CONTRATTO DI AFFITTO DELL’ALPEGGIO VALLE DI DENTRO
–LAVORERIO DI PROPIETA’ COMUNALE E PRIVATA
Premesso che: - il Consorzio Val Pilotera, di seguito denominato proprietà, in data ..……….. ha esperito ………… Licitazione/trattativa privata per selezionare l’impresa agricola cui concedere in affitto l’alpeggio Valle di Dentro - Lavorerio; - l’impresa agricola …………………., di seguito denominata affittuario o conduttore, è risultata assegnataria dell’alpeggio, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio, n° …. , in data …………; L’anno ………. il giorno ……. del mese di ………., presso la sede del Consorzio, ubicati in Gordona piazza G.B. Mazzina. TRA il Consorzio Val Pilotera,– C. F. ………………, nella persona di ……………………. Presidente, a questo atto espressamente autorizzato. E il Sig. ………………, in qualità di titolare dell’impresa …………….. (C. F. ……………………..) con sede in ……………….., via …………….. n° …… SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 ( Oggetto del contratto) Il Consorzio Val Pilotera, di seguito denominato proprietà, concede in affitto all’impresa …………………. (di seguito denominata affittuario/conduttore), che accetta, l’alpeggio Valle di Dentro - Lavorerio i cui terreni e gli immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali nn. …….., fogli nn. ………….., del Comune censuario di Gordona, riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto. L’alpeggio ha in dotazione nn. ….. fabbricati dotati di impianti ed attrezzature che verranno più dettagliatamente elencati unitamente alla viabilità di servizio in apposito verbale di consegna. Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza la proprietà viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata. L’affittuario è autorizzato ad esercitare nell’alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe e di trasformazione del latte prodotto. Art. 2
(Durata del contratto d’affitto) L’affitto cesserà senza necessità di disdetta il 10/11/2004, giorno entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte dell’ affittuario. In deroga a quanto sopra, qual’ora nel periodo di affitto non vi siano state registrate gravi inadempienze formalmente contestate da parte del locatario, l’affitto potrà essere rinnovato per ulteriori 5 anni, previa richiesta scritta da parte dell’affittuario da inoltrare al Consorzio tre mesi prima della scadenza, con riserva per la proprietà di ridefinire i termini contrattuali. Art. 3 (Canone di affitto) In applicazione della legge 3 maggio 1982, n. 203, “Norme sui contratti agrari “, ed in particolare dell’articolo 43, il canone annuo minimo è stato determinato dal Consorzio tenendo conto: · delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato conservativo e funzionale dei fabbricati, della presenza di servizi, dell’accessibilità e della viabilità di servizio dell’alpeggio; · del beneficio che l’esercizio dell’alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale. Il canone
annuo di affitto, determinato in € .................... con le procedure di
assegnazione dell’alpeggio, a partire dal secondo anno verrà automaticamente
aggiornato annualmente del 100% dell' indice ISTAT del costo della vita. Il
canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente
aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed al cotico
pascolivo che la proprietà effettuerà nel corso dell’ affitto, come stabilito
nel capitolato d’affitto, di cui al successivo art. 9. Il canone potrà essere ridotto per un importo da concordare tra le parti, qual’ora l’ affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali, (con esclusione di quelli compresi nell’offerta) oppure adotti ed attui un piano di gestione dell’alpeggio da concordare e condividere tra le parti. Art. 4 (Pagamento del canone) Il
pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire in due rate di pari
importo, la prima entro il 31 maggio
e la seconda entro il 10 novembre. Il pagamento andrà effettuato sul c/c bancario n° ………….. intestato a Consorzio Val Pilotera. Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate, e comunque non oltre 60 giorni, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%, come pure, produrranno ipso iure la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa del affittuario. Art. 5 (Garanzie) A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l’affittuario ha effettuato il deposito cauzionale di € 1.000 mediante versamento di contanti presso la banca Popolare di Sondrio (agenzia di Gordona) riscuotibile a semplice richiesta del Consorzio. Se
l’affittuario non versa sul c/c n. ……….., intestato alla proprietà, il
corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d’affitto, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ingiunzione di
pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui
riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del affittuario. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell’ affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. Con il ritiro della cauzione l’ affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente. Art. 6 (Responsabilità) L’affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull’alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell’attività dell’ affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. L’ affittuario è tenuto pertanto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi che partecipano all’attività dell’alpeggio, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Consorzio. E' a carico dell’affittuario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore del Consorzio. La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in alpeggio da parte dell’affittuario o dei suoi dipendenti. Art. 7 (Obblighi dell’affittuario) L’affittuario
si obbliga a pagare regolarmente il canone di affitto e ad effettuare la
pulizia del sentiero Presa Edipower – Lavorerio da effettuarsi entro il 15
luglio di ogni anno. Rispettare quanto previsto dal capitolato d’affitto e
quanto stabilito in sede di verbale di consegna e, eventualmente, del verbale
di carico dell’alpeggio. Art. 8 (Rescissione del contratto) Durante il periodo dell’affitto, anche prima della scadenza, la proprietà ha facoltà di rescindere il contratto, qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui l’affittuario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo non vi provveda nei tempi indicati nella diffida. Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato all’affittuario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e la proprietà riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l’inventario delle attrezzature e scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento delle porte, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico dell’affittuario. Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi: a) il mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date ultime di scadenza; b) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi/affittati, la mutata destinazione dell’uso dei locali, l’instaurazione di rapporti di subaffitto, l’inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente e dal contratto e dal capitolato d’affitto; Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere a) e b), l’affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 del C. C., nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Consorzio. Nessun'azione contro la proprietà potrà essere intentata dall’affittuario moroso. Oltre ai
suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi: a) per morte dell’affittuario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi; b) per fallimento dell’affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica; c) per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel capitolato d’affitto, di cui al successivo articolo 9. E' prevista altresì la facoltà dell’affittuario di rescindere anticipatamente il contratto per: a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, possibilmente tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista da questa lettera, l’affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso, qual’ora non si riesca ad affittare l’alpeggio; b) qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, almeno nove mesi prima l’inizio della stagione di monticazione. Art. 9 (Capitolato d’affitto) Gli
aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni
delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze,
dettagliatamente sono disciplinati dal capitolato d’affitto, che completa e
costituisce parte integrante del presente contratto. Art. 10 (Controversie – Clausola arbitrale) Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l’affittuario, qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della L. 203/82, saranno deferite ad un collegio di arbitri, che, nell'assolvimento del mandato ricevuto, dovrà interpretare la volontà espressa dalle parti nel presente contratto e nel capitolato d’affitto e, quindi, dirimere la controversia nei limiti della volontà stessa delle parti. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo,con funzione di presidente, di comune accordo fra le parti stesse, ovvero, in caso di disaccordo, dal Sindaco del Comune di Gordona. Le
parti dichiarano sin d’ora di accettare e voler applicare il verdetto del
collegio rinunciando alla controversia legale. Art. 11 (Norma di rinvio) Per quanto
non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso
allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in
materia di patti agrari. Art. 12 (Spese contrattuali) Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico dell’ affittuario. La registrazione del contratto verrà fatta a cura dell’ affittuario. Luogo e data :…………………………………… Per il Consorzio: Sig. …………………………………….. Per l’ Affittuario: Sig. …………………………………… Sottoscrizione clausole onerose L’affittuario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell’affitto; 3) Canone d’affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi dell’affittuario; 8) rescissione del contratto; 10) Controversie-clausola arbitrale. L’ AFFITTUARIO Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della Legge 03/05/82, n° 203, il sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell’affitto; 3) Canone d’ affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi dell’affittuario; 8) Rescissioni; 9) Capitolato d’affitto. L’ Affittuario: Sig. ……………………………… Per il
Consorzio: Sig. ………………………………. |