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COMUNE DI GORDONA
Provincia
di Sondrio
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CONSORZIO VAL PILOTERA
Regolamento per il transito sulla pista
agro-silvo-pastorale
Donadivo - Cermine Art. 1) La pista agro-silvo-pastorale Donadivo - Cermine è realizzata con fondi propri del Consorzio, ottenuti mediante versamento della quota associativa da parte di ciascun consorziato, così come deliberato dall’assemblea del 30/04/1998 , da finanziamenti pubblici previsti dalle leggi vigenti e dal contributo Comunale derivante dalla vendita degli immobili in località Alpe Orlo. La gestione della pista
è a carico del Consorzio Val
Pilotera che ne regola e ne sancisce l’utilizzo così come illustrato negli
articoli seguenti. Art. 2) Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo della pista agro-silvo-pastorale denominata Donadivo – Cermine appartenente alla ……………….classe di transitabilità e che collega la località Donadivo posta a quota mt.760 s.l.m. e la località Cermine posta a quota mt. 1303 s.l.m. nel comune di Gordona. Art. 3) Il transito sulla pista è regolamentato da una sbarra metallica dotata di chiusura mediante chiave. A ciascun consorziato verranno fornite n° 2 copie di suddetta chiave. Ogni consorziato dovrà rilasciare propria dichiarazione che sollevi l’amministrazione del Consorzio da qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo della strada stessa. Art. 4) Ogni avente diritto ha l’obbligo: Ø di esporre sul mezzo in transito o in sosta la targhetta di appartenenza al Consorzio in modo che ne sia facilmente individuabile il proprietario; Ø di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento; Ø di detenere le chiavi con il divieto assoluto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate e di accedere con non piu’ di due veicoli di sua proprietà o di proprietà di famigliari;
Art. 5) Qualsiasi persona che abbia i requisiti di cui all’art. 1 dello Statuto, interessata a far parte del Consorzio e quindi all’utilizzo della strada, potrà presentare richiesta scritta su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo il quale si riserva di valutare, entro 30 giorni , la validità e l’efficacia dei requisiti, successivamente ne delibera l’ammissione al Consorzio. Il richiedente dovrà provvedere a : Ø Versare la quota di iscrizione al Consorzio; Ø Compilare e firmare il modello di dichiarazione che verrà fornito in allegato alla comunicazione di accettazione della domanda; Art.6) Il transito potrà essere effettuato con qualsiasi mezzo a motore adibito al trasporto di persone ed al trasporto di materiali e cose per un peso non superiore a q.li 10. Art.7) Il transito con mezzi adibiti al trasporto merci potrà essere effettuato dietro preventiva richiesta al Consiglio Direttivo nella quale saranno indicati il n° dei viaggi da effettuare ed il peso totale di merci da trasportare; Il peso massimo di carico consentito è di ql.100. Inoltre, si dovrà depositare una cauzione, l’importo sarà stabilito subordinatamente al tipo e alla complessità dei lavori da effettuare. La persona autorizzata al trasporto sarà responsabile di eventuali danni arrecati alla sede stradale (cedimenti, formazione di buche, asportazione del fondo in ghiaia) e provvederà al ripristinino della stessa, in caso contrario sarà trattenuta la cauzione depositata. Art.8) Il passaggio di mezzi pesanti adibiti al trasporto materiali, pur non arrecando danni immediatamente visibili, provoca sicuramente una maggior usura del manto naturale ; viene pertanto fissato in € ……………….. al quintale l’indennizzo dovuto al Consorzio per trasporto di materiali da parte o per conto di Consorziati aventi diritto. Art.9) L’indennizzo dovuto di cui al precedente art.8) non viene applicato per il trasporto di legname ad uso proprio e proveniente dai boschi di proprietà dei consorziati. Le stesse condizioni, previa richiesta al Presidente ed in via provvisoria si estendono anche ai proprietari dei fondi boschivi attraversati dalla strada. In tale caso vale comunque quanto stabilito dal precedente Art.7) Art.10) Il transito dovrà essere effettuato rispettando il limite massimo di 30 Km/hr. Art.11) Essendo la carreggiata ristretta, in caso di incrocio di due automezzi, avrà la precedenza il veicolo proveniente da valle; il veicolo procedente da monte dovrà quindi stazionare in attesa nei punti ove la carreggiata presenta larghezza sufficiente a consentire l’incrocio dei veicoli stessi. Art.12) E’ fatto divieto assoluto di stazionare lungo il percorso stradale lasciando il mezzo incustodito e di impedimento al transito di altri autoveicoli. I veicoli dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi e non potranno assolutamente accedere ai nuclei abitati. Art.13) Nel caso di cui un Consorziato avente diritto debba eseguire opere che necessitino la presenza, continua e per più tempo, di terzi (imprese di costruzioni ), questi dovrà preventivamente avvertire il Consiglio, indicando il nome del titolare dell’Impresa ed il periodo previsto di esecuzione delle opere; il Consiglio provvederà a fornire copia della dichiarazione che dovrà essere riconsegnata debitamente firmata dal titolare dell’Impresa stesso. In tal caso all’Impresa verrà fornita una chiave di apertura della sbarra con l’obbligo di osservanza previsto dalla seguente normativa e di restituzione della chiave stessa a fine lavori. A titolo di rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per la realizzazione della strada, oltre a quanto previsto dagli Art.7) e Art.8), l’Impresa dovrà preventivamente versare una somma forfettaria da stabilire, quale cauzione che verrà resa all’atto della restituzione della chiave di apertura della sbarra e di relativo pass. Art. 14) Rilascio autorizzazioni al transito I proprietari di beni siti nei territori del Consorzio che non sono soci, potranno richiedere il rilascio di autorizzazione al transito con validità giornaliera. L’autorizzazione sarà nominativa, verrà rilasciata dopo aver effettuato un versamento della somma di € 5 e permetterà l’accesso ad un solo veicolo. Potranno
altresi’ richiedere l’autorizzazione al transito gli affittuari di beni siti
nel territorio in cui opera il Consorzio ed i caricatori d’alpe. Le prime
avranno validità annuale, le ultime validità stagionale per il
periodo in cui il bestiame si troverà
sugli alpeggi. Per ottenere le autorizzazioni gli affittuari dovranno versare la somma di € 60 ; i caricatori d’alpe 100
€ + 50 di cauzione, inoltre, avranno l’ obbligo di prestare una giornata lavorativa. Altre richieste
di autorizzazione al transito potranno essere valutate dal Consiglio Direttivo; in ogni caso, nei
mesi di Luglio e Agosto non si
potranno rilasciare più di 5
autorizzazioni nella stessa giornata.
Le autorizzazioni saranno rilasciate dal Presidente, previa compilazione di dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità. Il richiedente sarà responsabile che il mezzo autorizzato rispetti tutte le norme del presente regolamento. L’automezzo autorizzato dovrà apporre, in maniera visibile, il contrassegno di autorizzazione. Nel caso di mancato rispetto di una delle norme o per qualsiasi danno arrecato, l’Amministratore si rivarrà sul richiedente.
Art. 15)
Mezzi autorizzati al transito Sulla strada
potranno circolare, soltanto i
veicoli che siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di
sicurezza in materia di circolazione stradale (D.L. 30 aprile 1192 n. 285
“nuovo codice della strada”).
I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69. Art. 16) Esenzioni ai limiti di transito Sono esenti da ogni limitazione: gli autoveicoli di proprietà dello stato, della Regione, della Provincia di Sondrio , della Comunità Montana della Valchiavenna, nonché del Comune di Gordona e i mezzi di soccorso che per motivi di se servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento; gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza). Art. 17) Sanzioni Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 6 della legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da € 154,94 (L. 300.000) a € 774,69 (L. 1.500.000) con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all’art. 650 C.P. L’inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 154,94 (L. 300.000) a € 309,87 (L. 600.000) . L’Amministrazione in caso di comprovata e ripetuta infrazione, puo’ sospendere o revocare l’autorizzazione al transito. Tra le infrazioni vanno ricompresse la contraffazione, l’alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati. Art. 18) Vigilanza Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell’osservanza del presente regolamento. Art. 19) Danni Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevano l’amministrazione del Consorzio da qualsiasi responsabilità. Art. 20) Manutenzione La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Consorzio. La strada è stata suddivisa equamente in lotti corrispondenti al n. dei soci. Ad ogni socio ne è stato assegnato uno ed ha l’obbligo di mantenerlo nelle migliori condizioni possibili. Art. 21) Controlli L’Amministrazione del Consorzio effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l’entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l’entità del ripristino. Quanto sopra con particolare
riferimento agli art. 7 –13- 14 . Gordona, 27
marzo 2004
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