COMUNE    DI    GORDONA

Provincia  di  Sondrio

 

 

CONSORZIO VAL PILOTERA

 

Regolamento per il transito sulla pista agro-silvo-pastorale

Donadivo - Cermine

 

 

Art. 1) La pista agro-silvo-pastorale  Donadivo  - Cermine è  realizzata  con fondi propri del Consorzio, ottenuti mediante  versamento della quota associativa da parte di ciascun  consorziato, così come deliberato dall’assemblea  del  30/04/1998 ,  da finanziamenti pubblici previsti dalle leggi vigenti e dal contributo Comunale derivante dalla vendita degli immobili in località Alpe Orlo.

La gestione della pista  è a  carico del Consorzio Val Pilotera che ne regola e ne sancisce l’utilizzo così come illustrato negli articoli seguenti.

Art. 2) Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo della pista agro-silvo-pastorale denominata Donadivo – Cermine appartenente alla ……………….classe di transitabilità e che collega la località Donadivo posta a quota mt.760 s.l.m. e la località Cermine posta a quota mt. 1303 s.l.m. nel comune di Gordona.

 

Art. 3) Il transito  sulla pista è regolamentato da una sbarra metallica dotata di chiusura mediante chiave. A ciascun  consorziato  verranno  fornite  n° 2  copie di suddetta  chiave.  Ogni consorziato  dovrà rilasciare  propria dichiarazione che sollevi l’amministrazione del Consorzio da qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo della strada stessa.

 

Art. 4)    Ogni avente diritto ha l’obbligo:

 

Ø      di esporre  sul mezzo in transito o in sosta la targhetta di appartenenza al Consorzio             in modo che ne sia facilmente individuabile il proprietario;

 

Ø      di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;

 

Ø      di detenere le chiavi con il divieto assoluto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate e di accedere con non  piu’ di due veicoli di sua proprietà  o di

proprietà di  famigliari;

           

Art. 5) Qualsiasi persona   che abbia i requisiti di cui all’art. 1 dello Statuto, interessata a far parte del Consorzio e quindi  all’utilizzo della strada, potrà  presentare  richiesta scritta su apposito modulo  indirizzata al Consiglio Direttivo  il quale si riserva di valutare,  entro 30 giorni , la validità e l’efficacia dei requisiti,  successivamente ne delibera l’ammissione al Consorzio.

Il richiedente dovrà provvedere a :

 

Ø     Versare  la quota di iscrizione al Consorzio;

 

Ø      Compilare e firmare il modello di dichiarazione che verrà fornito in allegato

                                    alla comunicazione di accettazione della domanda;

 

Art.6)  Il transito potrà essere effettuato con qualsiasi mezzo a motore adibito al trasporto di persone ed al trasporto di materiali e cose per un peso  non superiore a q.li 10.

 

Art.7)  Il transito con mezzi adibiti al trasporto merci potrà essere effettuato dietro preventiva      richiesta  al Consiglio Direttivo  nella quale saranno indicati   il n° dei viaggi da  effettuare ed il peso  totale di merci da trasportare;  Il peso massimo di carico consentito è di ql.100. Inoltre, si dovrà   depositare una cauzione, l’importo sarà stabilito  subordinatamente al tipo e alla complessità dei lavori da effettuare.

La persona autorizzata al trasporto sarà responsabile di eventuali danni arrecati alla sede stradale

(cedimenti, formazione di buche, asportazione del fondo in ghiaia) e provvederà al ripristinino della stessa,  in  caso contrario sarà trattenuta la cauzione depositata.

 

Art.8)  Il passaggio di mezzi pesanti adibiti al trasporto materiali, pur non arrecando danni immediatamente visibili, provoca sicuramente una maggior usura del manto naturale ; viene pertanto fissato in € ……………….. al quintale l’indennizzo dovuto al Consorzio per trasporto di materiali da parte o per conto di Consorziati  aventi diritto.

 

Art.9) L’indennizzo dovuto di cui al precedente art.8) non viene applicato per il trasporto di legname ad uso proprio e proveniente dai boschi di proprietà dei consorziati. Le stesse condizioni, previa richiesta al Presidente ed in via provvisoria  si estendono anche ai proprietari dei fondi boschivi attraversati dalla strada.  In tale caso vale comunque quanto stabilito  dal precedente Art.7)

 

Art.10) Il transito dovrà essere effettuato rispettando il limite massimo di 30 Km/hr.

 

Art.11)   Essendo la carreggiata ristretta, in caso di incrocio di due automezzi, avrà la precedenza il veicolo proveniente da valle; il veicolo procedente da monte  dovrà quindi stazionare in attesa nei punti ove la carreggiata presenta larghezza sufficiente a consentire l’incrocio dei veicoli stessi.

