durata in caso di assenza di proroga del Consorzio stesso, in caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori con contestuale determinazione delle relative competenze. Tutti i beni di proprietà del Consorzio che siano nella disponibilità dello stesso al termine del procedimento di liquidazione, a seguito del pagamento di tutte le passività a carico del Consorzio, devono essere devoluti a titolo gratuito in favore del Comune di Gordona, con vincolo di destinazione in favore di Consorzi aventi scopi analoghi e similari ed operanti nelle zone territoriali specificate al precedente art. 1 del presente Statuto.

 

Art. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

La risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i  Soci, tra i Soci  stessi  ed il Consorzio nonché tra i  Soci ed i liquidatori, deve essere devoluta al giudizio di un Collegio  Arbitrale. Ciascuna delle parti  tra le quali sia insorta la controversia procede alla nomina di un arbitro ; Il Presidente del Collegio viene eletto dagli arbitri già nominati dalle parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Sondrio. Ugualmente al Presidente del Tribunale di Sondrio deve essere richiesta la nomina di quegli arbitri  alla quale una o più delle parti fra le quali sia insorta la vertenza non abbia provveduto nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 810 C.p.c. Il Collegio arbitrale giudicherà “ex  bono  et aequo “ (secondo equità e senza formalità di procedura).

 

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

 

Le disposizioni del presente Statuto s’intendono completate dal  Regolamento Interno e dai Regolamenti Particolari. Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle Leggi speciali in materia.

Direttivo : Balatti  Ferruccio, Dell’Anna Adriana, Dell’Anna Bruno, Gianoli Guglielmo, Mazzina  Domenico, Pelanconi Cleto, Tavasci  Corrado.

 

 Gordona,  25  maggio  1998

 

 

 

 

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