CAPITOLATO D’AFFITTO DELL’ALPEGGIO VALLE DI DENTRO - LAVORERIO DI PROPRIETA’ COMUNALE  E  PRIVATA

 

 

Premessa

 

Il presente capitolato è parte integrante del contratto d’ affitto n.  ……….  in data ….……………………... tra

Consorzio Val Pilotera e l’impresa agricola ………………………………relativo all’alpeggio Valle di Dentro – Lavorerio.

 

 

Art.1 (Individuazione e descrizione dell’alpeggio)

 

Il presente capitolato disciplina l’affitto dell’alpeggio Valle di Dentro – Lavorerio di proprietà del Comune di Gordona e  dei privati, gestito dal Consorzio Val Pilotera, ubicato in località Val Pilotera nel Comune di Gordona (SO), la cui consistenza è data da:

a)       Pascoli

b)       Boschi

d)           fabbricati dotati di impianti ed attrezzature, dettagliatamente elencati nello stato di consistenza e nel  verbale di consegna dell’alpeggio.

 

 

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

 

Il periodo di monticazione, fissato in ………...  giorni, potrà di regola iniziare il ……………………..d'ogni anno

e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

 

Eventuale anticipo o ritardo del periodo  di monticazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla proprietà.

                    

Il carico minimo previsto è di 18 U.B.A. ottimale 25 U.B.A.(unità bovine adulte)

determinabili:

-1 Vacca da latte = 1 U.B.A.

-1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.

-1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.

-1 Pecora = 0,15 U.B.A.     

-1 Capra = 0,15 U.B.A.

 

L’alpeggio andrà utilizzata principalmente per il pascolo di bovini.

 

E' inoltre fatto divieto di carico di equini.

 

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

 

 

Nel caso in cui l’alpeggio non sia monticata l’ affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d’ affitto, e  la proprietà potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

 

 

Art. 3 (Consegna e riconsegna dell’alpeggio)

 

All'inizio e alla scadenza dell’ affitto, la proprietà, in contraddittorio con l’affittuario, redigerà i  verbali di consegna e di riconsegna dell’alpeggio, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni  contenute nel presente Capitolato.

 

Alla scadenza dell’affitto, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

 

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell’affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Consorzio, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l’ affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

 

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale del Consorzio, d'intesa con l’ affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico dell’alpeggio). 

 

L’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

 

 

Art. 4 (Manutenzioni)

 

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna all’alpeggio e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All’affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di  tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Consorzio, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all’affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dalla proprietà.  In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la  proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, l’ affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione.  Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca dell’ affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo al Consorzio concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L’ affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del affittuario sono a carico dello stesso.

 

 

Art. 5 (Migliorie)

 

La proprietà  ha facoltà, anche durante il periodo dell’ affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l’approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che  l’affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l’adeguamento del canone di affitto dell’alpe che comunque non potrà superare l’importo dell’interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d’alpeggio, l’affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla seconda rata di pagamento del canone di affitto.

L’affittuario dovrà informare preventivamente  la proprietà dell’eventuale richiesta e ricevimento di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sull’alpeggio.

  

Le migliorie da eseguire da parte dell’affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. 

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d’affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno,  avrà l’obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

 

 

Art. 6 (Oneri generali a carico dell’affittuario)

 

Durante la gestione dell’alpeggio, l’affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi  materiali e morali del Consorzio.

E’ fatto obbligo all’ affittuario nello svolgimento delle attività d’alpeggio di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

L’ affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo d’affitto, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata  la propria estraneità.

Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, l’affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

 

 

Art. 7 (Oneri particolari dell’affittuario per la gestione dell’alpeggio)

 

Nella conduzione dell’alpeggio l’affittuario deve adempiere ai seguenti impegni:

 

a)       i cani necessari per la custodia potranno essere condotti in alpeggio solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre;

b)       la legna occorrente ai bisogni della conduzione dell’alpeggio potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti;

c)       in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all’affittuario è fatto obbligo annualmente di:

-          arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;

-          effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d’accesso all’alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d’abbeverata ed altre infrastrutture;

-          effettuare almeno uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente attorno ai fabbricati;

-          provvedere alla ripulitura di fine stagione delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucchiato durante il periodo dell’alpeggio;

-          provvedere prima della demonticazione al puntellamento dei tetti dei fabbricati onde scongiurare danni causabili da precipitazioni nevose abbondanti;

d)       l’ affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

-          dovrà far pervenire all’Autorità comunale prima della monticazione l’idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive;

-          non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all’Autorità sanitaria;

-          nel caso di sviluppo di malattie contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all’affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;

e)       l’ affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand’anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto, qual’ora non sia stato informato del rischio.

 

 

Art. 8  (Oneri per la proprietà)

 

Alla proprietà spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l’affittuario.

 

 

Art. 9  (Divieti)

 

Durante il periodo di validità dell’affitto, nello svolgimento delle attività d’alpeggio, è vietato:

a)       alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nell’alpeggio;

b)        mandrare il bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno ai fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte;

c)       l’uso dei fabbricati oggetto dell’affitto, da parte di persone estranee alla conduzione dell’alpeggio ( art. 12 D.L. 21/3/78 n° 59); eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza e al concedente.

 

 

Art. 10 (Inadempienze e penalità)

 

L’affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell’epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l’inosservanza di  quanto previsto nel presente capitolato, sia per la violazione delle norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale 23.02.93, n° 1 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione, di cui all’art. 25 della l. r. 22 dicembre 1989, n. 80“.

 

Le penalità previste dal presente capitolato in caso di violazione delle norme di cui al regolamento regionale citato hanno natura contrattuale e sono completamente indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

 

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile del Consorzio:

 

 

 

-          art. 7 oneri particolari per la gestione dell’alpeggio:

-  mancato rispetto delle disposizioni: € 75,00 per  ogni inadempienza;

-  mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera d, primo trattino: € 300,00;

-           art. 9 contravvenzione ai divieti:

-  mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a: € 200,00;

 

 

Luogo e data

 

 

Per il Consorzio                                                   Sig. …………………………………….

 

 

Per l’ Affittuario                                                  Sig. …………………………………….

 

 

 

 

 

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