 

Art.12) E’ fatto divieto assoluto di stazionare lungo il percorso  stradale lasciando il mezzo incustodito  e  di impedimento al transito di altri autoveicoli.

I veicoli dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi  e non potranno assolutamente accedere ai nuclei abitati.

 

Art.13) Nel caso di cui un Consorziato avente diritto debba eseguire opere che necessitino la presenza, continua e per più tempo, di terzi (imprese di costruzioni ), questi dovrà preventivamente avvertire il Consiglio, indicando il nome  del titolare dell’Impresa ed il periodo previsto di esecuzione delle opere; il Consiglio provvederà a fornire  copia della dichiarazione che dovrà essere riconsegnata debitamente firmata dal titolare dell’Impresa stesso. In tal caso all’Impresa verrà fornita  una chiave di apertura della sbarra con l’obbligo di osservanza previsto dalla seguente  normativa e di restituzione della chiave stessa a fine lavori. A titolo di rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per la realizzazione della strada, oltre a quanto previsto dagli Art.7) e Art.8), l’Impresa dovrà preventivamente versare una somma forfettaria  da stabilire, quale cauzione che verrà resa all’atto della restituzione della chiave di apertura della sbarra e di relativo pass.

 

Art. 14) Rilascio autorizzazioni al  transito  I  proprietari di beni  siti nei territori  del Consorzio che non sono soci,  potranno richiedere il rilascio di autorizzazione al  transito con validità giornaliera. L’autorizzazione  sarà  nominativa,  verrà rilasciata dopo aver effettuato un  versamento della somma  di €  5 e  permetterà l’accesso  ad un solo veicolo. 

Potranno altresi’ richiedere l’autorizzazione al transito gli affittuari di beni siti nel territorio in cui opera il Consorzio ed i caricatori d’alpe. Le prime avranno  validità annuale,  le ultime validità stagionale per il periodo in cui  il bestiame si troverà sugli alpeggi. Per ottenere le autorizzazioni gli affittuari dovranno  versare la somma di € 60 ; i caricatori d’alpe 100 €  +  50 di cauzione,  inoltre, avranno  l’ obbligo di prestare una giornata lavorativa. Altre richieste di autorizzazione al transito potranno essere valutate dal  Consiglio Direttivo; in ogni caso, nei mesi di Luglio e Agosto  non si potranno rilasciare più di  5 autorizzazioni  nella stessa giornata.

Le autorizzazioni   saranno rilasciate dal Presidente, previa  compilazione di dichiarazione di  assunzione di  ogni responsabilità.  Il richiedente sarà  responsabile che il mezzo autorizzato rispetti  tutte le norme del presente regolamento. L’automezzo autorizzato dovrà apporre, in maniera  visibile, il contrassegno di autorizzazione. Nel caso di mancato rispetto di una delle norme o per qualsiasi danno arrecato, l’Amministratore si rivarrà  sul  richiedente.

 

Art. 15) Mezzi autorizzati al transito Sulla strada potranno  circolare, soltanto i veicoli che siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.L. 30 aprile 1192 n. 285 “nuovo codice della strada”).

I  predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

 

Art. 16) Esenzioni ai limiti di transito Sono esenti da ogni limitazione: gli autoveicoli di proprietà dello stato, della Regione, della Provincia di Sondrio , della Comunità Montana della Valchiavenna, nonché del Comune di Gordona e i mezzi di soccorso che per motivi di se servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza).

 

Art. 17) Sanzioni  Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 6 della legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa  comportante il pagamento di una somma da  € 154,94 (L. 300.000) a  € 774,69 (L. 1.500.000) con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all’art. 650 C.P.

L’inosservanza  delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa  da € 154,94 (L. 300.000) a    309,87 (L. 600.000) .

L’Amministrazione in caso di comprovata e ripetuta infrazione, puo’ sospendere o revocare l’autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricompresse la contraffazione, l’alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati.

 

Art. 18) Vigilanza Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell’osservanza  del presente regolamento.

 

Art. 19) Danni  Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevano l’amministrazione del  Consorzio da qualsiasi responsabilità.

 

Art. 20)  Manutenzione La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è  a carico del Consorzio. La strada è stata suddivisa equamente in lotti corrispondenti al n. dei soci. Ad ogni socio ne è stato  assegnato uno ed  ha  l’obbligo di mantenerlo nelle migliori condizioni possibili.

 

Art. 21)  Controlli  L’Amministrazione del Consorzio   effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l’entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l’entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli art. 7 –13- 14 .

 

 

Gordona,  27  marzo 2004

 

 

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